Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPA0 5 7 6 0 / 0 2 IN NOME DEL POOL Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 11478/99 Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Cron. ·17079 Consigliere Dott. AS PICONE Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: fi ECCA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell'avvocato FILANTI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUA SALVATORE, giusta delega in attied one d'uffici's donnciate r Caycellene Corte of Conctione. - ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL - GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 391 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente del Tribunale di avverso la sentenza n. 152/98 CAGLIARI, depositata il 20/05/98 R.G.N. 5788/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso, per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Cagliari, con sentenza del 17.12.1996 rigettava la domanda proposta da AS Ecca, nei confronti del'Inail per ottenere la rendita per inabilità da ipoacusia da rumori, in quanto il danno sofferto non raggiungeva il minimo indennizzabile. Proposto appello da parte dell'assicurato, resistente l'Inail, il Tribunale di Cagliari pronunziava sentenza, depositata il 20.5.1998, con la quale, in riforma della decisione pretorile, accoglieva la domanda condannando l'Istituto appellato alla corresponsione della rendita per inabilità da angioneurosi ed ipoacusia pari al 16%, a partire dal 1993, ed al 19% dal maggio 1996, con arretrati ed interessi legali. Osservava il Giudice del gravame che con sentenza del 18.2.1998 del Pretore di Cagliari, già passata in giudicato, era stato riconosciuto a favore del ricorrente un danno per angioneurosi, pari all'11% fin dall'epoca della domanda amministrativa;
ciò premesso, rilevava il Tribunale che doveva ritenersi perfezionato, nel corso del presente giudizio, il diritto al conglobamento, applicando il quale, mediante il c.d. criterio della semisomma, (pacificamente applicato dall'Inail in sede amministrativa per ipotesi simili) si ottiene una inabilità globale pari al 16% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (maggio 1993) ed al 19% dal 1.5.1996. Il Tribunale, inoltre, rilevata la duplicazione dei giudizi di primo grado cui aveva dato luogo l'assicurato, nonché il perfezionamento del diritto verificatosi solo in epoca successiva all'appello, disponeva la compensazione tra le parti dellespese di entrambi i gradi. Per la cassazione di detta sentenza ricorre l'assicurato articolando due motivi. Resiste l'Inail con controricorso 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 135 del t.u. 30.6.1965, n. 1124 - osserva il ricorrente che la rendita per inabilità permanente da malattia professionale, ai sensi delle citate disposizioni, decorre dal giorno successivo alla cessazione della inabilità temporanea assoluta e, pertanto, in caso di assenza di inabilità temporanea, deve decorrere dalla data di manifestazione della malattia professionale o dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. Di conseguenza, poiché all'atto della domanda di ipoacusia l'attore era portatore di un danno complessivo pari a 16%, la corrispondente rendita doveva decorrere - non essendovi stata inabilità temporanea dal 18.5.1993, giorno di manifestazione della malattia, anziché dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Col secondo motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 295 c.p.c., 80 e 132 del t.u. n. 1124 del 1965, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione lamenta il ricorrente che - erroneamente il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese fondata sul doppio, falso, presupposto, da una parte, della evitabile duplicazione dei giudizi, e dall'altra, del perfezionamento del diritto solo in epoca successiva al deposito dell'appello. Sostiene, al contrario, il ricorrente, sotto il primo profilo, che la presentazione della duplice domanda in sede amministrativa era necessitata dal fatto che ciascuna di esse richiedeva accertamenti medici diversi, e, sotto il secondo profilo, che il diritto vantato si era perfezionato sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa Il primo motivo di ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 74, c.2 del t.u. 30.6.1965, n., 1124, "quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10% per i casi di infortunio e al 20% per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa...." sulla base di diverse aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120 del medesimo t.u. Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass., 3.12.1998, n. 12268) l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di perdita guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno l'inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio che - trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 74, c.2, e nell'art. 215, c.1 del citato t.u. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici perchè assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell'infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni. Non trova alcuna giustificazione la soluzione adottata dal Tribunale di Cagliari, di far decorrere il beneficio riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa anziché come testualmente prescritto dall'art. 74 c.2 cit. dal giorno successivo a quello della - 5 cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, e, dunque, dal 18 maggio 1993 (nella misura già riconosciuta del 16%) anziché dal 1° giugno 1993, mentre resta la decorrenza dal 1° maggio 1996 per quanto riguarda il maggior danno indennizzabile pari al 19%. Resta assorbito - con la cassazione della sentenza impugnata - il secondo motivo di ricorso. Ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 384 c.1 c.p.c. (accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto) questa Corte, decidendo nel merito, accoglie la domanda del ricorrente riconoscendogli al diritto alla rendita Inail nella misura iniziale già accertata (e incontestata) del 16% a decorrere dal 18 maggio 1993. Considerate le difformità in ordine agli esiti peritali riscontrate in primo e secondo grado, appare equo compensare per intero le spese di entrambi i gradi di merito, mentre vanno poste a carico dell'Inail, soccombente, le spese del presente giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente alla rendita Inail, nella misura già accertata. a decorrere dal 18 maggio 1993. Compensa le spese dei due gradi di merito, e pone a carico dell'Inail le spese del presente giudizio, pari ad euro 7 25 oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari. I ” D S , Così deciso in Roma, il 29.1.2002 S . O A L T T L R , O Il Presidente Il Consigliere estensore A A ' B S L I E L 交 3 Vineincento Miles P D E S 7 - D I A 8 I T N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G IL CANCELLIERE A чемс E A G Depositato in Cancelleria , E D O O L T E R T T T I S A N R oggi, 20 APR. 2002 I I K E G S D K E E R R O IL CANCELLIERE D Іколесо 6