Sentenza 31 maggio 2023
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine. (Fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identità dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 23759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23759 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV. SAMUELE ZUCCHINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23759 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 10/02/2023 33508/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. El DA OH ricorre per l'annullamento della sentenza del 25/03/2022 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del 21/09/2016 del GUP del Tribunale di Firenze, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicata la circostanza attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena nella misura di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione e 6.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per i reati a lui ascritti. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui è stata esclusa l'unicità del fatto a fronte della contiguità temporale tra la condotta di detenzione e quella di cessione delle medesime sostanze stupefacenti. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, nella parte relativa, in particolare, alla commisurazione della pena base, all'aumento applicato a titolo di continuazione, alla diminuzione della pena in conseguenza della applicazione della circostanza attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.La non manifesta infondatezza del secondo motivo giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale e alla conseguente rilevabilità d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. 3.0sserva il Collegio: 3.1.l'imputato è stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto, per conto di altri, dieci chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e di averne ceduti cinque dei quali a terze persone;
il fatto è contestato come commesso in Firenze tra la fine del mese di settembre 2014 ed il mese di novembre dello stesso anno;
3.2.dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: a) il 10/11/2014 era stata effettuata una perquisizione nell'abitazione dell'E! DA all'esito della quale erano stati rinvenuti cinque chilogrammi di hashish;
b) in sede di interrogatorio di convalida e di successivo interrogatorio del PM, l'imputato aveva riferito di aver ricevuto da un connazionale (indicato con nome e cognome e poi arrestato) circa dieci chilogrammi di hashish e di essere stato incaricato della consegna ad altri connazionali per quantità pari, ogni volta, a uno o mezzo chilogrammo, dietro compenso di euro cinquanta per ogni chilo;
c) i cinque chilogrammi non rinvenuti erano già stati consegnati nell'arco di un mese ad altre persone, una delle quali successivamente arrestate;
3.3.quanto al primo motivo, secondo il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, che deve essere ribadito, le diverse condotte previste dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza;
tale assorbimento - con conseguente esclusione del concorso di reati - è subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità; quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione (Sez. 6, n. 11361) del 08/07/1994, Pancrazio, Rv. 199368; Sez. 2, n. 5632 del 18/01/1996, Mura, Rv. 205285; Sez. 6, n. 2411 del 30/06/1998, Contini, Rv. 211264; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, D'Antoni, Rv. 215175; Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Volpi, Rv. 232094, secondo cui l'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 d.P.R. n. :309 del 1990; Sez. 6, n. 9477 del 11/02/2009, Pintori, Rv. 246404; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266 - 01); 3.4.nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso il concorso apparente sul presupposto fattuale (non contestato) della non contiguità temporale della iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni, effettuate - come ammesso dallo stesso imputato - nell'arco di un mese e che integrano altrettante ipotesi di reato;
3.5.I'incarico di custodire/detenere sostanza stupefacente in vista della sua futura (e non contestuale) cessione costituisce elemento unificante, sul piano volitivo, delle successive condotte di cessione sotto il profilo della loro riconduzione ad un'unica ideazione, ma non produce l'effetto di determinare, sul piano materiale, l'assorbimento nella originaria condotta di detenzione di quelle di successiva cessione, condotte la cui strutturale eterogeneità, sul piano della fattispecie (l'una, la detenzione, permanente, l'altra, la cessione, istantanea), 2 non può essere esclusa dall'identità dell'oggetto materiale (la medesima sostanza); 3.6.quanto al profilo sanzionatorio, il GUP, esclusa la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, cpv.,, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva quantificato la pena base nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, giustificando tale decisione con il ruolo attivo e rilevante dell'imputato (principale collaboratore del suo fornitore e intermediario tra questi e gli anelli successivi della catena, come avrebbe precisato la Corte di appello) e della quantità di sostanza stupefacente di non molto inferiore alla soglia della ingente quantità; sulla pena così indicata aveva poi operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche (tre anni di reclusione e diecimila euro di multa) e l'aumento a titolo di continuazione, giungendo alla pena finale di quattro anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, pena ridotta per il rito;
3.7.Ia Corte di appello ha mantenuto ferma la pena-base condividendo il ragionamento del GUP ed aggiungendo che era stata fissata in misura notevolmente inferiore al medio edittale;
l'ha ridotta della metà ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (portandola a due anni e tre mesi di reclusione e 7.500,00 euro di multa), l'ha ulteriormente ridotta a due anni e due mesi di reclusione e 7.000.00 euro di multa a seguito della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'ha aumentata a tre anni e due mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa a titolo di continuazione e l'ha ridotta per il rito nella misura già indicata al § 1 che precede di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e 6.000,00 euro di multa;
3.8.a giustificazione della applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura non piena, la Corte di appelb ha spiegato che il primo Giudice aveva escluso la applicazione della circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui al settimo comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ma aveva ciò nondimeno riconosciuto valenza attenuante generica alla condotta dell'imputato (la cui "lealtà" merita - per il GUP - «un riconoscimento premiale mai nei limiti delle attenuanti generiche»); ricollocata tale condotta nell'alveo della fattispecie attenuante ad effetto speciale, è parso giusto alla Corte di appello escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e ciò proprio al fine di evitare che il medesimo fatto potesse essere valutato due volte ai fini dell'attenuazione della pena;
3.9.sulla questione devoluta dal ricorrente con il secondo motivo si registra, nella giurisprudenza di legittimità, un irrisolto contrasto interpretativo: 3.10.secondo un primo orientamento, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena 3 inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado (ex plurimis, Sez. 3, n. 49163 del 04/05/2018, Khan, Rv. 275025 - 01; Sez. 1, n. 45236 del 22/10/2013, Stralaj, Rv. 257775 - 01); 3.11.in senso contrario, si è affermato che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (ex plurimis, Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 - 01; Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086 - 02); 3.12.sennonché, poiché i reati sono ormai estinti per prescrizione (essendo maturato il termine di sette anni e sei mesi dalla data della loro consumazione), non rileva risolvere la questione devoluta che, di certo, rende non manifestamente infondato il ricorso;
3.13.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 10/02/2023.