Decreto cautelare 3 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2026, proposto da
Spezia CA S.r.l. – Società Sportiva Professionistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
RE CA 1908 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara, avente prot. n. 0014747, emesso in data 27.3.2026 e successivamente comunicato, con il quale, in relazione alla partita di calcio RE - Spezia in programma il 6.4.2026 allo stadio “Dei quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara, è stata disposta la misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di La Spezia;
-della nota del Questore di Massa Carrara n. 14207 del 10.3.2026, non conosciuta nel suo tenore testuale;
-della determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) n. 12 del 23.3.2026, con la quale l’incontro calcistico in oggetto è stato rinviato alla valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) per la valutazione di adeguate misure di rigore;
-della determinazione del CASMS n. 14/2026 del 23.3.2026, con la quale è stato chiesto al Prefetto di Massa Carrara di valutare la possibilità di adottare il divieto di vendita dei biglietti per l’incontro in oggetto ai residenti nella provincia di La Spezia, non nota nel suo tenore testuale;
-del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23.3.2026 e del parere espresso dal Questore di Massa Carrara in tale occasione, non noti nel loro tenore testuale;
di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara e di Questura di Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. RI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Rilevato che con istanza depositata in data 8 aprile 2026 parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di declaratoria di improcedibilità dello stesso a spese compensate;
Rilevato che alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, è stata evidenziata la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente, al Collegio non residua che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse e quindi della improcedibilità del ricorso a spese compensate, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI NI |
IL SEGRETARIO