Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, proposto avverso la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado, la decisione di annullamento con rinvio, una volta che è entrata in vigore la novella dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del P.M. di appello delle sentenze di proscioglimento, non è "inutiliter data" nei processi in cui la parte civile, non appellante, ha chiesto in grado di appello la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, posto che essa nel giudizio di rinvio potrebbe eccepire la questione, che non appare manifestamente infondata, di illegittimità costituzionale della novella per la parte in cui, avendo implicitamente soppresso la facoltà della parte civile di chiedere la condanna in grado di appello pur senza avere impugnato, non prevede in favore di quest'ultima la restituzione in termini per proporre appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 15568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15568 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/04/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 437
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 4187/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione 3A penale, in data 21/6/2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio con contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno;
Udito il difensore della parte civile NI VA RI, Avv. Paniz Maurizio, il quale ha concluso chiedendola conferma delle statuizioni civili, con condanna dell'imputato alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Larese Francesca, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 1/12/1997, il Tribunale di Belluno assolse ER NG dal delitto di cui all'art. 643 c.p., commesso il 16/1/1992, in danno di VA RI NI.
Secondo l'accusa ER, il quale asseriva di vantare un credito nei confronti del figlio della NI, IO Da IN, per una somma da costui sottratta nella sua gelateria, ove lavorava, e per un prestito, aveva indotto la donna a cedergli la nuda proprietà della sua abitazione, decurtando dal prezzo la somma di D.M. 36.000, approfittando dello stato d'infermità psichica della predetta e rappresentandole che altrimenti il figlio "sarebbe rimasto in galera tutta la vita".
Ad avviso del primo Giudice, vi era l'oggettiva impossibilità di scegliere fra le versioni della persona offesa da un lato e quelle di testi della difesa IA IN (moglie dell'imputato) e l'Avv. ER LI dall'altro, sicché non era possibile accertare se l'imputato avesse trasmodato dai confini di una proposta transattiva. Inoltre, alla luce delle perplessità manifestate dal consulente del P.M. sulla riconoscibilità da parte di terzi della patologia psichica della NI, ha ritenuto che non vi fossero elementi affidabili per affermare che ER fosse a conoscenza di tale infermità.
Avverso tale provvedimento propose impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno e la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 21/6/2005, dichiarò ER colpevole del reato ascrittogli e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, doppi benefici, oltre al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione a favore della parte civile delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione degli argomenti addotti nella sentenza di primo grado, in quanto la sentenza d'appello non avrebbe specificamente confutato i più rilevanti argomenti della decisione di primo grado ed in particolare non avrebbe motivato sull'abuso per indurre il soggetto al compimento dell'atto pregiudizievole, non avrebbe indicato gli elementi univoci, precisi e concordanti in base ai quali ha ritenuto la condotta induttiva, non avrebbe esaminato il materiale raccolto nell'istruttoria dibattimentale (fra cui le deposizioni di LI ER e IN VA) ne' vagliato l'attendibilità della persona offesa, avrebbe ritenuto fatto incerto il credito vantato dall'imputato verso il figlio della persona offesa, invece certo, indicandolo quale elemento a carico;
non avrebbe motivato in ordine al rilievo del primo Giudice circa la mancata denunzia da parte del marito (presente alla sottoscrizione) e del figlio (informato dell'atto) della NI e neppure in ordine alle dichiarazioni del teste De Biasi, geometra che accompagnò ER dalla NI pochi giorni dopo il rogito ed aveva riferito di un incontro svoltosi normalmente;
non avrebbe illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che ER conoscesse le condizioni di infermità della NI, pur a fronte della sporadicità degli incontri fra l'imputato e la persona offesa;
avrebbe espresso mere supposizioni sull'elemento soggettivo del reato;
2. il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di prove decisive indicate dalla difesa con la memoria depositata il 18/06/2005 nel procedimento di appello per contrastare l'impugnazione del P.M. ed in particolare le dichiarazioni della NI di non aver mai frequentato i coniugi ER (il che escluderebbe la ritenuta contiguità familiare in ragione della quale la Corte territoriale ha ritenuto provata la conoscenza in capo all'imputato della infermità psichica della NI) e di IN VA (suocero dell'imputato) il quale ha escluso l'esistenza di rapporti di affinità posto che sua moglie, suocera di ER, era cugina di primo grado del marito della NI, che sapeva solo di "qualche esaurimento" della NI e che non aveva più frequentato il AD fin da piccola;
