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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ES UC, OR
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2052/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4366/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033228000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6722/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4366/32/2025, del 27/1/2025, depositata in data 10/3/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 0718020240003322800 per complessivi Euro 2998,10, che traeva origine dalla preventiva notifica di una cartella di pagamento n. 07180202400033228000, per Bollo 2018/2019.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Con proprie controdeduzioni, si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione, che depositava documentazione relativa alla notifica dell'atto presupposto.
Con successive memorie il ricorrente eccepiva la prescrizione intervenuta già alla data della notifica delle cartelle.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso affermando che le cartelle sottese al preavviso di fermo erano state regolarmente notificate il 15/12/2023 e l'8/1/2024.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non prescritto il credito, dal momento che le cartelle n. 07120230119283339000, relativa al mancato pagamento del bollo anno 2018 e la cartella n. 07120230122642760000 relativa al bollo anno 2019, erano state notificate dopo il decorso del termine triennale di prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso, stante la rituale notifica delle cartelle.
All'udienza del 4/11/2025, il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella n. 07120230122642760000, relativa al bollo auto 2018, risulta notificata l'8/1/2024 e la cartella n. 07120230119283339000, relativa al bollo auto 2019, risulta notificata il 13/12/2023.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3733/2025) ha ribadito un principio fondamentale nel contenzioso tributario: l'omessa contestazione di un atto fiscale nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di metterne in discussione la validità in una fase successiva.
La mancata impugnazione nei termini delle cartelle ritualmente notificate o ha reso il credito definitivo e irretrattabile, con la conseguenza che la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo.
Ben potrebbe essere fatta valere la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, che però non si è maturata, essendo il preavviso di fermo notificato il 18/6/2024.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore di AD delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ES UC, OR
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2052/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4366/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400033228000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6722/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4366/32/2025, del 27/1/2025, depositata in data 10/3/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 0718020240003322800 per complessivi Euro 2998,10, che traeva origine dalla preventiva notifica di una cartella di pagamento n. 07180202400033228000, per Bollo 2018/2019.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Con proprie controdeduzioni, si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione, che depositava documentazione relativa alla notifica dell'atto presupposto.
Con successive memorie il ricorrente eccepiva la prescrizione intervenuta già alla data della notifica delle cartelle.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso affermando che le cartelle sottese al preavviso di fermo erano state regolarmente notificate il 15/12/2023 e l'8/1/2024.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non prescritto il credito, dal momento che le cartelle n. 07120230119283339000, relativa al mancato pagamento del bollo anno 2018 e la cartella n. 07120230122642760000 relativa al bollo anno 2019, erano state notificate dopo il decorso del termine triennale di prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso, stante la rituale notifica delle cartelle.
All'udienza del 4/11/2025, il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella n. 07120230122642760000, relativa al bollo auto 2018, risulta notificata l'8/1/2024 e la cartella n. 07120230119283339000, relativa al bollo auto 2019, risulta notificata il 13/12/2023.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3733/2025) ha ribadito un principio fondamentale nel contenzioso tributario: l'omessa contestazione di un atto fiscale nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo la possibilità di metterne in discussione la validità in una fase successiva.
La mancata impugnazione nei termini delle cartelle ritualmente notificate o ha reso il credito definitivo e irretrattabile, con la conseguenza che la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo.
Ben potrebbe essere fatta valere la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, che però non si è maturata, essendo il preavviso di fermo notificato il 18/6/2024.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore di AD delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori.