CASS
Sentenza 13 maggio 2021
Sentenza 13 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2021, n. 18885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18885 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS FR IO nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18885 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 21/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/4/2020 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di NC IO OS, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, le prime due riguardanti reati contro il patrimonio ed in materia di armi, commessi nell'anno 2005, già unificati con provvedimento del 30/11/2019; la terza sentenza della Corte di appello di Bologna in data 1/10/2012 ha accertato il delitto di tentato omicidio, nonché fatti di rapina, danneggiamento seguito da incendio, violenza privata, ricettazioni e violazioni della disciplina sulle armi, commessi a Castel San Pietro nell'ottobre 2008. Nella motivazione del rigetto, si è rilevato che i reati accertati nelle prime due sentenze erano già stati unificati in executivis, e contestualmente - in detto provvedi- mento - era stata respinta la richiesta di unificazione per i delitti di cui alla terza sentenza, per l'eccessiva distanza cronologica dei medesimi rispetto a quelli unificati. Il giudice dell'esecuzione ha vagliato anche il dedotto elemento di novità, indicato nell'essere stati i reati di cui si chiede l'ulteriore unificazione commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere che era stata riconosciuta nella sentenza della Corte di appello di Bologna in data 1/10/2012; tuttavia lo stesso giudice ha rilevato che l'imputazione associativa (originario capo H) è stata esclusa per tutti gli imputati per insussistenza del fatto, con sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/3/2015, definitiva il 24/6/2015, emessa in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento della Cassazione. Ha puntualizzato il giudice dell'esecuzione che, anche se la contestazione associativa non fosse stata esclusa, la sua operatività - decorrente dalla data del 17/3/2008 - avrebbe presentato la stessa criticità, non permettendo di oltrepassare la notevole distanza cronologica tra primi reati e quelli di cui all'ultima vicenda processuale. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, avv. NC Santangelo, articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione. 2.1. In particolare, si lamenta che l'art. 81 cod. pen. espressamente ammette che i reati unificandi possano essere stati commessi "anche in tempi diversi", con tale inciso significando che il mero fattore cronologico non riveste alcun ruolo nella ricostru- zione del medesimo disegno criminoso. Sotto il profilo pratico, benché tra i delitti in questione intercorrano formalmente tre anni, in realtà il distacco temporale si riduce ad un solo anno, dovendo dedursi dal triennio il periodo di sofferta detenzione del OS. è 2.2. Inoltre, si lamenta il vizio di omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della contestazione di associazione a delinquere, che è stata neutralizzata con il rilievo dell'assoluzione del OS da tale imputazione. Il GE non ha invece colto che il richiamo a tale imputazione era stato motivato come un elemento di fatto per giustificare il periodo intercorrente tra i reati già unificati e quelli di cui si chiede l'ulteriore unificazione, a riprova che questi ultimi - necessitando di un più ampio margine organizzativo, pur se non riconosciuto in termini associativi - erano stati programmati e sviluppati con modalità affinate, dettagliate e con imponente predi- sposizione di uomini e mezzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su doglianze meramente confutative delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali non si confronta realmente. 1.1. Il primo motivo pretende di dilatare irragionevolmente la possibilità che i delitti siano commessi "anche in tempi diversi", con intervalli addirittura di anni, senza considerare che il criterio cronologico è un indicatore specifico dell'individuazione del medesimo disegno criminoso, che permette di distinguere le fattispecie di reato conti- nuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, si deve puntualizzare che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche - come quelle in discorso - che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. Nemmeno l'invocazione dell'interruzione cronologica determinata da intermedia carcerazione del OS è utile alla causa del ricorrente, ed anzi l'impugnata ordinanza ha valutato il dato in senso opposto a quello propugnato dalla difesa, come ulteriore elemento di cesura di ogni programmazione unitaria. Ciò è aderente alla realtà dei fatti e conforme all'esegesi di legittimità che, sia pur escludendo che in linea di principio la detenzione sia di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso, demanda al giudice di merito la verifica se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nell'unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infonda- tezza. Detto motivo - che pretende di trarre elementi a conforto della continuazione da un'imputazione associativa eliminata con la formula radicale dell'insussistenza del fatto a seguito del giudizio di rinvio dopo l'annullamento della prima sentenza di secondo grado - è in sé illogico e contraddittorio, oltre che non rappresentativo di alcuna novità rispetto al precedente provvedimento di rigetto della continuazione, intervenuto il 30/11/2019. Infatti, a quella data, gli elementi di valutazione riproposti in questa sede erano già tutti presenti, essendo già stata emessa la sentenza di appello di rinvio che aveva dichiarato insussistente l'associazione a delinquere (per tutti gli imputati, non solo per il OS), ed essendosi dunque la vaHutazione del precedente giudice dell'esecuzione già soffermata su tale situazione processuale complessiva. Anche in quel caso, la continuazione era stata esclusa per lo stesso motivo oggi ribadito, cioè per l'eccessiva cesura cronologica tra i delitti, situazione che non risente affatto del "lavorio organizzativo" che - a dire del ricorrente - dovrebbe desumersi dall'imputazione associativa rivelatasi insussistente. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 gennaio 2021
