CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20180 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MM AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20180 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nota, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da NI LL avente ad oggetto: i) l'accertamento della violazione del divieto di bis in idem fra il reato di cui al capo B) posto a suo carico con la sentenza di applicazione di pena concordata resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina il 25 ottobre 2017 e i reati di cui ai capi A) e B) posti a suo carico con la sentenza emessa, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dalla Corte di appello di Napoli il 9 giugno 2017; ii) in subordine, l'applicazione della continuazione fra i suddetti reati. 2. A ragione della decisione, tanto per l'istanza principale, che per quella subordinata, rilevava che si trattava di mera riproposizione d'istanza già respinta in data 14 maggio 2021, la cui motivazione richiamava per relationem. Riteneva, pertanto, che la precedente pronuncia di rigetto avesse effetto preclusivo, in assenza di nova, tale non ritenendo la consulenza balistica disposta ed espletata nel corso di uno dei due procedimenti, poiché detto elemento di prova era già stato valutato, negativamente, dal giudice della cognizione. 3. Ricorre LL per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce tre motivi: 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in erronea ricostruzione del fatto. Il provvedimento impugnato ha dato per presupposto che, nei due diversi contesti in cui erano stati accertati i reati, fossero state individuate due diverse armi recanti entrambe la matricola abrasa, mentre era evidente il contrario, ossia l'unicità dell'arma. E, invero, giusta la tesi del ricorrente, entrambe le imputazioni riguardavano la detenzione di una pistola Beretta, calibro 7,65, e il capo d'imputazione formalizzato nel processo di Latina aveva descritto la pistola come arma clandestina, siccome avente matricola e punzoni di collaudo obliterati;
poiché era stata rinvenuta e sequestrata soltanto la pistola a Mondragone, i riferimenti dell'imputazione non potevano che essere diretti a questa. Rileva, inoltre, che dalla lettura delle sentenze risulta che LL, dopo aver esploso un colpo di pistola e aver cagionato lesioni a Di SI, si era dato alla fuga ed era rimasto latitante sino al suo arresto, in occasione del quale era trovato nel possesso dell'arma che, pertanto, assume essere la stessa. 2 I 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione del reato continuato. Su tale argomento, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha mancato di valutare aspetti significativi, quali l'identità del reato, la vicinanza temporale fra i fatti e la presenza di un nesso teologico tra gli stessi: dopo le lesioni cagionate a OC Di SI, LL era scappato con la pistola rendendosi latitante, sicché già dal momento in cui aveva colpito la vittima suddetta egli si era prefigurato la fuga per evitare l'arresto e, con essa, il porto dell'arma per agevolare la latitanza. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Lamenta, in particolare, che la rimessione della trattazione dell'istanza al dr. AN da parte della dr.ssa Critelli è avvenuta in violazione delle tabelle del Tribunale di Nola e, pertanto, ha determinato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata. 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, con requisitoria scritta in data 5 dicembre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuna delle censure supera il vaglio di ammissibilità. 2. Preliminare e manifestamente infondata è la dedotta violazione del giudice naturale precostituito per legge. La relativa doglianza si appalesa del tutto aspecifica. E, invero, per consentire un equilibrato bilanciamento tra la previsione dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., per il quale le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici non attengono alla capacità del giudice, ed i principi costituzionali di precostituzione del giudice per legge (art. 25, comma 1, Cost.), di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111, comma 2, Cost.), oltre che di efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), richiedenti l'osservanza di criteri obiettivi, predeterminati e verificabili, nella distribuzioni degli affari da trattare, è stato già chiarito che la generale previsione dell'art. 33, comma 2, citato incontra un limite nelle situazioni in cui la designazione del giudice sia arbitraria perché al di fuori di ogni previsione tabellare e volta a costituirne uno specifico e speciale, che ne escluda 3 la precostituzione per legge (Sez. 4., n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rossoni, Rv. 257087). Sulla base di tali indicazioni ermeneutiche, sconta le conseguenze in termini di inammissibilità la formulazione generica dell'affermazione, contenta nel ricorso, secondo la quale vi sarebbe stata una «grave e manifesta elusione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge», non essendosi specificate le asserite condotte dirette ad eludere detto principio e le ragioni per le quali l'assegnazione de qua sia avvenuta al di fuori di ogni criterio tabellare, così da poter essere definita extra ordinem. 