Art. 6. ((All'Istituto e' devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale))
Articolo 5Articolo 7
- Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Articolo 6 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Versione
28 ottobre 1942
28 ottobre 1942
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Versione
16 febbraio 1952
16 febbraio 1952
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