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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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- 1. Daspo “di gruppo”: la presenza nel gruppo di tifosi scalmanati non è sufficiente a legittimare la misuraAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 10428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10428 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da IC RC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza del 14/08/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/08/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza convalidava il provvedimento imposto a RC IC dal Questore di Vicenza in data 03/08/2024, notificato il 12/08/2024, con il quale, nell'inibire per anni 8 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli (c.d. "DASPO"), nonché ad avvicinarsi allo stadio di Taranto e alle strade ad esso adiacenti, prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente per anni cinque presso la Questura di Taranto, con le seguenti modalità: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10428 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/02/2025 - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica del "Taranto" disputerà in casa, 20 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita;
- nei giorni in cui la squadra calcistica "Taranto" calcio disputerà fuori casa gli incontri, 30 minuti dopo la fine del primo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'articolo 6, comma 1, I. 401/1989, circa l'attribuibilità al ricorrente delle condotte al medesimo addebitate, non essendovi alcuna prova della partecipazione dello stesso a condotte violente, né della conoscenza stessa del provvedimento che prescriveva particolari forme di avvicinamento allo stadio. 2.2. con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 6, comma 5, I. 401/1989 e vizio di motivazione, circa le concrete modalità di esecuzione dell'obbligo e in particolare alla necessità del doppio obbligo di firma. 3. In data 18 gennaio 2025, l'Avv. Francesco Nevoli, per l'indagato, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio premette che la Corte costituzionale ha qualificato la misura prevista dalla I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, come un provvedimento di tipo preventivo «idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire», facendola pertanto rientrare a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 Cost. (Corte Cost., sentenza n. 193 del 1996). Nel sottolineare (sentenza n. 143 del 1996) la sostanziale analogia fra la procedura prescelta dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida della misura prevista dall'art. 6, comma 2, I. cit. e quella prevista dall'art. 390 c.p.p., per la convalida dell'arresto o del fermo, la stessa Corte costituzionale ha precisato che il giudizio di convalida effettuato dal giudice per le indagini preliminari deve svilupparsi in un controllo pieno, ovvero tale da coinvolgere la personalità del destinatario, le modalità di applicazione (sentenza n. 143/1996, cit.), la ragionevolezza ed «esigibilità» della misura (sentenza n. 136 del 1998) e deve svolgersi nel rispetto delle garanzie della difesa (sentenza n. 144 del 1997). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229112 - 01), nel comporre il contrasto che si era profilato in giurisprudenza in ordine ai limiti del controllo devoluto al giudice della convalida del provvedimento adottato dal questore - essendo in particolare controverso se tale controllo dovesse estendersi o meno alla verifica della pericolosità 2 del soggetto interessato - hanno fatto proprie le indicazioni ermeneutiche del Giudice delle leggi (sent. n. 136 del 1998 cit. e sent. n. 512 del 2002), assegnando al controllo del giudice carattere «pieno», ossia esteso alla verifica in concreto, anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Invero, la prescrizione imposta dal Questore ai sensi della I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, deve qualificarsi come «misura di prevenzione» (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente «servente» rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere «effetti anticipatori e preparatori». Secondo le Sezioni Unite della Corte, pertanto, la convalida non può che rivestire la natura di «pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede», non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria). 3. Tanto premesso, il Collegio evidenzia come, accanto al DASPO «semplice», è stato introdotto, dal d.l. 22 agosto 2014, n. 119, art. 2 (conv. in I. 17 ottobre 2014, n. 146), il c.d. «DASPO di gruppo», che prevede l'interdizione dall'accesso alle competizioni sportive per una durata non inferiore a tre anni (I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5) per i casi di «condotta ... di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione» (I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1). Ebbene, il Collegio evidenzia che, in tema di DASPO «di gruppo», ferma restando la pacifica la natura amministrativa del divieto di accesso «semplice», che non pone questioni di tenuta costituzionale in relazione ai principi di colpevolezza e di limitazioni alla libertà personale (tali da