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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
CC IU NN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6875/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001915000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160038772402000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170030874758000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028117186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028117186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028117186000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220029053178000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1,, ha proposto impugnazione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 15 luglio 2024, per un debito complessivo di euro 29.209,47.
Il ricorrente ha contestato specificamente quattro cartelle alla base dell'atto impugnato:
- n. 03420160038772402000, notificata il 11/07/2017, per l'importo di € 1.570,00;
- n. 03420170030874758000, notificata il 22/01/2018, per l'importo di € 1.584,88;
- n. 03420180028117186000, notificata il 12/12/2018, per l'importo di € 2.635,10;
- n. 03420220029053178000, notificata il 01/12/2022, per l'importo di € 4.760,35.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto per la mancanza di indicazione del bene su cui l'ipoteca verrebbe iscritta, mancata notifica degli atti propedeutici ed ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di un elemento essenziale e violazione del diritto di difesa, a causa della mancata indicazione in essa dell'immobile su cui dovrebbe essere iscritta ipoteca.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prescrive che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere solo l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca, “…ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione” (Cass. civ. sez. V, ord. 17 settembre 2025,
n. 25456).
Dalla norma in questione, come affermato dalla Cassazione nella sentenza ora richiamata, “…non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni”.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti propedeutici ed ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati.
Quanto alla notifica degli atti propedeutici, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto della notificazione delle quattro cartelle di cui sopra a mezzo pec all'indirizzo Email_3, avvenuta nelle seguenti date: 11 gennaio 2017 (n. 03420160038772402000); 22 gennaio 2018 (n.
03420170030874758000); 12 dicembre 2018 (03420180028117186000); 1 dicembre 2022 (n.
03420220029053178000).
La censura di mancata notifica degli atti propedeutici è, pertanto, infondata.
Come rilevato, parte ricorrente ha eccepito anche la prescrizione quinquennale dell'imposta, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Il motivo non è fondato.
Non è esatta, infatti, l'affermazione secondo la quale il termine prescrizionale dell'imposta sarebbe di cinque anni.
Si tratta, infatti, di imposte erariali (Iva, Irpef, addizionali) rispetto alle quali trova applicazione il termine ordinario di dieci anni, in quanto “...l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così, tra le tante,
Cass. civ. sez. V, 15 giugno 2023, n. 17234 e giurisprudenza ivi richiamata).
Rispetto alle imposte fatte valere non si è verificata, quindi, alcuna prescrizione, atteso che alla data di notifica dell'atto impugnato (15 luglio 2024) non erano trascorsi i dieci anni, anche dalla notifica della cartella meno recente (11 gennaio 2017).
Nessuna prescrizione si è verificata anche rispetto sanzioni e interessi, per le quali trova, invece, applicazione il termine di prescrizione di cinque anni.
Va esclusa, innanzitutto, qualsiasi prescrizione di sanzioni e interessi rispetto a quelli contemplati dalla cartella n. 03420220029053178000, notificata l'1 dicembre 2022, in quanto alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (15 luglio 2024) non era ancora decorso il termine quinquennale.
Quanto alle altre tre cartelle 03420160038772402000, notificata l'11 gennaio 2017, n.
03420170030874758000, notificata il 22 gennaio /2018, n. 03420180028117186000, notificata il 12 dicembre
2018, esse hanno formato oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420209003090543000, notificato all'indirizzo pec di cui sopra il 7 febbraio 2020, primo dello scadere dei cinque anni dalla dalla notifica della cartella meno recente (11 gennaio 2017) e successivamente dell'intimazione di pagamento n.
03420239009335842000, notificata il 18 settembre 2023.
Ciò a tacere della giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, che ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, quale atto riconducibile all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrispondente al precedente avviso di mora, è da considerare tra gli atti tipici impugnabili, contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1990.
Conseguenza di ciò è la non facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, quindi, il consolidarsi della pretesa tributaria in caso di mancata proposizione di gravame avverso tale atto.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385.
