CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40953 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Sunsky s.r.l. avverso la sentenza del 30 marzo 2023 emessa dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE NO, che ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Bruno Andò, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 40953 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 con la quale è stata disposta l'assegnazione in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza dell'autovettura Lamborghini Urus targata GDOOOYY, di proprietà della società Sunsky s. r. I. 2. Gli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, nell'interesse della Sunsky s.r.I., in data 12 settembre 2022 hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento. 3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11854 del 30/03/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il difensore dell'ente nominato dal rappresentante indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 - 01, è privo di legittimazione a presentare l'impugnazione da parte. 4. L'avvocato Bruno Andò, nell'interesse di Sunsky s.r.I., ha proposto richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 3854 del 30/03/2023, rilevando come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. La nomina del difensore dell'ente sarebbe, infatti, stata operata, nel pieno rispetto di tale disposizione, da BE NC, in qualità di procuratore speciale e rappresentante ad hoc dell'ente, in virtù della procura speciale al medesimo rilasciata in data 23 febbraio 2021. Il difensore ha chiesto, dunque, di assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno per la correzione dell'errore materiale, dal quale era discesa, in via esclusiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'avvocato Bruno Andò, nell'interesse di Sunsky s.r.I., richiede la correzione dell'errore materiale presente nella sentenza n. 18854 del 30/03/2023. 3. Il difensore ha, invero, compiutamente documentato come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. Il ricorso permane, tuttavia, inammissibile, in quanto è rivolto avverso un atto dell'autorità giudiziaria non ricorribile in cassazione. 2 L'art. 9, comma 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146, come modificato dalla lettera m) dell'art. 8, connma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sancisce che «L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto». Secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili, né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (ex plurimis: Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020 (dep. 02/03/2021), Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Staccato Vattumè, Rv. 265103 - 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo Rv. 259769-01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637-01). Sono, inoltre, impugnabili con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa (Sez. 3, n. 6743 del 2/12/2022 (dep. 17/02/2023, Ministero delle Finanze, Rv. 284188 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto impugnabile il provvedimento con il quale un natante, di cui era stata disposta la confisca con sentenza di primo grado, era stato riassegnato all'Agenzia delle Dogane, qualificando come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il ricorso proposto dalla Guardia di Finanza avverso l'ordinanza di assegnazione). La disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, invece, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabile con l'appello cautelare il provvedimento del giudice che aveva revocato l'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari sequestrati). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è suscettibile di impugnazione il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro, automobilistico appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (ex 3 plurimis: Sez. 1, n. 56138 del 13/12/20918, Molkenbur, Rv. 274654-02, con riferimento a un provvedimento di affidamento del mezzo sequestrato disposto ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286; nonché, con riferimento a provvedimenti di affidamento dei beni sequestrati adottati ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990; Sez. 6, n. 9727 del 21/02/2013, Nocerino, Rv. 255723 - 01, così Sez. 4, n. 28123 del 12/06/2007, Spagnuolo, Rv. 237099; Sez. 6, n. 6249 del 15/01/2003, Calliku, Rv. 223663). Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta, dunque, all'immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di revoca dell'affidamento del bene sequestrato in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria disposto ai sensi dell'art. 9, comma 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146. Tale provvedimento ha, infatti, natura esclusivamente amministrativa e non comporta una modifica del vincolo cautelare. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La società ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la società ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023. (\
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE NO, che ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Bruno Andò, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 40953 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 con la quale è stata disposta l'assegnazione in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza dell'autovettura Lamborghini Urus targata GDOOOYY, di proprietà della società Sunsky s. r. I. 2. Gli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, nell'interesse della Sunsky s.r.I., in data 12 settembre 2022 hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento. 3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11854 del 30/03/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il difensore dell'ente nominato dal rappresentante indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 - 01, è privo di legittimazione a presentare l'impugnazione da parte. 4. L'avvocato Bruno Andò, nell'interesse di Sunsky s.r.I., ha proposto richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 3854 del 30/03/2023, rilevando come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. La nomina del difensore dell'ente sarebbe, infatti, stata operata, nel pieno rispetto di tale disposizione, da BE NC, in qualità di procuratore speciale e rappresentante ad hoc dell'ente, in virtù della procura speciale al medesimo rilasciata in data 23 febbraio 2021. Il difensore ha chiesto, dunque, di assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno per la correzione dell'errore materiale, dal quale era discesa, in via esclusiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'avvocato Bruno Andò, nell'interesse di Sunsky s.r.I., richiede la correzione dell'errore materiale presente nella sentenza n. 18854 del 30/03/2023. 3. Il difensore ha, invero, compiutamente documentato come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. Il ricorso permane, tuttavia, inammissibile, in quanto è rivolto avverso un atto dell'autorità giudiziaria non ricorribile in cassazione. 2 L'art. 9, comma 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146, come modificato dalla lettera m) dell'art. 8, connma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sancisce che «L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto». Secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili, né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (ex plurimis: Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020 (dep. 02/03/2021), Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Staccato Vattumè, Rv. 265103 - 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo Rv. 259769-01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637-01). Sono, inoltre, impugnabili con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa (Sez. 3, n. 6743 del 2/12/2022 (dep. 17/02/2023, Ministero delle Finanze, Rv. 284188 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto impugnabile il provvedimento con il quale un natante, di cui era stata disposta la confisca con sentenza di primo grado, era stato riassegnato all'Agenzia delle Dogane, qualificando come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il ricorso proposto dalla Guardia di Finanza avverso l'ordinanza di assegnazione). La disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, invece, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabile con l'appello cautelare il provvedimento del giudice che aveva revocato l'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari sequestrati). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è suscettibile di impugnazione il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro, automobilistico appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (ex 3 plurimis: Sez. 1, n. 56138 del 13/12/20918, Molkenbur, Rv. 274654-02, con riferimento a un provvedimento di affidamento del mezzo sequestrato disposto ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286; nonché, con riferimento a provvedimenti di affidamento dei beni sequestrati adottati ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990; Sez. 6, n. 9727 del 21/02/2013, Nocerino, Rv. 255723 - 01, così Sez. 4, n. 28123 del 12/06/2007, Spagnuolo, Rv. 237099; Sez. 6, n. 6249 del 15/01/2003, Calliku, Rv. 223663). Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta, dunque, all'immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di revoca dell'affidamento del bene sequestrato in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria disposto ai sensi dell'art. 9, comma 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146. Tale provvedimento ha, infatti, natura esclusivamente amministrativa e non comporta una modifica del vincolo cautelare. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La società ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la società ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023. (\