3. Il primo e il secondo motivo, che possono trattarsi congiuntamente attesa la connessione delle questioni trattate, sono del pari inammissibili, siccome preclusi. Questa Prima Sezione si è già occupata d'identica istanza, nella sentenza n. 20763 del 16/02/2022, rispetto alla quale l'odierno ricorrente non indica elementi ulteriori suscettibili di valutazione ai fini di un diverso esito. In quella occasione, questa Corte aveva condivisibilmente evidenziato che - a fronte della motivazione resa dal giudice dell'esecuzione in punto di carenza della prova dell'identità dell'arma detenuta da LL nei due diversi contesti territoriali - le deduzioni svolte dal ricorrente per confutare detto approdo facevano leva sulla considerazione che l'unicità dell'arma doveva darsi per assodata in mancanza della prova dell'esistenza di una seconda arma, ma che tale asserto trascurava di valutare che il giudice dell'esecuzione si era posto, con complessiva coerenza, nel solco tracciato dal giudice della cognizione, che aveva espressamente escluso la possibilità di affermare l'identità delle pistole detenute da LL in differenti contesti spazio-temporali, e rilevato la carenza di elementi di novità idonei a superare quell'accertamento negativo. Elementi di novità di cui è carente anche l'odierno ricorso. Del resto, in tema di ne bis in idem, la stessa parte che intenda eccepire l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione (Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, Di Giorgio, Rv. 270552). Quanto alla subordinata istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, la decisione reiettiva del Giudice dell'esecuzione si è posta correttamente nel solco del principio affermato in sede di legittimità secondo cui «Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei 4 delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio Lorenzo, Rv. 284242; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1 n. 12823 del 03/03/2011, De martino, Rv. 249913). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila , ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20180 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nota, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da NI LL avente ad oggetto: i) l'accertamento della violazione del divieto di bis in idem fra il reato di cui al capo B) posto a suo carico con la sentenza di applicazione di pena concordata resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina il 25 ottobre 2017 e i reati di cui ai capi A) e B) posti a suo carico con la sentenza emessa, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dalla Corte di appello di Napoli il 9 giugno 2017; ii) in subordine, l'applicazione della continuazione fra i suddetti reati. 2. A ragione della decisione, tanto per l'istanza principale, che per quella subordinata, rilevava che si trattava di mera riproposizione d'istanza già respinta in data 14 maggio 2021, la cui motivazione richiamava per relationem. Riteneva, pertanto, che la precedente pronuncia di rigetto avesse effetto preclusivo, in assenza di nova, tale non ritenendo la consulenza balistica disposta ed espletata nel corso di uno dei due procedimenti, poiché detto elemento di prova era già stato valutato, negativamente, dal giudice della cognizione. 3. Ricorre LL per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce tre motivi: 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in erronea ricostruzione del fatto. Il provvedimento impugnato ha dato per presupposto che, nei due diversi contesti in cui erano stati accertati i reati, fossero state individuate due diverse armi recanti entrambe la matricola abrasa, mentre era evidente il contrario, ossia l'unicità dell'arma. E, invero, giusta la tesi del ricorrente, entrambe le imputazioni riguardavano la detenzione di una pistola Beretta, calibro 7,65, e il capo d'imputazione formalizzato nel processo di Latina aveva descritto la pistola come arma clandestina, siccome avente matricola e punzoni di collaudo obliterati;
