CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00363001 88 000, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 376,88 a titolo di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA) per le annualità dal 2008 al 2012, oltre oneri di riscossione.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui, in sintesi:
L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante la mancata notifica di qualsivoglia atto interruttivo, ed in particolare dell'intimazione di pagamento indicata nella cartella come notificata in data 25/09/2019.
La nullità e/o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per omessa compilazione della relata di notifica.
La nullità dell'atto per mancata sottoscrizione da parte del funzionario responsabile.
Il difetto di motivazione, per non essere stati esplicitati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e per mancata allegazione dell'atto presupposto richiamato (intimazione di pagamento del 2019).
La conseguente violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, ER), la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore,
ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione del credito maturata prima della consegna del ruolo. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
L'ente impositore ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, sebbene ritualmente evocato in giudizio come risulta dagli atti, non si è costituito ed è pertanto dichiarato contumace.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali ha insistito nelle proprie difese, contestando le eccezioni preliminari dell'ER e ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione e alla nullità della notifica della cartella.
All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025, preso atto della mancata comparizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall'ER.
L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio è infondata e va respinta. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'atto introduttivo del giudizio, emerge con chiarezza che il ricorso è stato proposto nei confronti sia dell'agente della riscossione (ER) sia dell'ente impositore (ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/92. La mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore non inficia la regolarità del contraddittorio, ma comporta unicamente la declaratoria di contumacia dello stesso.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Se è vero che l'agente della riscossione non è titolare del rapporto tributario sostanziale e non risponde dei vizi attinenti al merito della pretesa, è altrettanto vero che la sua legittimazione sussiste ogniqualvolta l'impugnazione abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o della procedura di riscossione. Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato non solo la prescrizione del credito (vizio che attiene al rapporto con l'ente impositore), ma anche la nullità della notificazione della cartella stessa (vizio proprio dell'atto dell'agente della riscossione). Ne consegue la corretta evocazione in giudizio di entrambi i soggetti.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per il motivo, assorbente su ogni altra censura, relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
La pretesa creditoria riguarda la TARSU/TIA per le annualità dal 2008 al 2012. Come noto, i tributi locali, quali la TARSU, si prescrivono nel termine breve di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale norma si applica infatti a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", categoria in cui rientrano le prestazioni tributarie locali che sono caratterizzate da una "causa debendi" di tipo continuativo, legata ad una prestazione periodica dell'ente impositore" come, per l'appunto, sono i tributi locali (a differenza di quelli erariali) e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma succitata secondo cui “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. (cfr. Cass. Civ. n. 4283/2010).
Applicando tale principio al caso di specie, il termine di prescrizione per ciascuna annualità richiesta è iniziato a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento, con la conseguenza che il credito per l'annualità
2008 si è prescritto al 31 dicembre 2013, quello per il 2009 al 31 dicembre 2014, e così via, fino al credito per l'annualità 2012, prescrittosi al 31 dicembre 2017.
La cartella di pagamento impugnata, notificata nel 2024, è stata emessa sulla base di un ruolo formato in data 02/03/2024. Affinché la pretesa non fosse prescritta, sarebbe stato necessario un atto interruttivo validamente notificato alla contribuente entro i rispettivi termini quinquennali.
La stessa cartella di pagamento indica, per ciascuna annualità, quale atto presupposto una "INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO NR 295806 DEL 29/07/2019 NOTIFICATA IL 25/09/2019".
Tuttavia, la ricorrente ha sin dal principio negato di aver mai ricevuto la notifica di tale atto. A fronte di tale specifica contestazione, gravava sull'ente impositore, ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, l'onere di fornire la prova della regolare notificazione dell'atto interruttivo, quale fatto costitutivo della pretesa di far valere il diritto nonostante il decorso del tempo. L'ente impositore, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso. Né tale prova poteva essere fornita dall'ER, la quale è estranea all'attività di notificazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo.
In assenza della prova della notifica di un valido atto interruttivo, deve concludersi che i crediti relativi a tutte le annualità in contestazione (2008-2012) erano già irrimediabilmente prescritti alla data di formazione del ruolo (02/03/2024) e, a maggior ragione, alla data di notifica della cartella impugnata. Peraltro, si osserva che anche qualora l'intimazione del 2019 fosse stata notificata, essa sarebbe comunque intervenuta quando il termine di prescrizione per tutte le annualità era già ampiamente decorso.
L'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione del credito ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi di doglianza. Tuttavia, *ad abundantiam*, si rileva la fondatezza anche della censura relativa alla nullità della notificazione della cartella di pagamento.
