Articolo 26 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 29Articolo 27
Versione
22 marzo 1913
>
Versione
25 marzo 2012
>
Versione
29 agosto 2017
Art. 26.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

((Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni))

Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Per il congedo da uno a tre mesi, la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono piu' di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potra' concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purche' concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la meta' dei notari assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorita' che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunita' di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero' fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
Entrata in vigore il 29 agosto 2017