Non risulta che il ricorrente abbia impugnato le precedenti intimazioni, per cui, secondo quanto precisato, egli può far valere solo vicende estintive posteriori alla notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00
(millequattrocentottantanove/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
OV IN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
CC IU NN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6875/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001915000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160038772402000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170030874758000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028117186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028117186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028117186000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220029053178000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1,, ha proposto impugnazione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 15 luglio 2024, per un debito complessivo di euro 29.209,47.
Il ricorrente ha contestato specificamente quattro cartelle alla base dell'atto impugnato:
- n. 03420160038772402000, notificata il 11/07/2017, per l'importo di € 1.570,00;
- n. 03420170030874758000, notificata il 22/01/2018, per l'importo di € 1.584,88;
- n. 03420180028117186000, notificata il 12/12/2018, per l'importo di € 2.635,10;
- n. 03420220029053178000, notificata il 01/12/2022, per l'importo di € 4.760,35.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto per la mancanza di indicazione del bene su cui l'ipoteca verrebbe iscritta, mancata notifica degli atti propedeutici ed ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di un elemento essenziale e violazione del diritto di difesa, a causa della mancata indicazione in essa dell'immobile su cui dovrebbe essere iscritta ipoteca.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prescrive che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere solo l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca, “…ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione” (Cass. civ. sez. V, ord. 17 settembre 2025,
n. 25456).
Dalla norma in questione, come affermato dalla Cassazione nella sentenza ora richiamata, “…non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni”.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti propedeutici ed ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati.
Quanto alla notifica degli atti propedeutici, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto della notificazione delle quattro cartelle di cui sopra a mezzo pec all'indirizzo Email_3, avvenuta nelle seguenti date: 11 gennaio 2017 (n. 03420160038772402000); 22 gennaio 2018 (n.
03420170030874758000); 12 dicembre 2018 (03420180028117186000); 1 dicembre 2022 (n.
03420220029053178000).
La censura di mancata notifica degli atti propedeutici è, pertanto, infondata.
Come rilevato, parte ricorrente ha eccepito anche la prescrizione quinquennale dell'imposta, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Il motivo non è fondato.
Non è esatta, infatti, l'affermazione secondo la quale il termine prescrizionale dell'imposta sarebbe di cinque anni.
Si tratta, infatti, di imposte erariali (Iva, Irpef, addizionali) rispetto alle quali trova applicazione il termine ordinario di dieci anni, in quanto “...l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così, tra le tante,
Cass. civ. sez. V, 15 giugno 2023, n. 17234 e giurisprudenza ivi richiamata).
Rispetto alle imposte fatte valere non si è verificata, quindi, alcuna prescrizione, atteso che alla data di notifica dell'atto impugnato (15 luglio 2024) non erano trascorsi i dieci anni, anche dalla notifica della cartella meno recente (11 gennaio 2017).
Nessuna prescrizione si è verificata anche rispetto sanzioni e interessi, per le quali trova, invece, applicazione il termine di prescrizione di cinque anni.
Va esclusa, innanzitutto, qualsiasi prescrizione di sanzioni e interessi rispetto a quelli contemplati dalla cartella n. 03420220029053178000, notificata l'1 dicembre 2022, in quanto alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (15 luglio 2024) non era ancora decorso il termine quinquennale.
Quanto alle altre tre cartelle 03420160038772402000, notificata l'11 gennaio 2017, n.
03420170030874758000, notificata il 22 gennaio /2018, n. 03420180028117186000, notificata il 12 dicembre
2018, esse hanno formato oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420209003090543000, notificato all'indirizzo pec di cui sopra il 7 febbraio 2020, primo dello scadere dei cinque anni dalla dalla notifica della cartella meno recente (11 gennaio 2017) e successivamente dell'intimazione di pagamento n.
03420239009335842000, notificata il 18 settembre 2023.
Ciò a tacere della giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, che ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, quale atto riconducibile all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrispondente al precedente avviso di mora, è da considerare tra gli atti tipici impugnabili, contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1990.
Conseguenza di ciò è la non facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, quindi, il consolidarsi della pretesa tributaria in caso di mancata proposizione di gravame avverso tale atto.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385.
Non risulta che il ricorrente abbia impugnato le precedenti intimazioni, per cui, secondo quanto precisato, egli può far valere solo vicende estintive posteriori alla notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00
(millequattrocentottantanove/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
OV IN