Art. 22.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si fara' luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si fara' luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.