Articolo 16 della Legge 27 aprile 1962, n. 231
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 giugno 1962
Art. 16.
Per gli alloggi costruiti ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 , si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 1 giugno 1962