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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 422/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020104130050556050 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INGIUNZIONE n. 20250020104130050556050 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 503/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 422/ 2025 R.G.R. Ricorrente_1 da Castel San Vincenzo assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio. dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Isernia in Indirizzo_2, come da mandato in atti, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 00 20104130050556050 notificatale l'11.04.2025 sul presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2010 e 2020 per un importo di € 718,37 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierno contribuente concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Resisteva in giudizio l' Avv. Nominativo_1 per conto di Municipia s.p.a. ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Considerato che l'abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise è stata disposta per la scadenza del rapporto di concessione nel 2021. Di conseguenza, tutti gli atti di riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre 2021 sono considerati nulli, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del
23.12.2024;
- Ritenuto, nel caso di specie, che trattasi di accertamento relativo alle annualità 2010 e 2020 e che la prescrizione è decorsa dal 2023 a fronte di un'ingiunzione notificatole l'11.04.2025, quindi nei termini;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 422/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020104130050556050 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INGIUNZIONE n. 20250020104130050556050 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 503/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 422/ 2025 R.G.R. Ricorrente_1 da Castel San Vincenzo assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio. dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Isernia in Indirizzo_2, come da mandato in atti, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 00 20104130050556050 notificatale l'11.04.2025 sul presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2010 e 2020 per un importo di € 718,37 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierno contribuente concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Resisteva in giudizio l' Avv. Nominativo_1 per conto di Municipia s.p.a. ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che terminerebbe a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Considerato che l'abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise è stata disposta per la scadenza del rapporto di concessione nel 2021. Di conseguenza, tutti gli atti di riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre 2021 sono considerati nulli, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del
23.12.2024;
- Ritenuto, nel caso di specie, che trattasi di accertamento relativo alle annualità 2010 e 2020 e che la prescrizione è decorsa dal 2023 a fronte di un'ingiunzione notificatole l'11.04.2025, quindi nei termini;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM