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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18356 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria in data 5 febbraio 2025 con cui l'avv. MARIA PAGANO ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25 giugno 2024, la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione del Tribunale di Firenze, ha ritenuto RI HI responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale, in quanto nella sua qualità di amministratore della società Tumaco srl, dichiarata fallita il 13 settembre 2017, ometteva di tenere, o teneva in maniera incompleta le scritture contabili della società. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18356 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/02/2025 2. Avverso tale sentenza RI IC ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale. Il ricorrente sostiene di essersi attivato per consegnare alla curatela tutta la documentazione necessaria per ricostruire lo stato patrimoniale della società e che la documentazione mancante riguardava solo una parte del libro cespiti. Il mancato funzionamento del server, su cui era conservata la documentazione contabile dall'anno 2014 alla data del fallimento, non sarebbe ascrivibile a colpa del ricorrente, in quanto il salvataggio dei dati attraverso la creazione di una copia di sicurezza (cd. back up) degli stessi - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d'appello - non avrebbe comunque garantito la salvaguardia dei medesimi, avvenendo comunque su supporto informatico. In ogni caso il ricorrente si sarebbe attivato per recuperare tali dati proponendo al curatore di attivare egli stesso il server, proposta rifiutata dalla curatela. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale apprezzato gli elementi favorevoli al reo ed avendo determinato il trattamento sanzionatorio in modo esclusivamente aritmetico. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria depositata in data 5 febbraio 2025, il ricorrente ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. È contestato al ricorrente il reato di bancarotta documentale semplice, il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, che sanziona la mancanza o irregolare tenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza nella sorveglianza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l'incarico della tenuta (Sez. 5, n. 1274 del 21/10/1975, dep. 1976, Salvati, Rv. 132048; Sez. 5, n. 3936 del 2 11/11/1975, dep. 1976, Pievani, Rv. 132911; Sez. 5, n. 333 del 14/10/1982, dep. 1983, Simonato, Rv. 156919). La punibilità anche a titolo di colpa è stata ritenuta desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701). 2.2. Nel caso in esame, dalle conformi decisioni del merito emerge che a partire dall'anno 2014 i libri contabili della società Tumaco srl, di cui il ricorrente era amministratore, erano stati conservati su supporto informatico, il quale, benché consegnato alla curatela, era risultato inaccessibile a causa del malfunzionamento del dispositivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la possibilità consentita dall'art. 2215-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 2 del 2009 e che ha recepito la disciplina originariamente configurata dall'art. 7, comma 4-ter, I. n. 489 del 1994) di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell'articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all'art. 217 comma 2 legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019; Sez. 5, n. 20061 del 06/11/2014, dep. 2015, Senatore, Rv. 264071; Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921). Grava dunque sull'amministratore il compito di prevenire l'eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta semplice documentale, sotto il profilo oggettivo, posto che è risultato accertato che l'imputato non aveva predisposto modalità surrogatorie (né informatiche, né cartacee) di conservazione dei libri contabili. Deve inoltre ritenersi del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la documentazione mancante riguardasse solo una parte dei libri obbligatori, posto che l'art. 217 legge 3 fall. sanziona non solo l'omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche la loro tenuta irregolare o incompleta. Invero, in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 - 01). 2.3. Del pari corretta è la valutazione operata dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che nella bancarotta semplice esso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, dì tenere le scritture contabili. Tale circostanza nella specie ricorre senz'altro, dal momento che l'imputato non ha predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né ha provveduto a fornire alcun concreto contributo per il recupero dei dati contabili, non potendosi considerare tale la semplice proposta di occuparsi personalmente, dando incarico ad un tecnico, di estrarre dal server i dati contabili, atteso che l'analogo tentativo posto in essere dal curatore ha avuto esito negativo. 3. Il secondo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. È sufficiente in proposito rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la precedente condanna 4 riportata, pur se risalente) e soggettivi (la collaborazione del tutto minimale della collaborazione prestata alla curatela). 