inoltre IN VA ha chiarito che la presenza dell'Avv. LI era casuale (essendo stato incaricato di accompagnare ER dall'avv. De Col Tana, anch'egli contattato solo per l'assenza dell'Avv. Larese) il che escluderebbe che possano trarsi indizi dalle modalità della condotta essendosi ER rivolto ad un legale;
non sarebbe stata valuta la fattura 2/92 dell'Avv. LI da cui si evince che la visita alla NI avvenne di pomeriggio e non all'ora di cena e che varie furono le soluzioni prospettate dal legale, fra cui l'iscrizione di ipoteca;
non sarebbe stato considerato che la NI, in epoca prossima a quella della sottoscrizione dell'atto oggetto di imputazione, aveva compiuto altri atti di disposizione patrimoniale il 2/10/1989 e l'08/05/1991;
3. la violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali in quanto la sentenza d'appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della NI nonostante le incongruenze in cui era incorsa circa il soggetto che formulò le minacce e l'essersi o meno LI qualificato come avvocato, sul generico presupposto che trattandosi di donna povera di spirito sarebbe incapace di articolare menzogne e senza considerare l'incapacità della donna;
inoltre sarebbe stato violato l'art. 192 c.p.p. non essendo state sottoposte a vaglio critico ed a confronto con le altre risultanze le dichiarazioni della NI;
apoditticamente sarebbe stata esclusa l'attendibilità dei testi IN IA e LI sull'assunto che avrebbero potuto essere coimputati (ma che non lo sono) e che avrebbero dovuto essere se mai più rigorosamente vagliati ma non esclusi;
4. la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condotta di induzione non potendo questa essere desunta solo dalla natura dell'atto sottoscritto dalla NI. Con motivi nuovi, in relazione al novellato art. 606 c.p.p., il difensore dell'imputato deduce:
1. il vizio di motivazione con particolare riferimento all'affermata sussistenza dell'elemento psicologico del reato in quanto sarebbe stata travisata la prova conseguente all'audizione del consulente del P.M. dott.ssa Rasi, la quale ha riferito che la NI aveva parlato dell'imputato come di una persona che non aveva mai visto e che la curatrice della persona offesa aveva solo ipotizzato che i familiari dell'imputato fossero a conoscenza della malattia della NI, ma senza affermarlo come un dato certo;
la Corte d'Appello non avrebbe poi considerato che la NI ha riferito di incontri con ER solo per ragioni di lavoro del figlio;
la curatrice ha riferito di aver visto ER una sola volta ad un funerale e di non aver mai parlato con lui della malattia della NI, ne' di sapere se altri lo avessero fatto;
2. il vizio di motivazione con riferimento alle quietanze 07/09/1991 e 08/01/1992 che attesterebbero la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'imputato nei confronti del figlio della NI, invece indicato dalla Corte territoriale come asserito e insussistente;
3. la violazione della legge processuale in relazione all'art. 533 c.p.p., comma 1, in quanto sarebbe stata affermata la responsabilità
dell'imputato nonostante un dubbio ragionevole sulla sua colpevolezza.
Il primo motivo di gravame è infondato.
La sentenza d'appello ha ravvisato l'abuso e la condotta induttiva, per indurre la NI al compimento dell'atto pregiudizievole, nella rappresentazione alla donna di gravi conseguenze penali per il figlio, fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle concrete modalità di compimento dell'atto, giudicate inusuali (pochi minuti per la vendita dell'abitazione).
Non è vero che la Corte territoriale non ha vagliato l'attendibilità della persona offesa, ha invece espresso un giudizio positivo in ordine alla stessa sulla scorta della costanza della versione e di una valutazione della NI quale un povera di spirito e tendenzialmente incapace di articolare menzogne" (p. 10 sentenza impugnata).
La Corte d'Appello ha esaminato il materiale raccolto nell'istruttoria dibattimentale, fra cui le deposizioni di LI ER e IN VA. Quanto al primo (e fatto salvo quanto in seguito si dirà in proposito esaminando il terzo motivo di ricorso) ha ritenuto le sue dichiarazioni viziate dal fatto che costui, accompagnando ER, avrebbe rischiato la stessa imputazione a titolo di concorso. Quanto al secondo ne ha implicitamente valutato le dichiarazioni nel momento in cui ha ritenuto desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti la consapevolezza, in capo a ER, della circonvenibilità della NI. Tale quadro indiziario è stato ritenuto confortato dalla natura dell'atto compiuto ed il Collegio condivide l'orientamento secondo il quale "nel reato di circonvenzione di incapaci, la consapevolezza, da parte dell'agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto" (Cass. Sez. 5^ sent. n. 6782 del 14/12/1977 dep 30/5/1978 rv 139201).