necessitare l'intervento di convalida dell'autorità giudiziaria), laddove - al contrario - sia disposta la misura dell'obbligo di comparizione (che - come visto - deve ritenersi attratta nell'area delle misure di prevenzione «atipiche»), occorre che tra i presupposti di applicabilità della misura vi sia il fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura. Oltre alla citata pronuncia delle Sezioni Unite Labbia, questa Corte (Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 - 01) ha precisato che «il divieto, disposto dal Questore ai 3 sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, nei confronti di un gruppo di tifosi (c.d. DASPO "di gruppo") non può comunque prescindere dall'individuazione del fatto integrante la partecipazione attiva del singolo soggetto destinatario della misura alla condotta violenta, minacciosa o intimidatoria». 4. Nel caso di specie ci si trova di fronte a un DASPO c.d. «di gruppo» con l'imposizione di prescrizioni. Si contesta, in dettaglio, ai vari tifosi tarantini (tra cui il ricorrente) che, in data 15 maggio 2024, in occasione della partita di calcio L.R. Vicenza-Taranto: da un lato, non avrebbero ottemperato alle prescrizioni imposte dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di prevenire condotte di turbativa dell'ordine pubblico (per essere usciti dall'autostrada, al contrario di altri 5 pullman di tifosi partiti da Taranto, presso un casello diverso da quello indicato dall'ordinanza prefettizia, omettendo di seguire il percorso di avvicinamento allo stadio imposto per la tifoseria «ospite»); dall'altro, quali appartenenti a un gruppo di tifosi «ultrà» in trasferta a Vicenza, avrebbero posto in essere condotte violente (per avere ingaggiato un acceso scontro con la tifoseria opposta nel cammino di avvicinamento verso lo stadio). Tuttavia, sia l'ordinanza impugnata, che il provvedimento del questore, non individuano alcun elemento concretamente indiziante a carico del ricorrente, che vada oltre la mera presenza fisica nel gruppo di tifosi in trasferta. Ed infatti egli: non risultava indossare indumenti della squadra tarantina;
non veniva ripreso all'atto del compimento di atti di violenza;
non aveva riportato lesioni o ecchimosi da cui evincere, con processo induttivo, la concreta partecipazione agli scontri oggettivamente avvenuti tra le opposte tifoserie;
non risultava avere in qualche modo influenzato la decisione dell'autista del pullman di seguire un percorso diverso da quello indicato dalle Autorità di P.S.. Difetta, pertanto, l'elemento del fumus cui ancorare la legittimità delle prescrizioni imposte dal Questore. 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 03/08/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sul secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 03/08/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Vicenza. 4 41 Così deciso il 06/02/2025.
udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/08/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza convalidava il provvedimento imposto a RC IC dal Questore di Vicenza in data 03/08/2024, notificato il 12/08/2024, con il quale, nell'inibire per anni 8 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli (c.d. "DASPO"), nonché ad avvicinarsi allo stadio di Taranto e alle strade ad esso adiacenti, prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente per anni cinque presso la Questura di Taranto, con le seguenti modalità: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10428 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/02/2025 - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica del "Taranto" disputerà in casa, 20 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita;
- nei giorni in cui la squadra calcistica "Taranto" calcio disputerà fuori casa gli incontri, 30 minuti dopo la fine del primo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'articolo 6, comma 1, I. 401/1989, circa l'attribuibilità al ricorrente delle condotte al medesimo addebitate, non essendovi alcuna prova della partecipazione dello stesso a condotte violente, né della conoscenza stessa del provvedimento che prescriveva particolari forme di avvicinamento allo stadio. 2.2. con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 6, comma 5, I. 401/1989 e vizio di motivazione, circa le concrete modalità di esecuzione dell'obbligo e in particolare alla necessità del doppio obbligo di firma. 3. In data 18 gennaio 2025, l'Avv. Francesco Nevoli, per l'indagato, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio premette che la Corte costituzionale ha qualificato la misura prevista dalla I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, come un provvedimento di tipo preventivo «idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire», facendola pertanto rientrare a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 Cost. (Corte Cost., sentenza n. 193 del 1996). Nel sottolineare (sentenza n. 143 del 1996) la sostanziale analogia fra la procedura prescelta dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida della misura prevista dall'art. 6, comma 2, I. cit. e quella prevista dall'art. 390 c.p.p., per la convalida dell'arresto o del fermo, la stessa Corte costituzionale ha precisato che il giudizio di convalida effettuato dal giudice per le indagini preliminari deve svilupparsi in un controllo pieno, ovvero tale da coinvolgere la personalità del destinatario, le modalità di applicazione (sentenza n. 143/1996, cit.), la ragionevolezza ed «esigibilità» della misura (sentenza n. 136 del 1998) e deve svolgersi nel rispetto delle garanzie della difesa (sentenza n. 144 del 1997). