Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 cod. pen.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2009, n. 27916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27916 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 973
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 6859/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G., nato il (OMISSIS);
avverso la Sentenza del 2.12.2008 resa dal Giudice di Pace Rovereto;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
B.G. è stato condannato in data 2.12.2008 dal
Giudice di ufficio di Pace di Rovereto per la violazione dell'art.689 c.p. per avere - quale esercente un bar - somministrato birra alcoolica a P.M., minore degli anni 16.
La difesa del prevenuto ricorre per Cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale, poiché l'imputato ebbe ad interpellare previamente l'avventore, per sincerarsi della età superiore agli anni 16 e, soltanto dopo avere ricevuto risposta positiva, somministrò la bevanda alcolica.
IN DIRITTO
Non vi è dubbio che la decisione sia largamente carente quanto a motivazione. Tuttavia la soluzione adottata non urta la legge penale. Se è vero che il P. (escusso in sede di udienza dibattimentale avanti al Giudice di Pace) rese risposta mendace circa la propria età (egli, a ciò interpellato, disse - contrariamente al vero - di avere superato i sedici anni), è del pari certo che il ricorrente si pose al riguardo questione sull'effettiva età dell'avventore, conscio del dovere di evitare la vendita a minorenne del prodotto. Ma, limitandosi al responso del giovane, primo interessato alla falsità, erogò la birra.
La disposizione dell'art. 689 c.p. configura illecito di natura contravvenzionale. Pertanto, anche la mera colpa è sufficiente ad integrare la contravvenzione. Inoltre, dal precetto è agevole desumere che l'ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcooliche una peculiare responsabilità, collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi. Conseguentemente la valutazione dei parametri di imputazione - negligenza ed imprudenza - deve essere assunta con severità. Da tanto discende il rigetto del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009