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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2584/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MEINERO GABRIELLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Cuneo il 06/07/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 101, parte II, Serie A, dell'anno 1991; - che dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente e , nato Cuneo, il 26/10/2002, Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e di seguito riportate: “
1) con il deposito del presente ricorso i coniugi danno atto e riconoscono che vivranno separatamente: più precisamente la signora in Cuneo, Fraz. San Rocco Castagnaretta, CP_1
Via Robilante 3, presso la già casa coniugale, mentre il sig. si trasferirà altrove;
resta Pt_1 inteso che la sig.ra potrà rimanere nell'immobile già casa coniugale esclusivamente CP_1 sino alla vendita o alla concessione in locazione della stessa;
2) Il figlio risiederà con la mamma, presso la già casa coniugale in Cuneo, Fraz. Per_2
San Rocco Castagnaretta, Via Robilante 3 o presso nuova collocazione della stessa;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio;
restano invece a carico di entrambi i coniugi nella Per_2 misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative allo stesso se previamente concordate tra gli stessi e comunque documentate, seguendo quanto previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio” tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
4) Il sig. si obbliga in caso di locazione della già casa coniugale a corrispondere alla Pt_1 sig.ra il 50% del canone di locazione percepito al netto delle eventuali e conseguenti CP_1 spese (a titolo meramente esemplificativo tassa di registro, tasse e/o imposte, etc). In caso di vendita della casa coniugale il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% Pt_1 CP_1 del prezzo di vendita incassato, al netto di tutte le eventuali conseguenti spese e/o tasse e/o imposte;
5) I signori e si obbligano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle Pt_1 CP_1 spese di luce, gas, assicurazione sull'immobile e tari relative agli immobili siti in Cuneo, Via
Robilante 3 e in Cuneo, Via Cesare Pavese 21, entrambi di proprietà del sig. ; Pt_1
6) Il sig. si obbliga a restituire alla sig.ra la somma di Euro 50.000,00 di sua Pt_1 CP_1 spettanza, mediante pagamento di Euro 30.000,00 entro quindici giorni dal momento in cui verranno a conoscenza del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione e di
Euro 20.000,00 entro 6 mesi dall'omologa delle condizioni di separazione;
7) Al sig. viene assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura a lui intestata Pt_1 CP_2
e alla sig.ra viene assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat Panda a lei CP_1 intestata;
8) La sig.ra si obbliga, se necessario, a volturare a proprie cura e spese tutte le utenze CP_1 relative agli immobili già casa coniugale;
9) i coniugi dichiarano che i beni mobili esistenti all'interno della casa coniugale meglio descritti nell'elenco che si allega (doc. 7) sono considerati di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) gli stessi dichiarano di aver diviso eventuali conti correnti, libretti di deposito e/o comunque ogni e qualsivoglia giacenza in banca;
11) i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio, salvo quanto anzi specificato, e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto pattuito nel presente ricorso. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio , Per_1 valutata, invece, la rispondenza delle condizioni economiche nell'interesse del figlio
, oggi maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, stima Per_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(CN), e , nata il [...] a [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Cuneo il 06/07/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 101, parte II, Serie A, dell'anno 1991;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici Per_2 dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2584/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MEINERO GABRIELLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Cuneo il 06/07/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 101, parte II, Serie A, dell'anno 1991; - che dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente e , nato Cuneo, il 26/10/2002, Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e di seguito riportate: “
1) con il deposito del presente ricorso i coniugi danno atto e riconoscono che vivranno separatamente: più precisamente la signora in Cuneo, Fraz. San Rocco Castagnaretta, CP_1
Via Robilante 3, presso la già casa coniugale, mentre il sig. si trasferirà altrove;
resta Pt_1 inteso che la sig.ra potrà rimanere nell'immobile già casa coniugale esclusivamente CP_1 sino alla vendita o alla concessione in locazione della stessa;
2) Il figlio risiederà con la mamma, presso la già casa coniugale in Cuneo, Fraz. Per_2
San Rocco Castagnaretta, Via Robilante 3 o presso nuova collocazione della stessa;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio;
restano invece a carico di entrambi i coniugi nella Per_2 misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative allo stesso se previamente concordate tra gli stessi e comunque documentate, seguendo quanto previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio” tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
4) Il sig. si obbliga in caso di locazione della già casa coniugale a corrispondere alla Pt_1 sig.ra il 50% del canone di locazione percepito al netto delle eventuali e conseguenti CP_1 spese (a titolo meramente esemplificativo tassa di registro, tasse e/o imposte, etc). In caso di vendita della casa coniugale il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% Pt_1 CP_1 del prezzo di vendita incassato, al netto di tutte le eventuali conseguenti spese e/o tasse e/o imposte;
5) I signori e si obbligano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle Pt_1 CP_1 spese di luce, gas, assicurazione sull'immobile e tari relative agli immobili siti in Cuneo, Via
Robilante 3 e in Cuneo, Via Cesare Pavese 21, entrambi di proprietà del sig. ; Pt_1
6) Il sig. si obbliga a restituire alla sig.ra la somma di Euro 50.000,00 di sua Pt_1 CP_1 spettanza, mediante pagamento di Euro 30.000,00 entro quindici giorni dal momento in cui verranno a conoscenza del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione e di
Euro 20.000,00 entro 6 mesi dall'omologa delle condizioni di separazione;
7) Al sig. viene assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura a lui intestata Pt_1 CP_2
e alla sig.ra viene assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat Panda a lei CP_1 intestata;
8) La sig.ra si obbliga, se necessario, a volturare a proprie cura e spese tutte le utenze CP_1 relative agli immobili già casa coniugale;
9) i coniugi dichiarano che i beni mobili esistenti all'interno della casa coniugale meglio descritti nell'elenco che si allega (doc. 7) sono considerati di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) gli stessi dichiarano di aver diviso eventuali conti correnti, libretti di deposito e/o comunque ogni e qualsivoglia giacenza in banca;
11) i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio, salvo quanto anzi specificato, e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto pattuito nel presente ricorso. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio , Per_1 valutata, invece, la rispondenza delle condizioni economiche nell'interesse del figlio
, oggi maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, stima Per_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(CN), e , nata il [...] a [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Cuneo il 06/07/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 101, parte II, Serie A, dell'anno 1991;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici Per_2 dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi