Art. 16.
Per gli alloggi costruiti ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 , si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
Per gli alloggi costruiti ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 , si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.