TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA RE, a seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3159/2025
promossa da e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappr. e dif. dall'avv.to DI PAOLA ALVARO giusta procura in atti;
Per_1
ricorrenti contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle CP_1 liti nn. 37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_2
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Indennità di frequenza – art. 3 c. 3 legge 104/1992
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Le parti ricorrenti nella qualità di genitori di nato il [...] Persona_1 hanno proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
1 All'esito della udienza del 02/12/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi CP_1 da quello sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata dai ricorrenti nella spiegata qualità di genitori del piccolo (indennità di frequenza e condizione di portatore di Per_1 handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase hanno insistito per il riconoscimento del predetto diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
2 Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, e integrata da relazione richiesta dall'Ufficio stante l'omessa considerazione del quesito quanto alla ricorrenza o meno delle condizioni per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di frequenza, a decorrere dal giugno 2025.
In particolare è stato ritenuto che il minore è “affetto da lieve disturbo Persona_1 del linguaggio e dell'attenzione in minore con funzionamento intellettivo limite e immaturità affettiva, sia da considerare minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto alla indennità di frequenza, a decorrere dal giugno 2025 e con revisione al luglio 2026”.
Con relazione integrativa del 16 ottobre 2025 ha altresì ritenuto che versi in una condizione riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 c. 1 della l,n. 104/92 per essere sì portatore di handicap ma in situazione di non gravità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 3159/2025 R.G.L., così statuisce:
3 accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara che nato il Persona_1
17 febbraio 2017 presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto alla indennità di frequenza, a decorrere dal giugno 2025 e con revisione al luglio 2026 oltre che portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 c. 1 l. n.104/92);
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 06/12/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA RE
4
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA RE, a seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3159/2025
promossa da e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappr. e dif. dall'avv.to DI PAOLA ALVARO giusta procura in atti;
Per_1
ricorrenti contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle CP_1 liti nn. 37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_2
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Indennità di frequenza – art. 3 c. 3 legge 104/1992
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Le parti ricorrenti nella qualità di genitori di nato il [...] Persona_1 hanno proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
1 All'esito della udienza del 02/12/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi CP_1 da quello sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata dai ricorrenti nella spiegata qualità di genitori del piccolo (indennità di frequenza e condizione di portatore di Per_1 handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase hanno insistito per il riconoscimento del predetto diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
2 Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, e integrata da relazione richiesta dall'Ufficio stante l'omessa considerazione del quesito quanto alla ricorrenza o meno delle condizioni per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di frequenza, a decorrere dal giugno 2025.
In particolare è stato ritenuto che il minore è “affetto da lieve disturbo Persona_1 del linguaggio e dell'attenzione in minore con funzionamento intellettivo limite e immaturità affettiva, sia da considerare minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto alla indennità di frequenza, a decorrere dal giugno 2025 e con revisione al luglio 2026”.
Con relazione integrativa del 16 ottobre 2025 ha altresì ritenuto che versi in una condizione riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 c. 1 della l,n. 104/92 per essere sì portatore di handicap ma in situazione di non gravità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 3159/2025 R.G.L., così statuisce:
3 accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara che nato il Persona_1
17 febbraio 2017 presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto alla indennità di frequenza, a decorrere dal giugno 2025 e con revisione al luglio 2026 oltre che portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 c. 1 l. n.104/92);
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 06/12/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA RE
4