Correttamente è stato ritenuto immotivato il compimento dell'atto in questione a copertura di un debito di IO Da IN. È irrilevante infatti che il credito vantato da ER verso il figlio della persona offesa fosse certo, dal momento che tale credito era appunto vantato verso IO Da IN e non verso la NI.
Vero è che la Corte territoriale non ha motivato in ordine al rilievo del primo Giudice circa la mancata denunzia da parte del marito (presente alla sottoscrizione) e del figlio (informato dell'atto) della NI e neppure in ordine alle dichiarazioni del teste De Biasi, geometra che accompagnò ER dalla NI pochi giorni dopo il rogito ed aveva riferito di un incontro svoltosi normalmente. Tuttavia una specifica motivazione sul punto appare superflua alla luce delle complessive argomentazioni svolte, laddove si consideri che secondo la ricostruzione del Giudice d'Appello, l'induzione era avvenuta in ragione della rappresentazione di gravi conseguenze penali in capo al figlio della NI, sicché è implicita la considerazione che un'eventuale denunzia avrebbe reso ancor più concreto tale rischio.
Neppure è vero che la Corte territoriale non abbia illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che ER conoscesse le condizioni di infermità della NI, pur a fronte della sporadicità degli incontri fra l'imputato e la persona offesa. Ha invece ravvisato un quadro indiziario (rapporti di affinità fra la NI e la moglie dell'imputato, contatti di costui con EL di AD tanto da assumere il figlio della NI, legato sentimentalmente alla nipote di ER e verosimili colloqui avuti con IO Da IN) dal quale ha desunto l'elemento soggettivo del reato.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va ricordato in proposito che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il Giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata" (Cass. pen., sez. 1A sent. 6922 del 11/5/1992 dep. 11/6/1992 rv 190572).
Ora le prove, asseritamente decisive, indicate dalla difesa con la memoria depositata il 18/6/2005 nel procedimento di appello per contrastare l'impugnazione del P.M. sarebbero le dichiarazioni della NI di non aver mai frequentato i coniugi ER (il che escluderebbe la ritenuta contiguità familiare in ragione della quale la Corte territoriale ha ritenuto provata la conoscenza in capo all'imputato della infermità psichica della NI) e di IN VA (suocero dell'imputato) il quale ha escluso l'esistenza di rapporti di affinità posto che sua moglie, suocera di ER, era cugina di primo grado del marito della NI, che sapeva solo di "qualche esaurimento" della NI e che non aveva più frequentato il AD fin da piccola. Si tratta di elementi che non sembrano avere il caratere di decisività indicato e talora che potrebbero essere rafforzative del quadro indiziario delineato dalla Corte territoriale, come laddove si dice che la suocera di ER sapeva di dubbie condizioni psichiche o psicologiche della NI ("qualche esaurimento").
Il carattere di decisività non è riferibile neppure alla circostanza (riferita da IN VA) che la presenza dell'Avv. LI era casuale (essendo stato incaricato di accompagnare ER dall'avv. De Col Tana, anch'egli contattato solo per l'assenza dell'Avv. Larese), posto che mai è stato affermato dai giudici di merito che l'Avv. LI fosse complice o inconsapevole strumento, tanto più che egli ebbe modo di consultarsi con l'Avv. De Col Tana.
Il fatto che la fattura 2/92 dell'Avv. LI attesti che la visita alla NI avvenne di pomeriggio e non all'ora di cena e che varie furono le soluzioni prospettate dal legale, fra cui l'iscrizione di ipoteca, come il fatto che non sarebbe stato considerato che la NI, in epoca prossima a quella della sottoscrizione dell'atto oggetto di imputazione, aveva compiuto altri atti di disposizione patrimoniale il 2/10/1989 e l'8/5/1991, appaiono circostanze marginali rispetto alla questione centrale ritenuta dalla Corte territoriale e cioè che alla NI furono rappresentate gravi conseguenze penali per il figlio e che ciò la indusse a compiere l'atto di disposizione patrimoniale.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Non vi è alcuna violazione della legge penale ne' vizio di motivazione in relazione all'aver ritenuto che condotta di induzione fosse desumibile anche (e non solo come si afferma nel ricorso) dalla natura dell'atto sottoscritto dalla NI.
