Art. 7.
Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138 , 139 , 146 e 148 del Codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del Codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del Codice penale per l'esercito e 183 del Codice penale militare marittimo.
Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138 , 139 , 146 e 148 del Codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del Codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del Codice penale per l'esercito e 183 del Codice penale militare marittimo.