Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2004, n. 24079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24079 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 14/04/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 561
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 006020/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL UC N. IL 18/11/1952;
avverso SENTENZA del 13/11/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSTANZO ENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Audisio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed, in una subordinata dichiarazione la prescrizione del reato verificatosi in data 16/02/2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28/3/2001, il Tribunale di Monza/Desio condannava IL UC, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante, in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 589, 1 e 2 c. C.P.), alla pena di mesi quattro di reclusione;
concedeva i doppi benefici di legge e applicava la sanzione amm.va accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.
Con la sentenza in epigrafe riportata, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata soltanto dall'imputato, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 4.800, 00, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ricorre in Cassazione il IL per un duplice ordine di censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente con entrambi i motivi, erronea applicazione degli arti 40 e 41 G.P. nonché difetto di motivazione in quanto l'accertato comportamento imprudente della parte lesa si sarebbe posto, nella determinazione dell'evento, in modo del tutto autonomo cosicché la condotta dell'imputato avrebbe assunto non già il ruolo di fattore causale ma di semplice occasione;
in particolare, lo stesso assume che il comportamento della vittima, eccezionale e atipico per l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica determinata dalla violazione di specifiche norme di legge e di comune prudenza, escluderebbe il rapporto di causalità materiale fra la condotta e l'evento onde del tutto illogica dovrebbe ritenersi la sentenza impugnata sul punto laddove assume che l'abnorme manovra della vittima doveva ritenersi prevedibile quanto un ostacolo fermo. Orbene, ha rilevato la Corte di merito con congrua ed adeguata motivazione, in ordine alla dedotta esclusione del nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale a causa del comportamento della vittima del tutto eccezionale, abnorme ed imprevedibile:
che il 16 agosto 1996 alle ore 12, 15 circa si era verificato un sinistro sulla strada provinciale 44 all'altezza dello svincolo per LO Milanese in direzione Milano, tra l'autoarticolato condotto dall'imputato e l'autovettura condotta da RA LV, in seguito deceduto;
che l'imputato conduceva l'automezzo con un carico di derrate alimentari dal peso irrilevante in direzione di Milano;
che le condizioni del tempo erano ottime, il selciato asciutto e il traffico scarso;
che la carreggiata ove si era verificato il sinistro era costituita da due corsie, l'una per la marcia normale e l'altra per il sorpasso;
che la stessa risultava in leggera pendenza discendente a partire da circa 100 metri prima dell'inizio delle tracce di frenata;
che sulla corsia di sorpasso erano state localizzate tracce di pneumatici marcate e continue lasciate dai due veicoli coinvolti;
che la vettura del RA portava inserita la retromarcia;
che in base alle risultanze emerse in primo grado e specificamente dalle tracce rilevate sulla strada, dai danni riportati dai veicoli coinvolti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, la dinamica del sinistro era stata ricostruita dal Tribunale nel modo seguente:
l'autoarticolato, prima di raggiungere lo svincolo di LO M. era stato superato sulla sinistra da una vettura condotta da CE S. con a bordo RE R. (escusso, poi, in qualità di teste); dopo il sorpasso e prima che iniziasse il tratto discendente, l'autoarticolato aveva superato un veicolo commerciale;
nel frattempo, il CE si avvedeva della manovra di retromarcia messa in atto dal RA che in quel momento si trovava nella corsia di destra, quasi all'altezza del cavalcavia e riusciva ad evitare la collisione, transitando nella corsia di sorpasso;
nell'immediatezza era giunto l'autoarticolato condotto a forte andatura dall'imputato, che non avendo percepito tempestivamente la situazione di pericolo, aveva azionato repentinamente il sistema frenante senza, però, evitare la collisione;
lo scontro fra i due veicoli era avvenuto fra la parte frontale centro - destra dell'autoarticolato e la parte posteriore centro- sinistra dell'autovettura; a quest'ultimo dato il Tribunale aveva attribuito il significato del tardivo avvistamento del pericolo da parte del prevenuto, il quale nel mentre l'auto del RA procedeva obliquamente a ritroso, pur viaggiando nella corsia di marcia, si era spostato verso sinistra sulla corsia di sorpasso, al fine di evitare l'ostacolo, come prima aveva fatto il CE. Rilevava la Corte di merito con adeguate e puntuali argomentazioni, che da siffatta ricostruzione, il primo Giudice aveva correttamente desunto che in ordine alla presenza del veicolo sulla traiettoria del mezzo pesante non poteva ravvisarsi una causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione del sinistro, avendo l'imputato posto in essere una condizione dell'evento consistita nel procedere a una velocità superiore a quella consentita al mezzo condotto dallo stesso, senza prestare la massima attenzione alla circolazione stradale e, quindi, alla presenza dell'ostacolo postosi sulla traiettoria di un automezzo pesante, quale un autoarticolato;
che la condotta della parte offesa non poteva, pertanto, ritenersi del tutto indipendente dal fatto del reo e operante rispetto ad esso, con assoluta autonomia;
che le considerazioni effettuate dal Tribunale in ordine alla velocità dell'autoarticolato dovevano ritenersi pertinenti e che la velocità di 105 chilometri orari, indicata dal Consulente dopo aver rifatto i calcoli in base ad un complessivo spazio di frenata di circa 80 metri (e non già di 90 come indicato nella planimetria allegata nella relazione) non era stata contestata nei motivi di appello (fol. 14 sentenza); che, pertanto, la velocità mantenuta dal IL doveva ritenersi eccessiva in quanto, se lo stesso avesse viaggiato a 80 Km/h, lo spazio di arresto a sua disposizione sarebbe stato di 60 metri, distanza alla quale il pericolo poteva essere percepito ed evitato in considerazione della circostanza che la distanza che separava la sommità del dosso (cioè la posizione del possibile avvistamento) ed il punto di urto, risultava di 165 metri (dalla relazione del Consulente del P.M. non smentita sul punto, dal Consulente dell'imputato);
che, peraltro, anche se vi fosse stato da parte dello stesso conducente un ritardo di reazione, le conseguenze della collisione sarebbero state considerevolmente ridotte in quanto la collisione sarebbe avvenuta ad una velocità minima;
che dalle tracce di frenata poteva desumersi che l'imputato aveva azionato il sistema frenante allorché si trovava nella corsia di marcia normale e che successivamente si era portato verso l'altra corsia per cercare di evitare l'ostacolo, come risultava dalle tracce di frenate marcate sull'asfalto a cavallo della linea di mezzeria.
