Sentenza 7 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2019, n. 10058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10058 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC OJ nato il [...] NO IZ nato il [...] EN AV nato a [...] il [...] NI NK nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione al giudice di appello per nuovo giudizio. nessun difensore e presente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di JE AB, JO IZ, IL OS e OL KO avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Benevento in data 5.06.2017, in riferimento al reato di furto aggravato ed altro. Il Collegio rilevava che le richieste contenute nell'atto di appello erano volte al riconoscimento delle attenuanti generiche (oltre a quella specifica già riconosciuta dal giudice di primo grado), con prevalenza sulle aggravanti e la recidiva. E sottolineava che le richiamate richieste si basavano su elementi già presi in considerazione dal Tribunale di Benevento, relativi all'ammissione dei fatti di reato da parte dei prevenuti e al risarcimento del danno.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore. Le parti deducono la violazione della legge processuale, come interpretata dal diritto vivente. Dopo avere riportato il tenore dell'atto di appello, i ricorrenti osservano che la Corte territoriale ha in realtà esaminato il merito delle richieste difensive, in riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, senza limitarsi a constatarne l'inammissibilità. Nel ricorso si richiama poi l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite sul tema di interesse, osservando che l'atto di appello soddisfaceva pienamente le indicazioni offerte dal Supremo Consesso, nell'invocare il riconoscimento delle attenuanti generiche. I ricorrenti osservano che il primo giudice aveva negato le attenuanti generiche con motivazione del tutto carente;
e considerano che la Corte di appello, al fine di ritenere inammissibile l'impugnazione, ha dovuto dilatare la portata motivazionale della sentenza di primo grado, sul punto di interesse. Nel ricorso si rileva che a fronte della carenza argomentativa che inficia la sentenza di primo grado, rispetto al diniego delle attenuanti generiche, i motivi di impugnazione con i quali veniva investita al Corte distrettuale di tale rivalutazione, non possono essere ritenuti generici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di Appello ha rilevato l'inammissibilità dei motivi di impugnazione, che contenevano richieste volte al riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., già concessa dal G.i.p., anche in rapporto di prevalenza sulle aggravanti. Il Collegio, in particolare, ha considerato che la richiesta si basava sul comportamento processuale e sul risarcimento del danno, evenienze già considerate dal G.i.p. ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con la precisazione che doveva ritenersi che il giudice avesse «implicitamente» disatteso tali argomenti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo messo in risalto una «realtà evidentemente ostativa alla concessione delle attenuanti generiche». Si tratta di valutazioni distoniche rispetto all'insegnamento espresso dal diritto vivente. Invero, sul tema di interesse, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, componendo il contrasto giurisprudenziale, insorto rispetto all'apprezzamento delle condizioni per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il motivo contenuto nell'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità estrinseca e porsi in necessaria correlazione con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata;
ed hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U., sentenza n. 8825 del 27.10.2016, dep. 22.02.2017, Galtelli, Rv. 26882201). Nella sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che l'atto di appello deve soddisfare il requisito della cosiddetta "specificità estrinseca", che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Le proposizioni argomentative sottoposte a censura, cioè, devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla stessa decisione impugnata. Ciò comporta che, nel caso in cui la motivazione espressa dal primo giudice risulti mancante o carente, rispetto al punto devoluto al giudice superiore, il requisito della specificità del motivo di appello non può che essere declinato in aderenza alla reale portata della argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata. Nell'affermare che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, le Sezioni Unite hanno precisato che resta fermo che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno infine chiarito che la diversità strutturale tra il giudizio di appello e quello di cassazione induce ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello.
3. Orbene, rileva il Collegio che l'esame della sentenza di primo grado, in una con il tenore dell'atto di appello, induce a rilevare che la Corte distrettuale si è discostata dai richiamati principi di diritto, nell'apprezzare l'inammissibilità dell'impugnazione. Il G.i.p. del Tribunale di Benevento, infatti, pure a fronte di specifica richiesta difensiva trascritta a verbale dell'udienza di discussione, omise di soffermarsi sulla concedibilità delle attenuanti generiche;
e la parte appellante, del tutto legittimamente, ebbe a dolersi dell'immotivato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Come si vede, la difesa non omise affatto di confrontarsi con le valutazioni espresse dal primo giudice, avendo stigmatizzato il mancato scrutinio della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del Tribunale. Deve in conclusione rilevarsi che la valutazione espressa dalla Corte territoriale, in ordine all'inammissibilità dei motivi di appello, per difetto di specificità, risulta vulnerata dalle dedotte aporie motivazionali.
4. Si impone, per quanto detto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 14 febbraio 2019. Il Consigliere estensore Il P ictente Andrea