poiché era stata rinvenuta e sequestrata soltanto la pistola a Mondragone, i riferimenti dell'imputazione non potevano che essere diretti a questa. Rileva, inoltre, che dalla lettura delle sentenze risulta che LL, dopo aver esploso un colpo di pistola e aver cagionato lesioni a Di SI, si era dato alla fuga ed era rimasto latitante sino al suo arresto, in occasione del quale era trovato nel possesso dell'arma che, pertanto, assume essere la stessa. 2 I 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione del reato continuato. Su tale argomento, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha mancato di valutare aspetti significativi, quali l'identità del reato, la vicinanza temporale fra i fatti e la presenza di un nesso teologico tra gli stessi: dopo le lesioni cagionate a OC Di SI, LL era scappato con la pistola rendendosi latitante, sicché già dal momento in cui aveva colpito la vittima suddetta egli si era prefigurato la fuga per evitare l'arresto e, con essa, il porto dell'arma per agevolare la latitanza. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Lamenta, in particolare, che la rimessione della trattazione dell'istanza al dr. AN da parte della dr.ssa Critelli è avvenuta in violazione delle tabelle del Tribunale di Nola e, pertanto, ha determinato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata. 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, con requisitoria scritta in data 5 dicembre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuna delle censure supera il vaglio di ammissibilità. 2. Preliminare e manifestamente infondata è la dedotta violazione del giudice naturale precostituito per legge. La relativa doglianza si appalesa del tutto aspecifica. E, invero, per consentire un equilibrato bilanciamento tra la previsione dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., per il quale le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici non attengono alla capacità del giudice, ed i principi costituzionali di precostituzione del giudice per legge (art. 25, comma 1, Cost.), di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111, comma 2, Cost.), oltre che di efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), richiedenti l'osservanza di criteri obiettivi, predeterminati e verificabili, nella distribuzioni degli affari da trattare, è stato già chiarito che la generale previsione dell'art. 33, comma 2, citato incontra un limite nelle situazioni in cui la designazione del giudice sia arbitraria perché al di fuori di ogni previsione tabellare e volta a costituirne uno specifico e speciale, che ne escluda 3 la precostituzione per legge (Sez. 4., n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rossoni, Rv. 257087). Sulla base di tali indicazioni ermeneutiche, sconta le conseguenze in termini di inammissibilità la formulazione generica dell'affermazione, contenta nel ricorso, secondo la quale vi sarebbe stata una «grave e manifesta elusione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge», non essendosi specificate le asserite condotte dirette ad eludere detto principio e le ragioni per le quali l'assegnazione de qua sia avvenuta al di fuori di ogni criterio tabellare, così da poter essere definita extra ordinem. 3. Il primo e il secondo motivo, che possono trattarsi congiuntamente attesa la connessione delle questioni trattate, sono del pari inammissibili, siccome preclusi. Questa Prima Sezione si è già occupata d'identica istanza, nella sentenza n. 20763 del 16/02/2022, rispetto alla quale l'odierno ricorrente non indica elementi ulteriori suscettibili di valutazione ai fini di un diverso esito. In quella occasione, questa Corte aveva condivisibilmente evidenziato che - a fronte della motivazione resa dal giudice dell'esecuzione in punto di carenza della prova dell'identità dell'arma detenuta da LL nei due diversi contesti territoriali - le deduzioni svolte dal ricorrente per confutare detto approdo facevano leva sulla considerazione che l'unicità dell'arma doveva darsi per assodata in mancanza della prova dell'esistenza di una seconda arma, ma che tale asserto trascurava di valutare che il giudice dell'esecuzione si era posto, con complessiva coerenza, nel solco tracciato dal giudice della cognizione, che aveva espressamente escluso la possibilità di affermare l'identità delle pistole detenute da LL in differenti contesti spazio-temporali, e rilevato la carenza di elementi di novità idonei a superare quell'accertamento negativo. Elementi di novità di cui è carente anche l'odierno ricorso. Del resto, in tema di ne bis in idem, la stessa parte che intenda eccepire l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione (Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, Di Giorgio, Rv. 270552). Quanto alla subordinata istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, la decisione reiettiva del Giudice dell'esecuzione si è posta correttamente nel solco del principio affermato in sede di legittimità secondo cui «Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei 4 delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio Lorenzo, Rv. 284242; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1 n. 12823 del 03/03/2011, De martino, Rv. 249913). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila , ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore