Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1073
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità avviso per mancata indicazione immobile

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando l'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la comunicazione preventiva non deve indicare gli immobili assoggettabili ad ipoteca.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti propedeutici

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC. Pertanto, la censura è infondata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha distinto tra imposte erariali (IVA, IRPEF, addizionali) per le quali si applica il termine decennale, e sanzioni/interessi per i quali si applica il termine quinquennale. In entrambi i casi, non si è verificata la prescrizione alla data di notifica dell'atto impugnato, anche considerando le intimazioni di pagamento che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale per sanzioni e interessi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1073
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1073
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo