Sentenza 19 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione del P.M., la designazione del soggetto incaricato non richiede particolari formalità e può pertanto avvenire anche ad opera di un magistrato diverso da quello titolare del procedimento, rilevando solo che il presentatore sia persona legata da un rapporto d'ufficio o di collaborazione con la Procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2010, n. 16540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16540 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 625
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 6787/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OS TO N. IL 11/01/1947;
2) RA EN N. IL 22/10/1947;
avverso l'ordinanza n. 2258/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 20/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti per il rigetto;
udito il difensore avv. Alessi per entrambi gli imputati, per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20-23.11.2009 il Tribunale del Riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Rimini 23.10.2009, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di DE OS TO e RA EN, per i delitti di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 99 c.p., comma 4 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, loro rispettivamente ascritti.
2. Ricorre nel loro interesse il comune difensore avv. Alessi, con i seguenti motivi:
- violazione di legge, perché la delega per il deposito dell'atto di appello avverso l'originaria ordinanza presso il Tribunale distrettuale (in favore del sig. Davide Africano, in servizio presso la Procura di Rimini) era stata sottoscritta dal dott. Cerioni, magistrato che non risultava formale coassegnatario del fascicolo, ancorché avesse di fatto sottoscritto l'atto di appello insieme con la collega dott.ssa Bonetti, certamente assegnataria;
erroneamente il Tribunale distrettuale avrebbe sul punto ritenuto che tale delega potesse essere attribuita da qualunque magistrato dell'Ufficio di procura, perché ciò avrebbe violato le norme in materia di organizzazione di quell'Ufficio;
- quanto al solo DE OS, secondo il ricorrente la custodia carceraria avrebbe violato i criteri di adeguatezza e proporzionalità (anche in relazione alla richiesta subordinata, formulata all'udienza, di arresti domiciliari), perché i fatti oggetto di questo processo erano tutti precedenti l'arresto in flagranza che il 5.7.2008 aveva condotto ad altro procedimento nei suoi confronti (n. 4985/08 NR) nel quale, dopo quattro mesi di custodia carceraria e tre di arresti domiciliari, il 20.2.2009 era stata applicata la misura dell'obbligo di dimora: illogicamente il Tribunale avrebbe quindi ritenuto sussistente e rilevante solo il periodo che andava dal 4.3.2009 (data di esecuzione dell'ordinanza custodiale per questo procedimento) al 23.10.2009 (data del provvedimento impugnato poi al Riesame), in quanto in realtà le misure coercitive datavano ininterrottamente dall'originario arresto del 5.7.2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati. Al loro rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
3.1 In relazione all'effettivo contenuto dell'eccezione proposta dai ricorrenti, è irrilevante accertare se il dott. Cerioni fosse o meno coassegnatario del fascicolo (come pur si evincerebbe dal fatto della sottoscrizione congiunta dell'atto di appello). Una volta infatti che - come è certo nella fattispecie proprio alla stregua dei fatti riferiti dallo stesso ricorrente - il pubblico ministero titolare del fascicolo (in ipotesi difensiva la sola dott.ssa Bonetti) abbia ritualmente manifestato la volontà di proporre impugnazione, confezionando e depositando presso l'ufficio di Procura il relativo atto, le incombenze conseguenti, volte ad assicurare il pervenire tempestivo di quell'atto al giudice competente al suo esame, costituiscono atto dovuto, hanno natura meramente amministrativa e sono caratterizzate da informalità (Sez. 6, sent. 21866 del 12.4 - 5.6.2007, rv 236696; Sez. 5, sent. 8096 del 11.1 - 27.2.2007, rv 235735; Sez. 6, sent. 4947 del 26.2 - 28.5.2007, rv 208910). L'individuazione del soggetto - appartenente all'Ufficio di Procura - che materialmente deve provvedere alla consegna dell'atto può pertanto avvenire anche ad opera di magistrato diverso da quello titolare del procedimento, in ragione dell'unitarietà ed impersonalità dell'Ufficio di Procura, rilevando solo che l'effettivo presentatore sia soggetto legato da rapporto di ufficio o collaborazione con la Procura della Repubblica (Sez. 5, sent. 40264 del 2.7 - 12.11.2008, rv 242592).
3.2 Il motivo in favore del DE OS è infondato, il Tribunale ha con argomentazione articolata specificamente evidenziato le differenze tra le contestazioni nei due procedimenti e, analizzando la storia criminale di questo ricorrente, ha ritenuto che De CO sia "soggetto totalmente insensibile a qualsiasi dissuasione ed in grado di tornare ad accedere, in qualsiasi momento, ai canali di rifornimento, oltre che a proporsi sul mercato come venditore affidabile", il che rendeva, tra l'altro, inadeguata ogni diversa misura gradata. Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, formulato con motivazione certo non apparente, congrua ai dati probatori riferiti, immune da vizi logici (laddove dà conto dell'irrilevanza della complessiva custodia pregressa a fini di prevenzione speciale), non suscettibile di rivalutazione in questa fase di legittimità. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010