Circa l'attività di induzione questa Corte ha infatti affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere" (Cass. Sez. 1^ sent. n. 16575 del 31/3/2005 dep. 3/5/2005 rv 231380). Il secondo dei motivi nuovi è manifestamente infondato in quanto da un lato la Corte d'Appello non ha escluso la sussistenza del credito vantato dall'imputato nei confronti del figlio della persona offesa e dall'altro la circostanza, come si è detto, è irrilevante in quanto il credito era appunto vantato non verso la persona offesa, ma verso il figlio di costei e la donna non era affatto tenuta ad adempiere alle obbligazioni del figlio.
Anche il terzo dei motivi nuovi è manifestamente infondato in quanto il principio per il quale la condanna può essere pronunziata solo quando la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, era già vigente nell'ordinamento italiano, sia in ragione delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, sia perché desumibile dall'art. 530 cod. proc. pen., il quale impone l'assoluzione quando la prova è incompleta. Del resto siffatta locuzione ricorre di frequente nelle pronunzie di questa Corte. Il superamento o meno del dubbio ragionevole non può però che essere rilevato dalla motivazione della sentenza e non riverbara sulla violazione della legge processuale.
Appare invece fondato il terzo motivo iniziale di ricorso. Da una parte infatti la Corte d'Appello ha sostanzialmente escluso l'attendibilità dei testi IN IA e LI ER solo sull'assunto che avrebbero potuto essere coimputati (ma che non lo sono mai stati).
Or bene, quand'anche gli stessi fossero stati sottoposti a procedimento penale per concorso nel reato ascritto a ER, la loro posizione sarebbe stata di imputati o persone sottoposte ad indagini in procedimento connesso, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliarne l'attendibilità soggettiva, poi l'attendibilità delle singole dichiarazioni ed infine ricercare i riscontri.
Non è corretto che, non essendo mai intervenuto un procedimento a loro carico, la Corte territoriale abbia, sulla base della sola condizione soggettiva ipotetica, omesso qualsivoglia valutazione di attendibilità.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Se non fosse intervenuta la L. 20 febbraio 2006, n. 46 il Giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere ad una valutazione dell'attendibilità dei menzionati testi e delle loro dichiarazioni, sottoponendole a vaglio critico anche alla luce di quelle rese dalla NI.
Conseguente a ciò è la superfluità dell'esame delle ulteriori doglianze di cui al terzo motivo (l'aver la sentenza d'appello ritenuto attendibili le dichiarazioni della NI nonostante le incongruenze in cui era incorsa circa il soggetto che formulò le minacce e l'essersi o meno LI qualificato come avvocato, sul generico presupposto che trattandosi di donna povera di spirito sarebbe incapace di articolare menzogne e senza considerare l'incapacità della donna), nonché del primo dei motivi nuovi, dovendo le dichiarazioni di LI ER e IN AN essere raffrontate a quelle della NI, pure da adeguatamente vagliare nel contesto complessivo di tutte le risultanze.
Peraltro, alla luce della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, il Giudice di rinvio dovrà dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Ciò ha indotto il Procuratore Generale presso questa Corte a chiedere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la pronunzia di ordinanza di inammissibilità dell'appello. Tale richiesta non può essere accolta.
Nel caso di specie la parte civile, non appellante, potrebbe infatti eccepire, innanzi al Giudice di rinvio, la legittimità costituzionale di tale norma in quanto, pur non avendo appellato, le era stato possibile chiedere in grado di appello una condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.
A seguito della intervenuta modifica normativa, che non prevede la restituzione nel termine per impugnare della parte civile (che in presenza dell'appello proposto dal P.M. poteva far valere le proprie ragioni in sede di giudizio di impugnazione, anche senza impugnare) ora invece la parte civile verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di impugnare la sentenza di primo grado.
Innanzi a questa Corte la questione, che non appare manifestamente infondata, non è rilevante in assenza di iniziative della parte civile.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
La decisione assunta comporta che non si provveda sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese avanzata dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006