Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 20/04/2026, n. 7040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7040 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02216/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 25/11/2025, CT-OMISSIS-, comunicato, mediante deposito nel giudizio n. R.G. -OMISSIS-, in data 26.11.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. SE RA;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso è impugnata la nota difensiva della Prefettura depositata nel giudizio r.g. -OMISSIS-, già promosso innanzi a questo T.a.r. dallo stesso ricorrente avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2025;
- con l’ordinanza del 16 marzo 2026 il Collegio ha indicato alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso;
- all’odierna udienza, il Collegio ha altresì dato avviso alle parti dell’intenzione di definire il contenzioso con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che:
- contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente con le proprie controdeduzioni del 23 marzo 2026, la nota gravata consiste in una memoria avente natura meramente difensiva ed informativa, la quale non esprime una nuova volontà dell’amministrazione, limitandosi a dare atto della circostanza che il “ richiedente protezione internazionale, è stato inserito nell'elenco dei richiedenti accoglienza. Pertanto, sarà assegnato ad un CAS non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza ”;
- il predetto atto non possa ritenersi idoneo a costituire provvedimento innovativo rispetto all’originario provvedimento di diniego già impugnato nell’ambito del ricorso r.g. -OMISSIS-, pendente davanti a questo stesso Tribunale, trattandosi di una nota difensiva espressa nell’ambito del predetto giudizio, che non esprime una nuova volontà dell’amministrazione ed è pertanto inidonea ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica del ricorrente;
- il ricorso debba essere conseguentemente dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso una memoria difensiva priva di autonomo valore provvedimentale, che avrebbe dovuto essere eventualmente contestata mediante repliche nel medesimo giudizio;
- la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso, di revocare, ai sensi delle pertinenti disposizioni del DPR n.115/2002, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concessa con decreto n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile;
- revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto n. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR LE, Presidente
IA Scali, Primo Referendario
SE RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE RA | FR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.