Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2025, proposto da
DA TI, GE TI, SI TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Olivia Carli, Nicola Sanitate, Tina Sanitate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ovindoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vice Prefetto Dell’Aquila Dott.Ssa Maria Cristina di Stefano Comm. Ad Acta, non costituito in giudizio;
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA
dell'ordinanza della I Sezione del T.A.R. Abruzzo, sede di L'Aquila, n. 9/2025, resa il 6 gennaio 2025 nel procedimento R.G. n. 428/24, notificata al Comune di Ovindoli in data 21 gennaio 2025, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare proposta dai Sig.ri TI rispetto al provvedimento definitivo di diniego dell'istanza ex art. 38 T.U.E. notificata dal Comune di Ovindoli agli odierni ricorrenti, proprietari dell'albergo sito in Ovindoli e ad oggi privo di valido titolo edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ovindoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RI GA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il gravame in epigrafe parte ricorrente chiede l’esatta ottemperanza dell’ordinanza della I Sezione del T.A.R. Abruzzo, sede di L’Aquila, n. 9/2025, resa il 16 gennaio 2025 nel procedimento R.G. n. 428/24, notificata al Comune di Ovindoli in data 21 gennaio 2025, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai Sig.ri TI rispetto al provvedimento di diniego dell’istanza ex art. 38 T.U.E. notificata dal Comune di Ovindoli agli odierni ricorrenti, proprietari dell’albergo sito in Ovindoli e ad oggi privo di valido titolo edilizio.
Nelle more del giudizio, l’ordinanza cautelare propulsiva predetta è stata ottemperata. Il Comune, infatti, all’esito di una nuova e autonoma valutazione dei fatti supportata anche dalla perizia affidata ad un nuovo tecnico, con il provvedimento dell’11 settembre 2025 ha confermato il “diniego definitivo dell’istanza per l’applicazione dell’art. 38 DPR 380/01 senza sanzione pecuniaria all’immobile destinato ad albergo, di proprietà dei signori TI, già espresso con provvedimento prot. 0008352 del 23 ottobre 2024” ed ha confermato il “rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento del Responsabile del Servizio prot. n. 4864 del 9 agosto 2003, con cui il Comune annullava in via di autotutela la concessione edilizia n. 1012/1993 rilasciata in favore dei Sig.ri TI - D’Angelo, già espresso con provvedimento prot. n. 0009210 del 16-11-2024, avente ad oggetto “Diniego istanza acquisita al prot. n. 5798 del 22/07/2024 di adozione atto in autotutela”. Tenuto conto dell’intervenuta adozione del predetto provvedimento a seguito del cd. remand il ricorso deve essere dichiarato improcedibile atteso che, allo stato, l’interesse dei ricorrenti si trasferisce dall'annullamento dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo di cui all’ordinanza n.9/2025, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo che, anche se di contenuto analogo al precedente (diniego) potrà essere censurato mediante altro mezzo di gravame.
La particolare materia del contendere rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IR, Presidente
RI GA TU, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GA TU | NA IR |
IL SEGRETARIO