Art. 22.
La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non puo' essere inferiore a due mesi, ne' superiore a dodici.
La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non puo' essere inferiore a due mesi, ne' superiore a dodici.