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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1588/2022 R. Gen.
Aff. Cont., vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Monica Franzese, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Crispano, alla Via
Limitano n. 31;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alba Amatucci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via del
Parco Regina Margherita n. 23;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 071/20219013676009/000
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di opporsi all'intimazione di pagamento n. Controparte_1
P a g . 1 | 6 , notificata in data 18.02.2022, in parte relativa alla cartella esattoriale n. PartitaIVA_2
071/20030233956448/000, notificata in data 20.12.2004 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 21.185,82 a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per l'anno contributivo del 1999.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, chiedendo la cancellazione del debito dal ruolo, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2, Si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
sempre in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza dei presupposti di legge. Nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la sospensione del relativo termine, vuoi per intervenuto fallimento del creditore intimato, vuoi a fronte del disposto normativo di cui all'art. 1, co. 623 della Legge n. 147/2013, insistendo, quindi, per il rigetto, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del presente procedimento per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 20.12.2022 e, successivamente – a seguito a taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo – all'udienza del 29.10.2024.
Indi, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato a seguito di provvedimento del Presidente
Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) e, disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, è giunta alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
1. In primis, occorre premettere che, diversamente da quanto paventato da nel Controparte_1
corpo e nelle conclusioni della comparsa di costituzione, dal documentale in atti emerge che l'opposizione proposta dal ha ad oggetto, non già l'estratto di ruolo, bensì l'intimazione Parte_1
di pagamento, notificata in data 18.02.2022, n.071/20219013676009/000, limitatamente alla cartella n. 071/20030233956448/000 notificata in data 20.12.2004, e diretta ad ottenere la declaratoria di prescrizione di tale credito.
2. Passando a scrutinare i motivi di opposizione deve essere esaminata prioritariamente l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione.
La stessa è fondata e deve essere accolta.
P a g . 2 | 6 A norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.".
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario vige il consolidato principio di diritto secondo cui “l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria;
sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale soluzione è perfettamente coerente con il profilo contenutistico della cartella di pagamento, siccome indicato dal D.P.R. n. 602 del 1972, art. 25, co. 2 e co.
2-bis, il quale palesa che essa, se riguardata rispetto all'esecuzione forzata, ha una funzione equivalente al precetto (poiché contiene l'intimazione di adempiere con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione) e, al contempo, di notificazione del titolo esecutivo, dovendo indicare l'obbligo risultante dal ruolo e, quindi, fornire una indicazione del credito per cui si procede.
La conclusione innanzi esposta cui pervengono i giudici di legittimità, non è destinata a mutare allorquando oggetto di impugnazione sia un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del 1° comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.
L'intimazione di pagamento, infatti, è certamente un atto che precede l'esecuzione, assimilabile, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 per le ipotesi in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella: “avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n.
546 del 1992” (cfr. Cass., Sez. U., n. 23832/2007).
P a g . 3 | 6 L'atto di intimazione è, pertanto, funzionale alla riattivazione del procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, invero, il
Concessionario della Riscossione ( ) non può iniziare la procedura Controparte_1
esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso, dapprima notificare l'intimazione con cui si sollecita il debitore a procedere al pagamento del debito entro cinque giorni e, solo al più tardi, decorso inutilmente il predetto termine, potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
Coerentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito come l'intimazione di pagamento, allorquando venga notificata dopo il decorso del termine entro il quale avrebbe potuto procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, lungi dal rappresentare un atto dell'esecuzione forzata tributaria, assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto, ponendosi quale atto a monte dell'inizio della procedura di esecuzione coattiva (cfr. Cass.,
Sez. U., n. 7822/2020)
Sul solco di tale precedente, il Supremo Collegio ha definitivamente chiarito che “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell' intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza,
16/10/2024, n. 26817), precisando, altresì, incidentalmente, che l'affermazione della giurisdizione tributaria, in considerazione dell'oggetto della controversia, non muta in conseguenza della circostanza che la parte destinataria dell'atto impositivo sia il sostituto d'imposta, piuttosto che il sostituito (cfr. Cass. n. 7662/2011).
Orbene, tenuto conto della pacifica e incontestata natura tributaria del credito oggetto della pretesa impositiva, dall'applicazione di siffatti principi emerge chiaramente che, nel caso di specie, non si verta in materia di atti di esecuzione tributaria, atteso che l'istante assume di agire avverso l'intimazione di pagamento, ponendo a motivo della spiegata opposizione il decorso del termine di prescrizione, asseritamente maturato nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica della cartella, occorsa il 20.12.2004, e l'intimazione de quo, avvenuta solo in data 18.02.2022, con conseguente pretesa estinzione del potere di riscossione da parte dell'Amministrazione resistente.
Ne consegue, per le ragioni innanzi esposte, l'impossibilità di qualificare l'atto oggetto di impugnazione come un atto dell'esecuzione forzata, giacché lo stesso si pone a monte dell'inizio della procedura esecutiva.
P a g . 4 | 6 Né rileva ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo il contribuente non abbia contestato la validità della notifica della cartella in questione, atteso che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione (Cass., Sez. U., n. 16986/2022;
Cass. Sez. U., n. 26817/2024 cit.).
3. Donde, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per esserne munita la Commissione Tributaria territorialmente competente, dinanzi al quale la controversia va riassunta nel termine di 3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito e di merito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) che deve essere condannato a rifondere quelle sostenute dall' per la difesa nel Controparte_1
presente giudizio.
Ed infatti, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di , che ha aderito, peraltro tardivamente solo con Parte_1
le note scritte depositate in data 2.10.2024, all'eccezione di difetto di giurisdizione, per quanto tale ipotesi non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall'art. 92 c.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame” (così Cass. civ. sez. VI 1 aprile 2019 n. 9035).
Le stesse sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M.
55/2014, così come modificato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore fino a 26.000,00 (così determinato in base all'importo oggetto della cartella di pagamento), esclusa la non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per esserne munita la Commissione
Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale la controversia va riassunta nel termine di
3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
P a g . 5 | 6 2) Condanna , al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisoria) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge, con attribuzione all'avv. Alba Amatucci.
Così deciso in Nola, il 11.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1588/2022 R. Gen.
Aff. Cont., vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Monica Franzese, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Crispano, alla Via
Limitano n. 31;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alba Amatucci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via del
Parco Regina Margherita n. 23;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 071/20219013676009/000
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di opporsi all'intimazione di pagamento n. Controparte_1
P a g . 1 | 6 , notificata in data 18.02.2022, in parte relativa alla cartella esattoriale n. PartitaIVA_2
071/20030233956448/000, notificata in data 20.12.2004 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 21.185,82 a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per l'anno contributivo del 1999.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, chiedendo la cancellazione del debito dal ruolo, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2, Si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
sempre in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza dei presupposti di legge. Nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la sospensione del relativo termine, vuoi per intervenuto fallimento del creditore intimato, vuoi a fronte del disposto normativo di cui all'art. 1, co. 623 della Legge n. 147/2013, insistendo, quindi, per il rigetto, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del presente procedimento per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 20.12.2022 e, successivamente – a seguito a taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo – all'udienza del 29.10.2024.
Indi, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato a seguito di provvedimento del Presidente
Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) e, disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, è giunta alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
1. In primis, occorre premettere che, diversamente da quanto paventato da nel Controparte_1
corpo e nelle conclusioni della comparsa di costituzione, dal documentale in atti emerge che l'opposizione proposta dal ha ad oggetto, non già l'estratto di ruolo, bensì l'intimazione Parte_1
di pagamento, notificata in data 18.02.2022, n.071/20219013676009/000, limitatamente alla cartella n. 071/20030233956448/000 notificata in data 20.12.2004, e diretta ad ottenere la declaratoria di prescrizione di tale credito.
2. Passando a scrutinare i motivi di opposizione deve essere esaminata prioritariamente l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione.
La stessa è fondata e deve essere accolta.
P a g . 2 | 6 A norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.".
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario vige il consolidato principio di diritto secondo cui “l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria;
sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale soluzione è perfettamente coerente con il profilo contenutistico della cartella di pagamento, siccome indicato dal D.P.R. n. 602 del 1972, art. 25, co. 2 e co.
2-bis, il quale palesa che essa, se riguardata rispetto all'esecuzione forzata, ha una funzione equivalente al precetto (poiché contiene l'intimazione di adempiere con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione) e, al contempo, di notificazione del titolo esecutivo, dovendo indicare l'obbligo risultante dal ruolo e, quindi, fornire una indicazione del credito per cui si procede.
La conclusione innanzi esposta cui pervengono i giudici di legittimità, non è destinata a mutare allorquando oggetto di impugnazione sia un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del 1° comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.
L'intimazione di pagamento, infatti, è certamente un atto che precede l'esecuzione, assimilabile, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 per le ipotesi in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella: “avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n.
546 del 1992” (cfr. Cass., Sez. U., n. 23832/2007).
P a g . 3 | 6 L'atto di intimazione è, pertanto, funzionale alla riattivazione del procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, invero, il
Concessionario della Riscossione ( ) non può iniziare la procedura Controparte_1
esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso, dapprima notificare l'intimazione con cui si sollecita il debitore a procedere al pagamento del debito entro cinque giorni e, solo al più tardi, decorso inutilmente il predetto termine, potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
Coerentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito come l'intimazione di pagamento, allorquando venga notificata dopo il decorso del termine entro il quale avrebbe potuto procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, lungi dal rappresentare un atto dell'esecuzione forzata tributaria, assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto, ponendosi quale atto a monte dell'inizio della procedura di esecuzione coattiva (cfr. Cass.,
Sez. U., n. 7822/2020)
Sul solco di tale precedente, il Supremo Collegio ha definitivamente chiarito che “spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell' intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza,
16/10/2024, n. 26817), precisando, altresì, incidentalmente, che l'affermazione della giurisdizione tributaria, in considerazione dell'oggetto della controversia, non muta in conseguenza della circostanza che la parte destinataria dell'atto impositivo sia il sostituto d'imposta, piuttosto che il sostituito (cfr. Cass. n. 7662/2011).
Orbene, tenuto conto della pacifica e incontestata natura tributaria del credito oggetto della pretesa impositiva, dall'applicazione di siffatti principi emerge chiaramente che, nel caso di specie, non si verta in materia di atti di esecuzione tributaria, atteso che l'istante assume di agire avverso l'intimazione di pagamento, ponendo a motivo della spiegata opposizione il decorso del termine di prescrizione, asseritamente maturato nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica della cartella, occorsa il 20.12.2004, e l'intimazione de quo, avvenuta solo in data 18.02.2022, con conseguente pretesa estinzione del potere di riscossione da parte dell'Amministrazione resistente.
Ne consegue, per le ragioni innanzi esposte, l'impossibilità di qualificare l'atto oggetto di impugnazione come un atto dell'esecuzione forzata, giacché lo stesso si pone a monte dell'inizio della procedura esecutiva.
P a g . 4 | 6 Né rileva ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo il contribuente non abbia contestato la validità della notifica della cartella in questione, atteso che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione (Cass., Sez. U., n. 16986/2022;
Cass. Sez. U., n. 26817/2024 cit.).
3. Donde, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per esserne munita la Commissione Tributaria territorialmente competente, dinanzi al quale la controversia va riassunta nel termine di 3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito e di merito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) che deve essere condannato a rifondere quelle sostenute dall' per la difesa nel Controparte_1
presente giudizio.
Ed infatti, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di , che ha aderito, peraltro tardivamente solo con Parte_1
le note scritte depositate in data 2.10.2024, all'eccezione di difetto di giurisdizione, per quanto tale ipotesi non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall'art. 92 c.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame” (così Cass. civ. sez. VI 1 aprile 2019 n. 9035).
Le stesse sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M.
55/2014, così come modificato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore fino a 26.000,00 (così determinato in base all'importo oggetto della cartella di pagamento), esclusa la non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per esserne munita la Commissione
Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale la controversia va riassunta nel termine di
3 mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
P a g . 5 | 6 2) Condanna , al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisoria) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge, con attribuzione all'avv. Alba Amatucci.
Così deciso in Nola, il 11.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6