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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fanesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 818/2020, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Di Rito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Pescara, Corso Umberto I n. 44, giusta procura su foglio separato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in alla via G. Della Monica n. 4, presso e nello studio dell'avv. CP_1
OB LA, che la rappresenta e difende in forza di delibera di incarico in data
06/04/2020 e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, di rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
“all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) In
pagina 1 di 3 principalità e nel merito:a) accertare e dichiarare l'impegno espromissorio assunto ai sensi dell'art. 118, comma 3 D. Lgs. 163/2006 dalla di con missiva del CP_1 CP_1
28.06.2019, in relazione al debito maturato dalla Modus per le forniture di gas Parte_2 effettuate dalla nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto pubblico Pt_1 stipulato dal CNS con l' di in data 03.06.2013 sulla base del contratto di CP_1 CP_1 fornitura di gas stipulato tra e in data 17.07.2018;b) per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma pari ad € 280.949,96, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture inevase a quella di proposizione della presente domanda giudiziale, nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma IV c.c. dalla data di notificazione del presente atto giudiziale sino al soddisfo, con applicazione dei tassi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002.Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario del
15% come per legge”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis per i motivi su esposti: Preliminarmente: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in persona del sig. Direttore Generale pro tempore, per Controparte_1
l'effetto invitare le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, onde trattenere la causa in decisione sulla questione posta preliminarmente;
Nel merito: Rigettare ogni contraria domanda, istanza o eccezione. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite”.
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 28.10.2025, ove le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c.; all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Letti gli atti relativi al giudizio de quo e rilevato che le parti hanno dato atto dell'intervenuta soddisfazione del credito vantato da parte attrice deve dichiararsi la
“cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi pagina 2 di 3 giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l'accordo transattivo intervenuto può essere valutato quale sopravvenuto evento fattuale o atto volontario delle parti idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, a definire la res controversa (ex pluribus cfr.
Cass. n. 22446/16).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno dichiarato come la pretesa creditoria di parte attrice abbia medio tempore trovato integrale soddisfazione all'esito del doppio grado di giudizio di merito, instaurato nei confronti dell'originaria appaltatrice Parte_3
Quanto alle spese di lite, osserva il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
In ragione delle predette circostanze, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 818/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fanesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 818/2020, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Di Rito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Pescara, Corso Umberto I n. 44, giusta procura su foglio separato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in alla via G. Della Monica n. 4, presso e nello studio dell'avv. CP_1
OB LA, che la rappresenta e difende in forza di delibera di incarico in data
06/04/2020 e procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, di rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
“all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) In
pagina 1 di 3 principalità e nel merito:a) accertare e dichiarare l'impegno espromissorio assunto ai sensi dell'art. 118, comma 3 D. Lgs. 163/2006 dalla di con missiva del CP_1 CP_1
28.06.2019, in relazione al debito maturato dalla Modus per le forniture di gas Parte_2 effettuate dalla nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto pubblico Pt_1 stipulato dal CNS con l' di in data 03.06.2013 sulla base del contratto di CP_1 CP_1 fornitura di gas stipulato tra e in data 17.07.2018;b) per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma pari ad € 280.949,96, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture inevase a quella di proposizione della presente domanda giudiziale, nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma IV c.c. dalla data di notificazione del presente atto giudiziale sino al soddisfo, con applicazione dei tassi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002.Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario del
15% come per legge”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis per i motivi su esposti: Preliminarmente: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in persona del sig. Direttore Generale pro tempore, per Controparte_1
l'effetto invitare le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, onde trattenere la causa in decisione sulla questione posta preliminarmente;
Nel merito: Rigettare ogni contraria domanda, istanza o eccezione. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite”.
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 28.10.2025, ove le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c.; all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Letti gli atti relativi al giudizio de quo e rilevato che le parti hanno dato atto dell'intervenuta soddisfazione del credito vantato da parte attrice deve dichiararsi la
“cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi pagina 2 di 3 giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l'accordo transattivo intervenuto può essere valutato quale sopravvenuto evento fattuale o atto volontario delle parti idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, a definire la res controversa (ex pluribus cfr.
Cass. n. 22446/16).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno dichiarato come la pretesa creditoria di parte attrice abbia medio tempore trovato integrale soddisfazione all'esito del doppio grado di giudizio di merito, instaurato nei confronti dell'originaria appaltatrice Parte_3
Quanto alle spese di lite, osserva il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
In ragione delle predette circostanze, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 818/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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