Articolo 189 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 188Articolo 190
Versione
20 settembre 1975
Art. 189.
L' articolo 581 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 581 - Concorso del coniuge con i figli. - Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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