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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1793/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4910/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0001620000012021014 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1290/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 4910/2025, depositato il 18/2/2025, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza, la società meglio specificata in epigrafe ha impugnato l'avviso di liquidazione, del pari specificato in epigrafe, relativo a imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2021, adducendo la non debenza del tributo in quanto il contratto è stato risolto nel 2020.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate DP 2 Roma.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'AdE nelle sue controdeduzioni espone di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, in data 12/3/2025.
Conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
5. Nelle sue memorie illustrative, la ricorrente aderisce alla soluzione della estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
6. Al giudice non resta che prendere atto che è cessata la materia del contendere e dichiarare il giudizio estinto. Le parti concordano anche sulla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4910/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0001620000012021014 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1290/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 4910/2025, depositato il 18/2/2025, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza, la società meglio specificata in epigrafe ha impugnato l'avviso di liquidazione, del pari specificato in epigrafe, relativo a imposta di registro su contratto di locazione per l'anno 2021, adducendo la non debenza del tributo in quanto il contratto è stato risolto nel 2020.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate DP 2 Roma.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'AdE nelle sue controdeduzioni espone di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, in data 12/3/2025.
Conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
5. Nelle sue memorie illustrative, la ricorrente aderisce alla soluzione della estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
6. Al giudice non resta che prendere atto che è cessata la materia del contendere e dichiarare il giudizio estinto. Le parti concordano anche sulla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.