Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 15568
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Sentenza 27 aprile 2006

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Nel giudizio di cassazione, proposto avverso la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado, la decisione di annullamento con rinvio, una volta che è entrata in vigore la novella dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del P.M. di appello delle sentenze di proscioglimento, non è "inutiliter data" nei processi in cui la parte civile, non appellante, ha chiesto in grado di appello la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, posto che essa nel giudizio di rinvio potrebbe eccepire la questione, che non appare manifestamente infondata, di illegittimità costituzionale della novella per la parte in cui, avendo implicitamente soppresso la facoltà della parte civile di chiedere la condanna in grado di appello pur senza avere impugnato, non prevede in favore di quest'ultima la restituzione in termini per proporre appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 15568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15568
    Data del deposito : 27 aprile 2006

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