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18885 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 21/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/4/2020 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di NC IO OS, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, le prime due riguardanti reati contro il patrimonio ed in materia di armi, commessi nell'anno 2005, già unificati con provvedimento del 30/11/2019; la terza sentenza della Corte di appello di Bologna in data 1/10/2012 ha accertato il delitto di tentato omicidio, nonché fatti di rapina, danneggiamento seguito da incendio, violenza privata, ricettazioni e violazioni della disciplina sulle armi, commessi a Castel San Pietro nell'ottobre 2008. Nella motivazione del rigetto, si è rilevato che i reati accertati nelle prime due sentenze erano già stati unificati in executivis, e contestualmente - in detto provvedi- mento - era stata respinta la richiesta di unificazione per i delitti di cui alla terza sentenza, per l'eccessiva distanza cronologica dei medesimi rispetto a quelli unificati. Il giudice dell'esecuzione ha vagliato anche il dedotto elemento di novità, indicato nell'essere stati i reati di cui si chiede l'ulteriore unificazione commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere che era stata riconosciuta nella sentenza della Corte di appello di Bologna in data 1/10/2012; tuttavia lo stesso giudice ha rilevato che l'imputazione associativa (originario capo H) è stata esclusa per tutti gli imputati per insussistenza del fatto, con sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/3/2015, definitiva il 24/6/2015, emessa in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento della Cassazione. Ha puntualizzato il giudice dell'esecuzione che, anche se la contestazione associativa non fosse stata esclusa, la sua operatività - decorrente dalla data del 17/3/2008 - avrebbe presentato la stessa criticità, non permettendo di oltrepassare la notevole distanza cronologica tra primi reati e quelli di cui all'ultima vicenda processuale. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, avv. NC Santangelo, articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione. 2.1. In particolare, si lamenta che l'art. 81 cod. pen. espressamente ammette che i reati unificandi possano essere stati commessi "anche in tempi diversi", con tale inciso significando che il mero fattore cronologico non riveste alcun ruolo nella ricostru- zione del medesimo disegno criminoso. Sotto il profilo pratico, benché tra i delitti in questione intercorrano formalmente tre anni, in realtà il distacco temporale si riduce ad un solo anno, dovendo dedursi dal triennio il periodo di sofferta detenzione del OS. è 2.2. Inoltre, si lamenta il vizio di omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della contestazione di associazione a delinquere, che è stata neutralizzata con il rilievo dell'assoluzione del OS da tale imputazione. Il GE non ha invece colto che il richiamo a tale imputazione era stato motivato come un elemento di fatto per giustificare il periodo intercorrente tra i reati già unificati e quelli di cui si chiede l'ulteriore unificazione, a riprova che questi ultimi - necessitando di un più ampio margine organizzativo, pur se non riconosciuto in termini associativi - erano stati programmati e sviluppati con modalità affinate, dettagliate e con imponente predi- sposizione di uomini e mezzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su doglianze meramente confutative delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali non si confronta realmente. 1.1. Il primo motivo pretende di dilatare irragionevolmente la possibilità che i delitti siano commessi "anche in tempi diversi", con intervalli addirittura di anni, senza considerare che il criterio cronologico è un indicatore specifico dell'individuazione del medesimo disegno criminoso, che permette di distinguere le fattispecie di reato conti- nuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, si deve puntualizzare che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche - come quelle in discorso - che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. Nemmeno l'invocazione dell'interruzione cronologica determinata da intermedia carcerazione del OS è utile alla causa del ricorrente, ed anzi l'impugnata ordinanza ha valutato il dato in senso opposto a quello propugnato dalla difesa, come ulteriore elemento di cesura di ogni programmazione unitaria. Ciò è aderente alla realtà dei fatti e conforme all'esegesi di legittimità che, sia pur escludendo che in linea di principio la detenzione sia di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso, demanda al giudice di merito la verifica se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nell'unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infonda- tezza. Detto motivo - che pretende di trarre elementi a conforto della continuazione da un'imputazione associativa eliminata con la formula radicale dell'insussistenza del fatto a seguito del giudizio di rinvio dopo l'annullamento della prima sentenza di secondo grado - è in sé illogico e contraddittorio, oltre che non rappresentativo di alcuna novità rispetto al precedente provvedimento di rigetto della continuazione, intervenuto il 30/11/2019. Infatti, a quella data, gli elementi di valutazione riproposti in questa sede erano già tutti presenti, essendo già stata emessa la sentenza di appello di rinvio che aveva dichiarato insussistente l'associazione a delinquere (per tutti gli imputati, non solo per il OS), ed essendosi dunque la vaHutazione del precedente giudice dell'esecuzione già soffermata su tale situazione processuale complessiva. Anche in quel caso, la continuazione era stata esclusa per lo stesso motivo oggi ribadito, cioè per l'eccessiva cesura cronologica tra i delitti, situazione che non risente affatto del "lavorio organizzativo" che - a dire del ricorrente - dovrebbe desumersi dall'imputazione associativa rivelatasi insussistente. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 gennaio 2021