CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 22/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MA ADELE, OR
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202490439116306000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2181/2025 depositato il
29/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 068202490439116306000 che ha ad oggetto somme portate dalla cartella n. 06820090286228386 000 inerente all'anno d'imposta 2003 e derivante da accertamento parziale automatico dei redditi che contestava maggiori imposte a titolo di IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale.
Il ricorrente ripercorre l'iter di formazione della richiesta erariale di € 10.430,00 per l'anno 2003, derivante dalla locazione di un immobile sito in Indirizzo_1 e contesta la legittimità della pretesa tributaria in quanto nell'anno 2003 era comproprietario al 50% di tale immobile con la sig.ra Nominativo_1 e il reddito prodotto da detto immobile doveva quindi essere ripartito al 50% in proporzione alle percentuali di proprietà.
Fa presente che ricevuto l'avviso di accertamento in data 12.02.2008 aveva trasmesso tempestivamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Magenta, istanza di accertamento con adesione nella quale esponeva le contestazioni sollevate anche in ordine alla mancata detrazione per i due figli a carico. Tale istanza rimaneva priva di riscontro e l'Ufficio in data 27.07.2009 notificava la cartella di pagamento n. 06820090286228386000 alla quale il contribuente dava riscontro presentando il 9.09.2009 istanza di autotutela.
Ricevuta la intimazione di pagamento presentava Istanza di accesso agli atti in data 13.12.2024 e nel contempo trasmetteva a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate istanza di autotutela obbligatoria alla quale dava replicava l'Ufficio a mezzo e-mail in data 20.12.2024, rigettando l'istanza di autotutela perchè
l'accertamento risultava definito per mancata opposizione alla notifica.
Eccepisce la prescrizione del credito erariale in quanto l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione
è stata notificata in data 15.11.2024, oltre quindici anni dopo la cartella di pagamento notificata nel 2009 e conclude chiedendo : dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere con l'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiararla nulla e priva di giuridico effetto, in subordine accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR), il reddito prodotto dall'immobile oggetto della pretesa tributaria dell'Ufficio debba essere ripartito in proporzione alla effettiva percentuale di proprietà del
Ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato e ricalcolare l'imposta dovuta dal Ricorrente, decurtando interessi e sanzioni. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano che quanto alla prescrizione rimanda alla riscossione e quanto alla infondatezza della pretesa erariale sottolinea che l'avviso di accertamento notificato nel 2008 non è stato impugnato nei termini di legge, e l'atto impositivo sotteso all'intimazione di pagamento, costituito dalla cartella richiamata, si è reso definitivo. Non possono in questa sede essere eccepiti vizi che non siano propri dell'atto di impugnato e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituisce la Agenzia Entrate Riscossione che in ordine alla eccepita prescrizione rappresenta come la stessa non sia intervenuta, essendo stato notificato in data 03/11/2018 una proposta di compensazione ex art 28 ter non impugnata dal ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non sia accoglibile per i motivi che seguono.
Il ricorrente è stato destinatario della notifica di un avviso di accertamento in data 12.02.2008 e successivamente in data 27.07.2009 della cartella di pagamento n. 06820090286228386000 e tali atti non venivano impugnati.
Il ricorrente fa presente che ricevuta la notifica della cartella di pagamento aveva presentato un'istanza di autotutela ma la stessa non equivale ad impugnazione giurisdizionale e l'art. 10 quater è stato inserito, a seguito di modifiche apportate allo Statuto dei diritti del Contribuente, dal D. Lgs. 219/2023, entrato in vigore a partire dal 18 gennaio 2024 e dunque tale norma introdotta addirittura dopo 15 anni dalla ricezione della cartella, non trova applicazione a fattispecie risalenti al 2009.
Richiama gli artt. 10 quater e 10 quinquies della L.212/2000 ma nel caso di autotutela obbligatoria (art. 10 quater), a seguito dell'istanza presentata dalla parte in data 09/09/2009, il diniego tacito doveva essere impugnato decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, entro i termini di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 10 quinquies L. 212/2000 l'Amministrazione avrebbe potuto tramite l'istituto dell'autotutela facoltativa procedere all'annullamento della pretesa sulla base dell'istanza di autotutela presentata in data
13/12/2024 a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento. L'Ufficio ha invece ritenuto di non accogliere l'istanza del contribuente stante la definizione dell'accertamento per mancata opposizione alla notifica. Volendo considerare la comunicazione avvenuta a mezzo mail ordinaria un diniego espresso, il contribuente avrebbe potuto impugnare il solo diniego espresso entro 60 giorni dal ricevimento (20/12/2024).
L'atto impositivo sotteso all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, si è reso definitivo e in questa sede possono essere eccepiti solo vizi propri dell'atto impugnato.
Va rigettata anche la eccezione relativa alla intervenuta prescrizione in quanto trattasi di tributo Irpef soggetto a prescrizione decennale e la proposta di compensazione ex art 28-ter del DPR 602/73 notificata in data
03/11/2018 che non è stata impugnata, costituiva atto avente efficacia interruttiva della prescrizione. La giurisprudenza è conforme nel ritenere la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/73 notificata al contribuente, un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale. Avverso tale atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, di fatto ormai cristallizzata, bensì per eccepire la successiva prescrizione del credito e prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva. (Corte di Cassazione Sez.V ordinanza del 19/10/2017 n.24638 - CGT
II Lombardia 29 ottobre 2025 n. 2429).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto e la natura della decisione e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MA ADELE, OR
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202490439116306000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2181/2025 depositato il
29/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 068202490439116306000 che ha ad oggetto somme portate dalla cartella n. 06820090286228386 000 inerente all'anno d'imposta 2003 e derivante da accertamento parziale automatico dei redditi che contestava maggiori imposte a titolo di IRPEF, Addizionale
Regionale e Comunale.
