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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PE Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001476
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201600002697 STUDI SETTORE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036937875 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006261913 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012255557 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180006649458 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000138936 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190008752251 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200025137016 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012457556 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055419011 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220004299924 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220008447825 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220021724985 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025554565 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230009659030 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230019629438 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002110544 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202400006851524 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240014124932 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1362/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.907/2025 depositato il 14/04/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.291 80 2025 000001476, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottese di natura tributaria.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- inesistenza della notifica;
2-difetto di motivazione;
3-violazione degli artt. 50 e 86 DPR n.602/1973; 4-prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento spiegava intervento volontario.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 22/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
In via preliminare, deve essere respinto il motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della comunicazione preventiva di fermo e delle cartelle di pagamento sottese per vizi della notifica tramite PEC .
Sul punto si osserva che dalla documentazione offerta in giudizio dall'ufficio resistente, è possibile riscontrare la regolarità della notifica degli atti impugnati eseguita all'indirizzo PEC: Email_4 .
Con riferimento poi all'eccepita invalidità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, si osserva che la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Priva di pregio appare, altresì, la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicate le cartelle di pagamento in quanto atti presupposti, oltre che la somma da pagare, con la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, la comunicazione preventiva contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'atto impugnato, dal momento che le cartelle di pagamento ivi richiamate risultano essere state notificate al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
Inoltre, deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
Destituita di fondamento è l'ulteriore censura per violazione degli artt.50 e 86 DPR n.602/1973.
Infatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, pertanto deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l' intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
L'analisi del fermo amministrativo degli autoveicoli prende le mosse dall'art. 1, comma 4, lettera e), del D.
L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto l'art. 91-bis nel D.P.R. 602/1973, (disciplina della riscossione delle imposte sui redditi) . È seguito il D.M. 7 settembre 1998, n. 503 teso a disciplinare modalità, termini e procedure per l'adozione ed esecuzione del fermo. La disciplina del fermo amministrativo è stata trasfusa, successivamente, nell'art. 86 del D.P.R. n.
602/1973, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nell'ambito del riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, recante "disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati". In tale fase il nuovo art. 86, pur mantenendo la necessità del preventivo esperimento negativo del pignoramento, onde poter applicare il fermo, ha ampliato la portata della disposizione sia sotto un profilo soggettivo, sia avuto riguardo al profilo oggettivo (ampliando anche le categorie di beni mobili assoggettabili al fermo) senza però essere seguito dalla emanazione del previsto decreto ministeriale di attuazione.
Un'ulteriore, sostanziale, modifica all'istituto del fermo amministrativo è stata apportata, poi, dall'art. 1, comma
2, lettera q), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in applicazione della legge delega 28 settembre 1998, n. 337
(art. 1, comma 29), che ha sostituito l'art. 86 disponendo che "decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50 comma 1 (60 giorni), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore e dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate e alla regione di residenza.
Quindi, la precedente disposizione con cui si prevedeva che il provvedimento fosse eseguibile solo a seguito dell'infruttuoso pignoramento, relegando il fermo ad una fase successiva;
è stata abrogata, modificando, di fatto, la natura del fermo amministrativo, svincolando tale procedura da qualsiasi accertamento preventivo circa l'esistenza di un pregiudizio effettivo o potenziale per la realizzazione di un credito iscritto a ruolo, così che l'atto ha perso la sua natura cautelare, acquisendo un carattere coercitivo e sanzionatorio.
Parzialmente fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto si osserva che le cartelle di pagamento n.29120160036937875000 (tassa auto);
n.29120170006261913000 (diritti camerali); n.29120170012255557000 (tassa auto); n.29120180006649458000
(tassa auto); sono state notificate rispettivamente in data 12/01/2017; 10/04/2017; 07/11/2017; 11/05/2018 .