Pertanto, la doglianza avanzata dal ricorrente in ordine al primo punto deve ritenersi manifestamente infondata dal momento che, come risulta contestato, lo stesso non ha regolato, nei pressi dello svincolo, la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo stesso e di quelle della strada (in pendenza) e non avendo conservato il controllo del mezzo e la possibilità di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali in particolare l'arresto tempestivo di fronte ad un ostacolo del tutto prevedibile.
In base alle esatte ed inconfutabili considerazioni della Corte di merito dianzi esaminate, in ordine all'accertato nesso di causalità fra la condotta imprudente dell'imputato e l'evento mortale verificatosi, deve essere ritenuto parimenti manifestamente infondato l'ulteriore motivo di censura circa l'asserito difetto di motivazione che sarebbe desumibile dall'asserzione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l'abnorme manovra della vittima avrebbe dovuto ritenersi prevedibile quanto un ostacolo fermo.
Al riguardo, sostiene il ricorrente che quanto enunciato non rappresenterebbe ne una valutazione critica, ne' una corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni.
Invero, sul punto, il Giudice del gravame, nel richiamare quanto dedotto dalla difesa in ordine all'esclusione del nesso di casualità a causa del comportamento della vittima, che avrebbe assunto il ruolo di fattore determinante ed autonomo dell'evento in quanto del tutto eccezionale ed imprevedibile e come tale indipendente dalla condotta posta in essere dall'imputato (fol. 15 sentenza), ha correttamente rilevato che se pur la condotta del RA poteva configurarsi connotata da imprudenza, tuttavia nella ricostruzione del sinistro non poteva sussumersi nell'ambito della categoria della imprevedibilità (v. fol. 16 n. 60 sentenza, secondo il modello atipico di motivazione posto in essere nel riportare, di volta in volta, le singole richieste avanzate dalla difesa e nel fornire poi, a ciascuna di esse, la risposta).
L'assoluta manifesta infondatezza della censura discende, peraltro, da una semplice ed elementare considerazione: la sentenza di secondo grado richiama al primo punto (fol. 10 n. 36) della motivazione, le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, dichiarando esplicitamente di condividerle e farle proprie. Orbene, il Tribunale ha rilevato, in seguito alla puntuale disamina dei vari punti in contestazione che nel comportamento tenuto dall'imputato era ravvisabile la colpa sia generica che specifica per non avere lo stesso osservato le norme che regolano la circolazione stradale e che tale comportamento aveva contribuito a cagionare l'evento; nel confutare poi la versione della difesa, secondo cui l'ostacolo rappresentato dalla presenza dell'autoveicolo sulla traiettoria dell'automezzo pesante fosse del tutto imprevedibile e, pertanto, costituisse caso fortuito, aveva rilevato, richiamando l'indirizzo di questo S.C.:
che se pur la condotta del RA era da ritenersi gravemente colposa doveva, peraltro, escludersi che potesse ravvisarsi nella stessa una causa esclusiva dell'infortunio in quanto l'imputato aveva posto in essere una delle condizioni dell'evento, consistito nel procedere ad una velocità superiore a quella consentita al mezzo da lui condotto e nel non avere prestato la massima attenzione alla circolazione stradale, onde la responsabilità dello stesso sussisteva indipendentemente dalla responsabilità di colui che aveva dato luogo alla presenza dell'ostacolo sulla strada;
che nella fattispecie, nella presenza del veicolo sulla traiettoria del mezzo pesante non poteva certo ravvisarsi una causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dell'evento in quanto la stessa non era indipendente dal fatto del reo e non era operante, rispetto a quest'ultimo, con assoluta autonomia. L'indirizzo richiamato trova riscontro nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui è da escludersi che la condotta del conducente che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, interrompa il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli, nel frattempo sopraggiunti (Cass. sez. 4^ 28/1/1997 n. 578 RV 206646 e 206647). Alla stregua di siffatte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile onde deve disattendersi anche la richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore nel corso della discussione orale dinanzi a questo S.C., in quanto l'invocata estinzione del reato (che si sarebbe verificata il 16/2/2004, essendo a tale data maturata la prescrizione per effetto delle concesse attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata), sarebbe intervenuta in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata in data 13/11/2003. Invero, secondo l'indirizzo di questo S.C. l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. quale, nella specie, la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. sez. un. 21/12/2000 n. 32 RV 217266). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e tenuto conto della condotta processuale dello stesso, non esente da colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di cinquecento Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004