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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Pietro Fusco - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200004003000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200004003000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, notificato all'ADER, la società ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200004003000, notificata in data 4.10.2022, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 04320180010292766000 di € 24.255,71; - 2)
04320200005245862000 di € 1.200,92.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Poi, con memoria depositata il 21.1.26, rilevava quanto segue: la prima la cartella era stata definita con sentenza depositata il 2.7.2019, n. 597/2019, favorevole al ricorrente, ed era stata oggetto di sgravio come rilevato dall'ADER nelel controdeduzioni;
-per la seconda cartella in data 30.6.2023, la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 1, l. n. 197/2022, giusta comunicazione delle somme dovute ( n. AT-04390202300528106180) del 24.7.2023, e pagamento a saldo dell'unica rata (documento n. 1 allegato alla memoria del ricorrente depositata il 21.1.26)
L'Ader si costituiva in giudizio e documentava l'avvenuto sgravio della cartella per la quale il ricorrente aveva ottenuto la sentenza favorevole sopra meglio indicata, depositava le notifiche pec delle cartelle con documentazione in formato eml.
Il ricorrente con memoria depositata il 21.1.26 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per ecessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbenete rispetto all'esame nel merito delle questioni controverse tra le parti, vadichiarata la cessazione della materia del contendere ex rat. 46 D.lgs. 546/1992.
Invero, per entrambe le cartelle sottese all'atto impugnato le pendenze tributarie sono state definite: per una cartella v'è stato un sgravio dell'ADER, per l'altra la definizione della procedura di cui art. 1 della Legge n.
197/2022.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono competensate attesa la definizione della lite pendente e la pronata adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'ADER.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Pietro Fusco - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200004003000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200004003000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, notificato all'ADER, la società ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200004003000, notificata in data 4.10.2022, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 04320180010292766000 di € 24.255,71; - 2)
04320200005245862000 di € 1.200,92.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Poi, con memoria depositata il 21.1.26, rilevava quanto segue: la prima la cartella era stata definita con sentenza depositata il 2.7.2019, n. 597/2019, favorevole al ricorrente, ed era stata oggetto di sgravio come rilevato dall'ADER nelel controdeduzioni;
-per la seconda cartella in data 30.6.2023, la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 1, l. n. 197/2022, giusta comunicazione delle somme dovute ( n. AT-04390202300528106180) del 24.7.2023, e pagamento a saldo dell'unica rata (documento n. 1 allegato alla memoria del ricorrente depositata il 21.1.26)
L'Ader si costituiva in giudizio e documentava l'avvenuto sgravio della cartella per la quale il ricorrente aveva ottenuto la sentenza favorevole sopra meglio indicata, depositava le notifiche pec delle cartelle con documentazione in formato eml.
Il ricorrente con memoria depositata il 21.1.26 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per ecessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbenete rispetto all'esame nel merito delle questioni controverse tra le parti, vadichiarata la cessazione della materia del contendere ex rat. 46 D.lgs. 546/1992.
Invero, per entrambe le cartelle sottese all'atto impugnato le pendenze tributarie sono state definite: per una cartella v'è stato un sgravio dell'ADER, per l'altra la definizione della procedura di cui art. 1 della Legge n.
197/2022.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono competensate attesa la definizione della lite pendente e la pronata adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'ADER.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.