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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2672/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014341680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014341680000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014341680000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2139/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.a.s. impugna la Cartella di pagamento n. 29620240014341680000 notificata il 02.04.2024. Rileva la decadenza del potere di notifica ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 (termine scaduto il
31.12.2023).Chiede l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con propria memoria comunica di avere trasmesso il ricorso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per eventuale intervento volontario ex art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/92.
La stessa si è costituita in giudizio evidenziando che trattasi di cartella di pagamento contenente ruolo per omesso versamento di ritenute relative all'anno d'imposta 2019. Sottoposta a controllo automatizzato ex art. 36-bis la dichiarazione modello 770/2020 presentata il 7 dicembre 2020, veniva predisposta e inviata l'11 novembre 2022 comunicazione dell'irregolarità riscontrata, vale a dire il semplice omesso versamento di quanto dichiarato dovuto. In mancanza del pagamento, seguiva l'iscrizione a ruolo reso esecutivo il 12 gennaio 2024 e consegnato a AdER il 10 febbraio 2024. Infine, AdER ha notificato la conseguente cartella di pagamento impugnata riportante le ritenute per euro 18.880,71 oltre sanzioni ed interessi.
Rileva chenon sussiste nessuna decadenza della pretesa erariale in violazione dell'art. 25 DPR 602/1973.
Contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza della pretesa erariale, intanto, perché in relazione ai ruoli affidati dall'Agenzia delle Entrate dall'08.03.2020, i relativi termini sono prorogati di 24 mesi. Invero, l'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b)
e c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77”, ha disposto alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Per cui tenuto conto del dettato dell'art. 25 del DPR
602/1973 il termine triennale previsto nel caso di liquidazione automatizzata ex art.36-bis è stato prorogato di due anni con conseguente scadenza al 31 dicembre 2025 in relazione alle dichiarazioni presentate nel
2020.
Non trova applicazione il richiamato primo periodo dell'art. 25 lettera a) del DPR 602/1973, bensì, trattandosi di recupero a tassazione dell'omesso versamento di ritenute, il secondo periodo della medesima norma, che prevede la decadenza al “quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In sostanza, anche senza applicazione della normativa Covid che ha previsto la proroga di due anni del termine decadenziale, lo scrivente ufficio ha rispettato il termine di quattro anni decorrente dalla presentazione della dichiarazione modello 770/2020 avvenuta il 7 dicembre 2020. Memorie illustrative di parte ricorrente.
Il contribuente ribadisce la tardività della notifica della cartella. Contesta la costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate e l'assenza di prova sulla natura del credito e sostiene che non si applica la proroga COVID ai termini decadenziali.
Chiede l'annullamento della cartella per decadenza.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le memorie delle parti, osserva quanto segue:
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.a.s. è volto all'annullamento della cartella di pagamento n. 29620240014341680000 per asserita decadenza ex art. 25 DPR 602/73.
· L'Ufficio ha eccepito che il credito riguarda trattenute su TFR e prestazioni pensionistiche, per le quali il termine decadenziale è quattro anni, senza necessità dio fare riferimento alla normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020).
· Con suo atto di intervento volontario del 6,5.25, del tutto tempestivo, che supera eventuali preclusioni processuali nei confronti di ADER, l'Agenzia ha evidenziato le ragioni della pretesa. La comunicazione preventiva e le dichiarazioni fiscali hanno messo la parte ricorrente nelle condizioni di comprendere presupposti di fatto e le ragioni . giuridiche della pretesa. Trattasi in buona sostanza di somme dichiarate e non versate.
Si compensano le spese per effetto della peculiarità delle quesitoni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Palermo, 17 settembre 2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2672/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014341680000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014341680000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014341680000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2139/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.a.s. impugna la Cartella di pagamento n. 29620240014341680000 notificata il 02.04.2024. Rileva la decadenza del potere di notifica ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 (termine scaduto il
31.12.2023).Chiede l'annullamento della cartella, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con propria memoria comunica di avere trasmesso il ricorso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per eventuale intervento volontario ex art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/92.
La stessa si è costituita in giudizio evidenziando che trattasi di cartella di pagamento contenente ruolo per omesso versamento di ritenute relative all'anno d'imposta 2019. Sottoposta a controllo automatizzato ex art. 36-bis la dichiarazione modello 770/2020 presentata il 7 dicembre 2020, veniva predisposta e inviata l'11 novembre 2022 comunicazione dell'irregolarità riscontrata, vale a dire il semplice omesso versamento di quanto dichiarato dovuto. In mancanza del pagamento, seguiva l'iscrizione a ruolo reso esecutivo il 12 gennaio 2024 e consegnato a AdER il 10 febbraio 2024. Infine, AdER ha notificato la conseguente cartella di pagamento impugnata riportante le ritenute per euro 18.880,71 oltre sanzioni ed interessi.
Rileva chenon sussiste nessuna decadenza della pretesa erariale in violazione dell'art. 25 DPR 602/1973.
Contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza della pretesa erariale, intanto, perché in relazione ai ruoli affidati dall'Agenzia delle Entrate dall'08.03.2020, i relativi termini sono prorogati di 24 mesi. Invero, l'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020 “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b)
e c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77”, ha disposto alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Per cui tenuto conto del dettato dell'art. 25 del DPR
602/1973 il termine triennale previsto nel caso di liquidazione automatizzata ex art.36-bis è stato prorogato di due anni con conseguente scadenza al 31 dicembre 2025 in relazione alle dichiarazioni presentate nel
2020.
Non trova applicazione il richiamato primo periodo dell'art. 25 lettera a) del DPR 602/1973, bensì, trattandosi di recupero a tassazione dell'omesso versamento di ritenute, il secondo periodo della medesima norma, che prevede la decadenza al “quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In sostanza, anche senza applicazione della normativa Covid che ha previsto la proroga di due anni del termine decadenziale, lo scrivente ufficio ha rispettato il termine di quattro anni decorrente dalla presentazione della dichiarazione modello 770/2020 avvenuta il 7 dicembre 2020. Memorie illustrative di parte ricorrente.
Il contribuente ribadisce la tardività della notifica della cartella. Contesta la costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate e l'assenza di prova sulla natura del credito e sostiene che non si applica la proroga COVID ai termini decadenziali.
Chiede l'annullamento della cartella per decadenza.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le memorie delle parti, osserva quanto segue:
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.a.s. è volto all'annullamento della cartella di pagamento n. 29620240014341680000 per asserita decadenza ex art. 25 DPR 602/73.
· L'Ufficio ha eccepito che il credito riguarda trattenute su TFR e prestazioni pensionistiche, per le quali il termine decadenziale è quattro anni, senza necessità dio fare riferimento alla normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020).
· Con suo atto di intervento volontario del 6,5.25, del tutto tempestivo, che supera eventuali preclusioni processuali nei confronti di ADER, l'Agenzia ha evidenziato le ragioni della pretesa. La comunicazione preventiva e le dichiarazioni fiscali hanno messo la parte ricorrente nelle condizioni di comprendere presupposti di fatto e le ragioni . giuridiche della pretesa. Trattasi in buona sostanza di somme dichiarate e non versate.
Si compensano le spese per effetto della peculiarità delle quesitoni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Palermo, 17 settembre 2025.