Tuttavia, tra la notificazione di dette cartelle e la notifica del preavviso di fermo (04/02/2025) è decorso il termine di prescrizione triennale che trova applicazione per i tributi di specie (tassa auto), ovvero quinquennale (diritti camerali) , senza la notificazione di idonei atti interruttivi.
Invece, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali di cui alle cartelle di pagamento n.29120160000269700000 n.29120190008752251000 (CUT) n.29120220004299924000
n.29120220021724985000 n.29120220025554565000 n.29120240002110544 000, né quello quinquennale per i tributi locali di cui alle cartelle di pagamento n.29120190000138936000 n.29120240006851524000, né quello triennale (bolli) di cui alle cartelle n.29120200025137016000; n.29120210012457556000;
n.29120210047498441 000;n.29120210055419011000;n.29120220008447825000;n.29120230009659030000;
n.2912023 0019629438000; n.29120240014124932000, rispetto alla notificazione del preavviso di fermo.
In particolare, con riferimento alla cartella n. 29120190000138936000 notificata in data 02/07/2019 (diritti camerali) la prescrizione quinquennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 02/07/2024 .
Tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs
159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché – come detto – l'impugnata comunicazione è stata notificata il 04/02/2025, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era ancora prescritto, in quanto alla data di prescrizione (ipotetica) dell 02/07/2024 andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), così giungendosi al 26/12/2025.
Anche per la pretesa de qua deve quindi escludersi la prescrizione, giacché la notifica dell'impugnata intimazione, atto idoneo a interrompere il decorso dei termini in questione, era intervenuta prima (si ripete, il 04/02/2025).
Ne consegue che alla data di notifica della comunicazione impugnata non è decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica del suddetto atto interruttivo.
In ragione della parziale soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, limitatamente alle cartelle di pagamento n.29120160036937875000; n.29120170006261913000;
n.29120170012255557000; n.29120180006649458000; Rigetta nel resto;
spese compensate.
Agrigento, lì 22/10/2025
Il Relatore Presidente
PE RE CE ZU
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PE Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001476
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201600002697 STUDI SETTORE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036937875 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006261913 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012255557 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180006649458 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000138936 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190008752251 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200025137016 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012457556 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055419011 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220004299924 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220008447825 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220021724985 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025554565 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230009659030 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230019629438 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002110544 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202400006851524 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240014124932 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1362/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.907/2025 depositato il 14/04/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.291 80 2025 000001476, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottese di natura tributaria.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- inesistenza della notifica;
2-difetto di motivazione;
3-violazione degli artt. 50 e 86 DPR n.602/1973; 4-prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento spiegava intervento volontario.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 22/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
In via preliminare, deve essere respinto il motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della comunicazione preventiva di fermo e delle cartelle di pagamento sottese per vizi della notifica tramite PEC .
Sul punto si osserva che dalla documentazione offerta in giudizio dall'ufficio resistente, è possibile riscontrare la regolarità della notifica degli atti impugnati eseguita all'indirizzo PEC: Email_4 .
Con riferimento poi all'eccepita invalidità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, si osserva che la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Priva di pregio appare, altresì, la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicate le cartelle di pagamento in quanto atti presupposti, oltre che la somma da pagare, con la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, la comunicazione preventiva contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'atto impugnato, dal momento che le cartelle di pagamento ivi richiamate risultano essere state notificate al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
Inoltre, deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
Destituita di fondamento è l'ulteriore censura per violazione degli artt.50 e 86 DPR n.602/1973.
Infatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, pertanto deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l' intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
L'analisi del fermo amministrativo degli autoveicoli prende le mosse dall'art. 1, comma 4, lettera e), del D.
L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto l'art. 91-bis nel D.P.R. 602/1973, (disciplina della riscossione delle imposte sui redditi) . È seguito il D.M. 7 settembre 1998, n. 503 teso a disciplinare modalità, termini e procedure per l'adozione ed esecuzione del fermo. La disciplina del fermo amministrativo è stata trasfusa, successivamente, nell'art. 86 del D.P.R. n.
