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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2741/2024 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI SIL- Parte_1 C.F._1 VIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BONDI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
In data 2 ottobre 20925 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra depositava ricorso nel quale. esponeva: Parte_1 di essere proprietaria dell'immobile sito in Livorno Via Corridoni n. 32, censito al catasto urbano del Comune di Livorno, al foglio 78, part. 149, sub. 601; di aver deciso, dal 28.03.2023, di ospitare in coabitazione la signora pres- Controparte_1
so la ridetta abitazione in quantoquest'ultima, sua vecchia conoscenza, viveva in una condi- zione di evidente precarietà;
1 di averle quindi proposto di appoggiarsi per un breve periodo a casa sua con la sola compar- tecipazione alle spese di utenze e consumi;
che la signora di fatto occupa il locale seminterrato dell'abitazione, cui si Controparte_1
accede con ingresso autonomo dal giardino esterno oltre che dall'ingresso condominiale;
che da tempo la ricorrente le ha chiesto, invano, il rilascio del bene con interruzione della coabitazione per sopravvenuta difficoltà economica e necessità di disporre del bene;
che la signora non corrisponde neanche più le somme relative ai consumi e alle CP_1
utenze;
In ragione di quanto sopra si è rivolta al Tribunale per ottenere, previo accertamento dell'occupazione sine titulo del bene da parte della sig.ra , il rilascio Controparte_1
dell'immobile e la condanna della stessa al pagamento di un'indennità di occupazione in re- lazione al periodo dal 1.11.2024 sino alla data di rilascio effettivo.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente notificato alla sig.ra Controparte_1
la quale rimaneva contumace.
Dopo l'espletamento della prova per testi ed il mancato esperimento della prova per inter- pello in ragione del fatto che la parte non si presentava a rendere l'interrogatorio, senza pe- raltro addurre alcuna giustificazione (tanto che l'interrogatorio veniva dichiarato andato de- serto), la causa veniva trattenuta in decisione il 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento
La ricostruzione dei fatti storici allegati da parte ricorrente, trova conferma nella documen- tazione agli atti e nella deposizioni rese dai testi escussi.
La mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale da parte della sig.ra CP_1
induce il Giudicante a ritenere, ex art. 232 c.c., come ammessi i fatti dedotti nell'in-
[...]
terrogatorio.
Deve ritenersi pertanto provata l'occupazione sine titolo del bene da parte della sig.ra
[...]
a partire dalla fine di ottobre 2024 a fronte della richiesta di rilascio del bene Parte_2
avanzata dalla ricorrente e confermata dai testi escussi.
2 Dall'occupazione sine titulo consegue ai sensi di legge l'obbligo dell'occupante di versare al proprietario del bene un'indennità di occupazione che si reputa opportuni liquidare in via equitativa in € 234,00 al mese (avendo come riferimento il criterio del 5% del valore cata- stale immobile, valore pari ad € 112.441,56, da ridursi, trattandosi di coabitazione, alla metà ossia al 2,5%)
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: accertata l'illegittima occupazione da parte della sig.ra del bene immobile Controparte_1
situato in Livorno Via Corridoni n. 32, censito al catasto urbano del Comune di Livorno al foglio 78, part. 149, sub. 601, piano terreno e seminterrato, condanna la sig.ra CP_1
all'immediato rilascio, in favore della sig.ra dell'immobile situato in
[...] Parte_1
Livorno Via Corridoni n. 32, censito al catasto urbano del Comune di Livorno al foglio 78, part. 149, sub. 601, piano terreno e seminterrato;
Condannare la sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, dell'inden- Controparte_1
nità di occupazione del bene, così come liquidata in premessa nella misura di € 234,00 mensile, a far data dal 01.11.2024 e sino alla data di effettivo rilascio del bene.
Condanna la signora al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. co- me per legge.
Così deciso in data 2 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2741/2024 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI SIL- Parte_1 C.F._1 VIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BONDI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
In data 2 ottobre 20925 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra depositava ricorso nel quale. esponeva: Parte_1 di essere proprietaria dell'immobile sito in Livorno Via Corridoni n. 32, censito al catasto urbano del Comune di Livorno, al foglio 78, part. 149, sub. 601; di aver deciso, dal 28.03.2023, di ospitare in coabitazione la signora pres- Controparte_1
so la ridetta abitazione in quantoquest'ultima, sua vecchia conoscenza, viveva in una condi- zione di evidente precarietà;
1 di averle quindi proposto di appoggiarsi per un breve periodo a casa sua con la sola compar- tecipazione alle spese di utenze e consumi;
che la signora di fatto occupa il locale seminterrato dell'abitazione, cui si Controparte_1
accede con ingresso autonomo dal giardino esterno oltre che dall'ingresso condominiale;
che da tempo la ricorrente le ha chiesto, invano, il rilascio del bene con interruzione della coabitazione per sopravvenuta difficoltà economica e necessità di disporre del bene;
che la signora non corrisponde neanche più le somme relative ai consumi e alle CP_1
utenze;
In ragione di quanto sopra si è rivolta al Tribunale per ottenere, previo accertamento dell'occupazione sine titulo del bene da parte della sig.ra , il rilascio Controparte_1
dell'immobile e la condanna della stessa al pagamento di un'indennità di occupazione in re- lazione al periodo dal 1.11.2024 sino alla data di rilascio effettivo.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente notificato alla sig.ra Controparte_1
la quale rimaneva contumace.
Dopo l'espletamento della prova per testi ed il mancato esperimento della prova per inter- pello in ragione del fatto che la parte non si presentava a rendere l'interrogatorio, senza pe- raltro addurre alcuna giustificazione (tanto che l'interrogatorio veniva dichiarato andato de- serto), la causa veniva trattenuta in decisione il 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento
La ricostruzione dei fatti storici allegati da parte ricorrente, trova conferma nella documen- tazione agli atti e nella deposizioni rese dai testi escussi.
La mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale da parte della sig.ra CP_1
induce il Giudicante a ritenere, ex art. 232 c.c., come ammessi i fatti dedotti nell'in-
[...]
terrogatorio.
Deve ritenersi pertanto provata l'occupazione sine titolo del bene da parte della sig.ra
[...]
a partire dalla fine di ottobre 2024 a fronte della richiesta di rilascio del bene Parte_2
avanzata dalla ricorrente e confermata dai testi escussi.
2 Dall'occupazione sine titulo consegue ai sensi di legge l'obbligo dell'occupante di versare al proprietario del bene un'indennità di occupazione che si reputa opportuni liquidare in via equitativa in € 234,00 al mese (avendo come riferimento il criterio del 5% del valore cata- stale immobile, valore pari ad € 112.441,56, da ridursi, trattandosi di coabitazione, alla metà ossia al 2,5%)
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: accertata l'illegittima occupazione da parte della sig.ra del bene immobile Controparte_1
situato in Livorno Via Corridoni n. 32, censito al catasto urbano del Comune di Livorno al foglio 78, part. 149, sub. 601, piano terreno e seminterrato, condanna la sig.ra CP_1
all'immediato rilascio, in favore della sig.ra dell'immobile situato in
[...] Parte_1
Livorno Via Corridoni n. 32, censito al catasto urbano del Comune di Livorno al foglio 78, part. 149, sub. 601, piano terreno e seminterrato;
Condannare la sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, dell'inden- Controparte_1
nità di occupazione del bene, così come liquidata in premessa nella misura di € 234,00 mensile, a far data dal 01.11.2024 e sino alla data di effettivo rilascio del bene.
Condanna la signora al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. co- me per legge.
Così deciso in data 2 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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