Il ricorrente ripercorre l'iter di formazione della richiesta erariale di € 10.430,00 per l'anno 2003, derivante dalla locazione di un immobile sito in Indirizzo_1 e contesta la legittimità della pretesa tributaria in quanto nell'anno 2003 era comproprietario al 50% di tale immobile con la sig.ra Nominativo_1 e il reddito prodotto da detto immobile doveva quindi essere ripartito al 50% in proporzione alle percentuali di proprietà.
Fa presente che ricevuto l'avviso di accertamento in data 12.02.2008 aveva trasmesso tempestivamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Magenta, istanza di accertamento con adesione nella quale esponeva le contestazioni sollevate anche in ordine alla mancata detrazione per i due figli a carico. Tale istanza rimaneva priva di riscontro e l'Ufficio in data 27.07.2009 notificava la cartella di pagamento n. 06820090286228386000 alla quale il contribuente dava riscontro presentando il 9.09.2009 istanza di autotutela.
Ricevuta la intimazione di pagamento presentava Istanza di accesso agli atti in data 13.12.2024 e nel contempo trasmetteva a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate istanza di autotutela obbligatoria alla quale dava replicava l'Ufficio a mezzo e-mail in data 20.12.2024, rigettando l'istanza di autotutela perchè
l'accertamento risultava definito per mancata opposizione alla notifica.
Eccepisce la prescrizione del credito erariale in quanto l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione
è stata notificata in data 15.11.2024, oltre quindici anni dopo la cartella di pagamento notificata nel 2009 e conclude chiedendo : dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere con l'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiararla nulla e priva di giuridico effetto, in subordine accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR), il reddito prodotto dall'immobile oggetto della pretesa tributaria dell'Ufficio debba essere ripartito in proporzione alla effettiva percentuale di proprietà del
Ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato e ricalcolare l'imposta dovuta dal Ricorrente, decurtando interessi e sanzioni. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano che quanto alla prescrizione rimanda alla riscossione e quanto alla infondatezza della pretesa erariale sottolinea che l'avviso di accertamento notificato nel 2008 non è stato impugnato nei termini di legge, e l'atto impositivo sotteso all'intimazione di pagamento, costituito dalla cartella richiamata, si è reso definitivo. Non possono in questa sede essere eccepiti vizi che non siano propri dell'atto di impugnato e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituisce la Agenzia Entrate Riscossione che in ordine alla eccepita prescrizione rappresenta come la stessa non sia intervenuta, essendo stato notificato in data 03/11/2018 una proposta di compensazione ex art 28 ter non impugnata dal ricorrente. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non sia accoglibile per i motivi che seguono.
Il ricorrente è stato destinatario della notifica di un avviso di accertamento in data 12.02.2008 e successivamente in data 27.07.2009 della cartella di pagamento n. 06820090286228386000 e tali atti non venivano impugnati.
Il ricorrente fa presente che ricevuta la notifica della cartella di pagamento aveva presentato un'istanza di autotutela ma la stessa non equivale ad impugnazione giurisdizionale e l'art. 10 quater è stato inserito, a seguito di modifiche apportate allo Statuto dei diritti del Contribuente, dal D. Lgs. 219/2023, entrato in vigore a partire dal 18 gennaio 2024 e dunque tale norma introdotta addirittura dopo 15 anni dalla ricezione della cartella, non trova applicazione a fattispecie risalenti al 2009.
Richiama gli artt. 10 quater e 10 quinquies della L.212/2000 ma nel caso di autotutela obbligatoria (art. 10 quater), a seguito dell'istanza presentata dalla parte in data 09/09/2009, il diniego tacito doveva essere impugnato decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, entro i termini di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 10 quinquies L. 212/2000 l'Amministrazione avrebbe potuto tramite l'istituto dell'autotutela facoltativa procedere all'annullamento della pretesa sulla base dell'istanza di autotutela presentata in data
13/12/2024 a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento. L'Ufficio ha invece ritenuto di non accogliere l'istanza del contribuente stante la definizione dell'accertamento per mancata opposizione alla notifica. Volendo considerare la comunicazione avvenuta a mezzo mail ordinaria un diniego espresso, il contribuente avrebbe potuto impugnare il solo diniego espresso entro 60 giorni dal ricevimento (20/12/2024).
L'atto impositivo sotteso all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, si è reso definitivo e in questa sede possono essere eccepiti solo vizi propri dell'atto impugnato.
Va rigettata anche la eccezione relativa alla intervenuta prescrizione in quanto trattasi di tributo Irpef soggetto a prescrizione decennale e la proposta di compensazione ex art 28-ter del DPR 602/73 notificata in data
03/11/2018 che non è stata impugnata, costituiva atto avente efficacia interruttiva della prescrizione. La giurisprudenza è conforme nel ritenere la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/73 notificata al contribuente, un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale. Avverso tale atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, di fatto ormai cristallizzata, bensì per eccepire la successiva prescrizione del credito e prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva. (Corte di Cassazione Sez.V ordinanza del 19/10/2017 n.24638 - CGT
II Lombardia 29 ottobre 2025 n. 2429).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto e la natura della decisione e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate