Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
La mancanza di sottoscrizione del difensore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione, non incide sulla validità di questa se è sottoscritto l'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta da:
Dott. Michele LUGARO Presidente
" Carlo CIOFFI Consigliere relatore
" Giovanni SETTIMJ Consigliere
" Giovanna SCHERILLO Consigliere
" Francesca TROMBETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo da Carpi 6, presso l'avv. Furio Tartaglia, difeso dall'avv. Piermarino Piermarini di Terni, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
PELLICCERIA BIN s.r.l., elettivamente domiciliata in Venezia Mestre, corso del Popolo 151, presso l'avv. Fabio Agazzi;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1262 del 19 settembre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 1999 dal relatore dott. Carlo Cioffi;
Udito l'avv. Piermarino Piermarini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AN De JO contro la sentenza del Tribunale di Treviso del 18 novembre 1991 (con la quale era stata rigettata la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo che l'aveva condannato a pagare alla società Pellicceria BIN la somma di 20.807.330), perché la copia notificata dell'atto di citazione in appello non era stata notificata dal suo procuratore territorialmente competente.
AN De JO chiede la cassazione di tale sentenza per un solo motivo;
e di quella del Tribunale di Treviso, per quattro motivi.
La società Pellicceria BIN non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che il difetto di sottoscrizione della copia notificata dell'atto di citazione da parte del procuratore territorialmente competente non ne determina la nullità, quando, come nella specie, l'originale sia stato sottoscritto, e la procura sia stata trascritta sulla copia;
denunzia quindi violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. e dell'art. 5 del dl. 17 novembre l933 n. 1578 nonché omesso esame dei documenti di causa, e vizio di motivazione.
La censura è fondata.
La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione, non incide sulla validità di questa, se è sottoscritto l'originale, e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (vedi le sentenze di questa Corte, sez. III, 1 giugno 1995 n. 6131, e 7 dicembre 1994 n. 10491). Dagli atti di causa risulta che l'originale dell'atto di appello proposto da AN De JO è stato sottoscritto dal suo procuratore territorialmente competente, e che questi ha comunque provveduto all'iscrizione a ruolo della causa.
Non è stato consentito a questa Corte l'esame della copia notificata dell'atto d'appello; ma non risulta che il suo destinatario abbia mai affermato che da essa non emergesse la provenienza dal procuratore dell'appellante territorialmente competente.
Le restanti censure sono inammissibili, perché hanno ad oggetto la sentenza di primo grado.
Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara inammissibili i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999