602/1973, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nell'ambito del riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, recante "disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati". In tale fase il nuovo art. 86, pur mantenendo la necessità del preventivo esperimento negativo del pignoramento, onde poter applicare il fermo, ha ampliato la portata della disposizione sia sotto un profilo soggettivo, sia avuto riguardo al profilo oggettivo (ampliando anche le categorie di beni mobili assoggettabili al fermo) senza però essere seguito dalla emanazione del previsto decreto ministeriale di attuazione.
Un'ulteriore, sostanziale, modifica all'istituto del fermo amministrativo è stata apportata, poi, dall'art. 1, comma
2, lettera q), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in applicazione della legge delega 28 settembre 1998, n. 337
(art. 1, comma 29), che ha sostituito l'art. 86 disponendo che "decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50 comma 1 (60 giorni), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore e dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate e alla regione di residenza.
Quindi, la precedente disposizione con cui si prevedeva che il provvedimento fosse eseguibile solo a seguito dell'infruttuoso pignoramento, relegando il fermo ad una fase successiva;
è stata abrogata, modificando, di fatto, la natura del fermo amministrativo, svincolando tale procedura da qualsiasi accertamento preventivo circa l'esistenza di un pregiudizio effettivo o potenziale per la realizzazione di un credito iscritto a ruolo, così che l'atto ha perso la sua natura cautelare, acquisendo un carattere coercitivo e sanzionatorio.
Parzialmente fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sul punto si osserva che le cartelle di pagamento n.29120160036937875000 (tassa auto);
n.29120170006261913000 (diritti camerali); n.29120170012255557000 (tassa auto); n.29120180006649458000
(tassa auto); sono state notificate rispettivamente in data 12/01/2017; 10/04/2017; 07/11/2017; 11/05/2018 .
Tuttavia, tra la notificazione di dette cartelle e la notifica del preavviso di fermo (04/02/2025) è decorso il termine di prescrizione triennale che trova applicazione per i tributi di specie (tassa auto), ovvero quinquennale (diritti camerali) , senza la notificazione di idonei atti interruttivi.
Invece, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali di cui alle cartelle di pagamento n.29120160000269700000 n.29120190008752251000 (CUT) n.29120220004299924000
n.29120220021724985000 n.29120220025554565000 n.29120240002110544 000, né quello quinquennale per i tributi locali di cui alle cartelle di pagamento n.29120190000138936000 n.29120240006851524000, né quello triennale (bolli) di cui alle cartelle n.29120200025137016000; n.29120210012457556000;
n.29120210047498441 000;n.29120210055419011000;n.29120220008447825000;n.29120230009659030000;
n.2912023 0019629438000; n.29120240014124932000, rispetto alla notificazione del preavviso di fermo.
In particolare, con riferimento alla cartella n. 29120190000138936000 notificata in data 02/07/2019 (diritti camerali) la prescrizione quinquennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 02/07/2024 .
Tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs
159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché – come detto – l'impugnata comunicazione è stata notificata il 04/02/2025, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era ancora prescritto, in quanto alla data di prescrizione (ipotetica) dell 02/07/2024 andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), così giungendosi al 26/12/2025.
Anche per la pretesa de qua deve quindi escludersi la prescrizione, giacché la notifica dell'impugnata intimazione, atto idoneo a interrompere il decorso dei termini in questione, era intervenuta prima (si ripete, il 04/02/2025).
Ne consegue che alla data di notifica della comunicazione impugnata non è decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica del suddetto atto interruttivo.
In ragione della parziale soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, limitatamente alle cartelle di pagamento n.29120160036937875000; n.29120170006261913000;
n.29120170012255557000; n.29120180006649458000; Rigetta nel resto;
spese compensate.
Agrigento, lì 22/10/2025
Il Relatore Presidente
PE RE CE ZU