La ricorrente ha lamentato la mancata compilazione della relata di notifica sulla copia dell'atto a lei consegnato. Tale circostanza, non specificamente contestata dall'ER (la quale si è limitata a difendere in via generale la legittimità della notifica a mezzo posta), costituisce un vizio insanabile della notificazione. Come chiarito dalla Suprema Corte, la relata di notifica, con l'indicazione di tutti i suoi elementi essenziali, tra cui la data, deve essere presente sia sull'originale che sulla copia consegnata al destinatario, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, consentendogli di verificare la tempestività dell'impugnazione. La sua assenza o incompletezza sulla copia dell'atto determina una nullità che non è sanata dalla proposizione del ricorso. Il S.C. ha statuito che .."se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica, tant'è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione" (Cass. Civ., n. 398/2012; conf. Cass. Civ., n. 1210/2007).
Più di recente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2944/2024, citata dalla difesa della ricorrente) ha ribadito che la mancata indicazione della data di notifica sulla copia consegnata al contribuente costituisce un vizio che invalida la cartella, non potendosi individuare il *dies a quo* per la decorrenza dei termini di impugnazione. Tale vizio non è sanato per raggiungimento dello scopo se non con effetti *ex nunc*, ossia dal momento della proposizione del ricorso, circostanza che, nel caso di specie, non avrebbe comunque impedito il maturare della prescrizione.
Risulta invece infondato il motivo relativo al difetto di sottoscrizione della cartella, essendo principio consolidato che la cartella di pagamento, atto vincolato predisposto secondo un modello ministeriale, non richiede la sottoscrizione autografa del funzionario a pena di nullità, essendo sufficiente che sia inequivocabilmente riferibile all'autorità emittente (cfr. Cass. Civ., n. 26053/2015).
In conclusione, alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. La condanna va pronunciata in solido a carico dell'ATO ME
1 S.p.A. in Liquidazione, quale titolare del credito prescritto e responsabile della mancata prova dell'interruzione, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha emesso e notificato un atto nullo, resistendo in giudizio nonostante l'evidente fondatezza delle doglianze della ricorrente. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto apposita richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00363001 88 000 impugnata.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1
, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Messina, nella residenza della Corte, in data 15 dicembre 2025.
ll Giudice
OL VA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036300188000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00363001 88 000, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 376,88 a titolo di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA) per le annualità dal 2008 al 2012, oltre oneri di riscossione.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui, in sintesi:
L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante la mancata notifica di qualsivoglia atto interruttivo, ed in particolare dell'intimazione di pagamento indicata nella cartella come notificata in data 25/09/2019.
La nullità e/o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per omessa compilazione della relata di notifica.
La nullità dell'atto per mancata sottoscrizione da parte del funzionario responsabile.
Il difetto di motivazione, per non essere stati esplicitati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e per mancata allegazione dell'atto presupposto richiamato (intimazione di pagamento del 2019).
La conseguente violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, ER), la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore,
ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione del credito maturata prima della consegna del ruolo. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
L'ente impositore ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, sebbene ritualmente evocato in giudizio come risulta dagli atti, non si è costituito ed è pertanto dichiarato contumace.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali ha insistito nelle proprie difese, contestando le eccezioni preliminari dell'ER e ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione e alla nullità della notifica della cartella.
All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025, preso atto della mancata comparizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall'ER.
L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio è infondata e va respinta. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'atto introduttivo del giudizio, emerge con chiarezza che il ricorso è stato proposto nei confronti sia dell'agente della riscossione (ER) sia dell'ente impositore (ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/92. La mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore non inficia la regolarità del contraddittorio, ma comporta unicamente la declaratoria di contumacia dello stesso.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Se è vero che l'agente della riscossione non è titolare del rapporto tributario sostanziale e non risponde dei vizi attinenti al merito della pretesa, è altrettanto vero che la sua legittimazione sussiste ogniqualvolta l'impugnazione abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o della procedura di riscossione. Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato non solo la prescrizione del credito (vizio che attiene al rapporto con l'ente impositore), ma anche la nullità della notificazione della cartella stessa (vizio proprio dell'atto dell'agente della riscossione). Ne consegue la corretta evocazione in giudizio di entrambi i soggetti.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per il motivo, assorbente su ogni altra censura, relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
La pretesa creditoria riguarda la TARSU/TIA per le annualità dal 2008 al 2012. Come noto, i tributi locali, quali la TARSU, si prescrivono nel termine breve di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Tale norma si applica infatti a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", categoria in cui rientrano le prestazioni tributarie locali che sono caratterizzate da una "causa debendi" di tipo continuativo, legata ad una prestazione periodica dell'ente impositore" come, per l'appunto, sono i tributi locali (a differenza di quelli erariali) e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma succitata secondo cui “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. (cfr. Cass. Civ. n. 4283/2010).