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229112 - 01), nel comporre il contrasto che si era profilato in giurisprudenza in ordine ai limiti del controllo devoluto al giudice della convalida del provvedimento adottato dal questore - essendo in particolare controverso se tale controllo dovesse estendersi o meno alla verifica della pericolosità 2 del soggetto interessato - hanno fatto proprie le indicazioni ermeneutiche del Giudice delle leggi (sent. n. 136 del 1998 cit. e sent. n. 512 del 2002), assegnando al controllo del giudice carattere «pieno», ossia esteso alla verifica in concreto, anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Invero, la prescrizione imposta dal Questore ai sensi della I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, deve qualificarsi come «misura di prevenzione» (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente «servente» rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere «effetti anticipatori e preparatori». Secondo le Sezioni Unite della Corte, pertanto, la convalida non può che rivestire la natura di «pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede», non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria). 3. Tanto premesso, il Collegio evidenzia come, accanto al DASPO «semplice», è stato introdotto, dal d.l. 22 agosto 2014, n. 119, art. 2 (conv. in I. 17 ottobre 2014, n. 146), il c.d. «DASPO di gruppo», che prevede l'interdizione dall'accesso alle competizioni sportive per una durata non inferiore a tre anni (I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5) per i casi di «condotta ... di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione» (I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1). Ebbene, il Collegio evidenzia che, in tema di DASPO «di gruppo», ferma restando la pacifica la natura amministrativa del divieto di accesso «semplice», che non pone questioni di tenuta costituzionale in relazione ai principi di colpevolezza e di limitazioni alla libertà personale (tali da necessitare l'intervento di convalida dell'autorità giudiziaria), laddove - al contrario - sia disposta la misura dell'obbligo di comparizione (che - come visto - deve ritenersi attratta nell'area delle misure di prevenzione «atipiche»), occorre che tra i presupposti di applicabilità della misura vi sia il fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura. Oltre alla citata pronuncia delle Sezioni Unite Labbia, questa Corte (Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 - 01) ha precisato che «il divieto, disposto dal Questore ai 3 sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, nei confronti di un gruppo di tifosi (c.d. DASPO "di gruppo") non può comunque prescindere dall'individuazione del fatto integrante la partecipazione attiva del singolo soggetto destinatario della misura alla condotta violenta, minacciosa o intimidatoria». 4. Nel caso di specie ci si trova di fronte a un DASPO c.d. «di gruppo» con l'imposizione di prescrizioni. Si contesta, in dettaglio, ai vari tifosi tarantini (tra cui il ricorrente) che, in data 15 maggio 2024, in occasione della partita di calcio L.R. Vicenza-Taranto: da un lato, non avrebbero ottemperato alle prescrizioni imposte dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di prevenire condotte di turbativa dell'ordine pubblico (per essere usciti dall'autostrada, al contrario di altri 5 pullman di tifosi partiti da Taranto, presso un casello diverso da quello indicato dall'ordinanza prefettizia, omettendo di seguire il percorso di avvicinamento allo stadio imposto per la tifoseria «ospite»); dall'altro, quali appartenenti a un gruppo di tifosi «ultrà» in trasferta a Vicenza, avrebbero posto in essere condotte violente (per avere ingaggiato un acceso scontro con la tifoseria opposta nel cammino di avvicinamento verso lo stadio). Tuttavia, sia l'ordinanza impugnata, che il provvedimento del questore, non individuano alcun elemento concretamente indiziante a carico del ricorrente, che vada oltre la mera presenza fisica nel gruppo di tifosi in trasferta. Ed infatti egli: non risultava indossare indumenti della squadra tarantina;
non veniva ripreso all'atto del compimento di atti di violenza;
non aveva riportato lesioni o ecchimosi da cui evincere, con processo induttivo, la concreta partecipazione agli scontri oggettivamente avvenuti tra le opposte tifoserie;
non risultava avere in qualche modo influenzato la decisione dell'autista del pullman di seguire un percorso diverso da quello indicato dalle Autorità di P.S.. Difetta, pertanto, l'elemento del fumus cui ancorare la legittimità delle prescrizioni imposte dal Questore. 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 03/08/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sul secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 03/08/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Vicenza. 4 41 Così deciso il 06/02/2025.