4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/02/2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria in data 5 febbraio 2025 con cui l'avv. MARIA PAGANO ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25 giugno 2024, la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione del Tribunale di Firenze, ha ritenuto RI HI responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale, in quanto nella sua qualità di amministratore della società Tumaco srl, dichiarata fallita il 13 settembre 2017, ometteva di tenere, o teneva in maniera incompleta le scritture contabili della società. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18356 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/02/2025 2. Avverso tale sentenza RI IC ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale. Il ricorrente sostiene di essersi attivato per consegnare alla curatela tutta la documentazione necessaria per ricostruire lo stato patrimoniale della società e che la documentazione mancante riguardava solo una parte del libro cespiti. Il mancato funzionamento del server, su cui era conservata la documentazione contabile dall'anno 2014 alla data del fallimento, non sarebbe ascrivibile a colpa del ricorrente, in quanto il salvataggio dei dati attraverso la creazione di una copia di sicurezza (cd. back up) degli stessi - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d'appello - non avrebbe comunque garantito la salvaguardia dei medesimi, avvenendo comunque su supporto informatico. In ogni caso il ricorrente si sarebbe attivato per recuperare tali dati proponendo al curatore di attivare egli stesso il server, proposta rifiutata dalla curatela. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale apprezzato gli elementi favorevoli al reo ed avendo determinato il trattamento sanzionatorio in modo esclusivamente aritmetico. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria depositata in data 5 febbraio 2025, il ricorrente ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. È contestato al ricorrente il reato di bancarotta documentale semplice, il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, che sanziona la mancanza o irregolare tenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza nella sorveglianza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l'incarico della tenuta (Sez. 5, n. 1274 del 21/10/1975, dep. 1976, Salvati, Rv. 132048; Sez. 5, n. 3936 del 2 11/11/1975, dep. 1976, Pievani, Rv. 132911; Sez. 5, n. 333 del 14/10/1982, dep. 1983, Simonato, Rv. 156919). La punibilità anche a titolo di colpa è stata ritenuta desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701). 2.2. Nel caso in esame, dalle conformi decisioni del merito emerge che a partire dall'anno 2014 i libri contabili della società Tumaco srl, di cui il ricorrente era amministratore, erano stati conservati su supporto informatico, il quale, benché consegnato alla curatela, era risultato inaccessibile a causa del malfunzionamento del dispositivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la possibilità consentita dall'art. 2215-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 2 del 2009 e che ha recepito la disciplina originariamente configurata dall'art. 7, comma 4-ter, I. n. 489 del 1994) di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell'articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all'art. 217 comma 2 legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019; Sez. 5, n. 20061 del 06/11/2014, dep. 2015, Senatore, Rv. 264071; Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921). Grava dunque sull'amministratore il compito di prevenire l'eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta semplice documentale, sotto il profilo oggettivo, posto che è risultato accertato che l'imputato non aveva predisposto modalità surrogatorie (né informatiche, né cartacee) di conservazione dei libri contabili. Deve inoltre ritenersi del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la documentazione mancante riguardasse solo una parte dei libri obbligatori, posto che l'art. 217 legge 3 fall. sanziona non solo l'omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche la loro tenuta irregolare o incompleta. Invero, in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 - 01). 2.3. Del pari corretta è la valutazione operata dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che nella bancarotta semplice esso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, dì tenere le scritture contabili. Tale circostanza nella specie ricorre senz'altro, dal momento che l'imputato non ha predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né ha provveduto a fornire alcun concreto contributo per il recupero dei dati contabili, non potendosi considerare tale la semplice proposta di occuparsi personalmente, dando incarico ad un tecnico, di estrarre dal server i dati contabili, atteso che l'analogo tentativo posto in essere dal curatore ha avuto esito negativo. 3. Il secondo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. È sufficiente in proposito rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la precedente condanna 4 riportata, pur se risalente) e soggettivi (la collaborazione del tutto minimale della collaborazione prestata alla curatela). 4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/02/2025.