Applicando tale principio al caso di specie, il termine di prescrizione per ciascuna annualità richiesta è iniziato a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento, con la conseguenza che il credito per l'annualità
2008 si è prescritto al 31 dicembre 2013, quello per il 2009 al 31 dicembre 2014, e così via, fino al credito per l'annualità 2012, prescrittosi al 31 dicembre 2017.
La cartella di pagamento impugnata, notificata nel 2024, è stata emessa sulla base di un ruolo formato in data 02/03/2024. Affinché la pretesa non fosse prescritta, sarebbe stato necessario un atto interruttivo validamente notificato alla contribuente entro i rispettivi termini quinquennali.
La stessa cartella di pagamento indica, per ciascuna annualità, quale atto presupposto una "INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO NR 295806 DEL 29/07/2019 NOTIFICATA IL 25/09/2019".
Tuttavia, la ricorrente ha sin dal principio negato di aver mai ricevuto la notifica di tale atto. A fronte di tale specifica contestazione, gravava sull'ente impositore, ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, l'onere di fornire la prova della regolare notificazione dell'atto interruttivo, quale fatto costitutivo della pretesa di far valere il diritto nonostante il decorso del tempo. L'ente impositore, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso. Né tale prova poteva essere fornita dall'ER, la quale è estranea all'attività di notificazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo.
In assenza della prova della notifica di un valido atto interruttivo, deve concludersi che i crediti relativi a tutte le annualità in contestazione (2008-2012) erano già irrimediabilmente prescritti alla data di formazione del ruolo (02/03/2024) e, a maggior ragione, alla data di notifica della cartella impugnata. Peraltro, si osserva che anche qualora l'intimazione del 2019 fosse stata notificata, essa sarebbe comunque intervenuta quando il termine di prescrizione per tutte le annualità era già ampiamente decorso.
L'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione del credito ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi di doglianza. Tuttavia, *ad abundantiam*, si rileva la fondatezza anche della censura relativa alla nullità della notificazione della cartella di pagamento.
La ricorrente ha lamentato la mancata compilazione della relata di notifica sulla copia dell'atto a lei consegnato. Tale circostanza, non specificamente contestata dall'ER (la quale si è limitata a difendere in via generale la legittimità della notifica a mezzo posta), costituisce un vizio insanabile della notificazione. Come chiarito dalla Suprema Corte, la relata di notifica, con l'indicazione di tutti i suoi elementi essenziali, tra cui la data, deve essere presente sia sull'originale che sulla copia consegnata al destinatario, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, consentendogli di verificare la tempestività dell'impugnazione. La sua assenza o incompletezza sulla copia dell'atto determina una nullità che non è sanata dalla proposizione del ricorso. Il S.C. ha statuito che .."se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica, tant'è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione" (Cass. Civ., n. 398/2012; conf. Cass. Civ., n. 1210/2007).
Più di recente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2944/2024, citata dalla difesa della ricorrente) ha ribadito che la mancata indicazione della data di notifica sulla copia consegnata al contribuente costituisce un vizio che invalida la cartella, non potendosi individuare il *dies a quo* per la decorrenza dei termini di impugnazione. Tale vizio non è sanato per raggiungimento dello scopo se non con effetti *ex nunc*, ossia dal momento della proposizione del ricorso, circostanza che, nel caso di specie, non avrebbe comunque impedito il maturare della prescrizione.
Risulta invece infondato il motivo relativo al difetto di sottoscrizione della cartella, essendo principio consolidato che la cartella di pagamento, atto vincolato predisposto secondo un modello ministeriale, non richiede la sottoscrizione autografa del funzionario a pena di nullità, essendo sufficiente che sia inequivocabilmente riferibile all'autorità emittente (cfr. Cass. Civ., n. 26053/2015).
In conclusione, alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. La condanna va pronunciata in solido a carico dell'ATO ME
1 S.p.A. in Liquidazione, quale titolare del credito prescritto e responsabile della mancata prova dell'interruzione, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha emesso e notificato un atto nullo, resistendo in giudizio nonostante l'evidente fondatezza delle doglianze della ricorrente. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto apposita richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00363001 88 000 impugnata.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1
, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Messina, nella residenza della Corte, in data 15 dicembre 2025.
ll Giudice
OL VA