CASS
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2024, n. 25535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25535 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/seKite le conclusioni del PG (_ k ci..ej CA) e.cyt I Q_ C CI;
,Getp,)_13-0 QJJ e_c-a.Leakeso ,LAJUD rt .I ' (g. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25535 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 08/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 7 novembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale introdotta da NT AO. Costui è detenuto dal 2018 e sta espiando una pena di anni sette di reclusione per traffico di stupefacenti. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) vi sono elementi positivi di valutazione per la avvenuta fruizione di permessi premio, per la condotta tenuta in espiazione e per l'esistenza di disponibilità familiari alla accoglienza;
b) al contempo l'esistenza di una posizione giuridica mista, con provvedimento di arresti domiciliari per altro giudizio in corso sconsiglia l'adozione della misura alternativa richiesta.... 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - NT AO. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. La difesa del ricorrente evidenzia che il diniego dell'affidamento, a fronte di molteplici indicatori positivi, è correlato esclusivamente alla esistenza - in diverso procedimento - della misura, mai eseguita, degli arresti domiciliari. Si ritiene tale condizione per nulla ostativa alla decisione favorevole, dovendosi ritenere la valutazione del Tribunale del tutto automa rispetto alla vicenda ancora sub iudice, peraltro per fatti del 2017. 2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione in riferimento alla richiesta subordinata di ammissione alla semilibertà. Nessuna argomentazione è presente sul punto nella decisione impugnata. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Al di là della assenza di 'presa in carico' della richiesta subordinata di ammissione alla semilibertà (su cui effettivamente non si rinviene argomentazione alcuna), il Tribunale non motiva in modo adeguato il diniego dell'affidamento in prova. 2 Il Consigliere estensore Non può infatti ritenersi ostativa alla applicazione dell'affidamento in prova, in presenza di positivi indici di avvio del percorso di risocializzazione, la esistenza dì un provvedimento cautelare - in diverso procedimento - data la ontologica precarietà della misura cautelare e la autonomia di valutazione dei giudici nei due distinti procedimenti. Ciò in particolare lì dove i fatti contestati nel titolo cautelare siano, come nel caso in esame, antecedenti rispetto al momento iniziale della detenzione e della correlata osservazione carceraria. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata per nuova valutazione di entrambe le domande.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così deciso in data 8 marzo 2024 Il Presidente
lette/seKite le conclusioni del PG (_ k ci..ej CA) e.cyt I Q_ C CI;
,Getp,)_13-0 QJJ e_c-a.Leakeso ,LAJUD rt .I ' (g. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25535 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 08/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 7 novembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale introdotta da NT AO. Costui è detenuto dal 2018 e sta espiando una pena di anni sette di reclusione per traffico di stupefacenti. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) vi sono elementi positivi di valutazione per la avvenuta fruizione di permessi premio, per la condotta tenuta in espiazione e per l'esistenza di disponibilità familiari alla accoglienza;
b) al contempo l'esistenza di una posizione giuridica mista, con provvedimento di arresti domiciliari per altro giudizio in corso sconsiglia l'adozione della misura alternativa richiesta.... 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - NT AO. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. La difesa del ricorrente evidenzia che il diniego dell'affidamento, a fronte di molteplici indicatori positivi, è correlato esclusivamente alla esistenza - in diverso procedimento - della misura, mai eseguita, degli arresti domiciliari. Si ritiene tale condizione per nulla ostativa alla decisione favorevole, dovendosi ritenere la valutazione del Tribunale del tutto automa rispetto alla vicenda ancora sub iudice, peraltro per fatti del 2017. 2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione in riferimento alla richiesta subordinata di ammissione alla semilibertà. Nessuna argomentazione è presente sul punto nella decisione impugnata. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Al di là della assenza di 'presa in carico' della richiesta subordinata di ammissione alla semilibertà (su cui effettivamente non si rinviene argomentazione alcuna), il Tribunale non motiva in modo adeguato il diniego dell'affidamento in prova. 2 Il Consigliere estensore Non può infatti ritenersi ostativa alla applicazione dell'affidamento in prova, in presenza di positivi indici di avvio del percorso di risocializzazione, la esistenza dì un provvedimento cautelare - in diverso procedimento - data la ontologica precarietà della misura cautelare e la autonomia di valutazione dei giudici nei due distinti procedimenti. Ciò in particolare lì dove i fatti contestati nel titolo cautelare siano, come nel caso in esame, antecedenti rispetto al momento iniziale della detenzione e della correlata osservazione carceraria. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata per nuova valutazione di entrambe le domande.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così deciso in data 8 marzo 2024 Il Presidente