TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 654/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e (Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Bernieri, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Vicolo dell'Arancio n. 1
ricorrenti
P.M., informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 ultimo inciso depositate il 12.06.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione in pari data
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Con ricorso congiunto depositato il 14.03.2025 dinanzi al Tribunale di Massa, Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno esposto:
[...] Parte_2
di aver contratto tra loro matrimonio civile in Massa, il giorno 03.07.1997, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1997, al n. 22, Parte, II, Serie
A; che dalla loro unione coniugale è nata, il 02.08.2003, la figlia maggiorenne Persona_1
ma non economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo stesso Tribunale emesso il 10.03.2016, alle condizioni concordate nel relativo ricorso introduttivo;
che dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del
1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità ben oltre il tempo stabilito ex lege,
l'insistenza nel ricorso e l'espressa dichiarazione di non intendere conciliarsi, resa in forma scritta ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale non può essere ricostituita.
3 Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni riportate in ricorso inerenti al concorso alla contribuzione al mantenimento dei figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente risultano aderenti Per_1
al principio di proporzionalità rispetto alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori (ex art. 316 bis c.p.c.), quali desumibili dalla documentazione prodotta, mentre la concorde dichiarazione circa l'insussistenza dei presupposti per disporre assegno divorzile a carico di taluno dei coniugi ed in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti, attiene a diritti disponibili delle medesime parti e può essere recepita con la presente decisione.
Nulla osta a che la ex casa coniugale, di proprietà del Sig. resi nella disponibilità Parte_2
del medesimo, avendo già al tempo della separazione la Sig.ra radicato la propria Pt_1 residenza, unitamente alla figlia con la stessa convivente, presso l'abitazione dei propri genitori, non essendo state segnalate circostanze sopravvenute che giustifichino una variazione di tale regime.
Pur in difetto di espressa previsione, dal tenore logico delle condizioni trasfuse in atti è dato evincere l'intenzione delle parti di persistere nel vivere separatamente, facoltà della quale le stesse si sono del resto già avvalse, a fronte delle rispettive diverse residenze. convivente presso l'abitazione materna, che resta quindi assegnata alla Sig.ra quale Pt_1
casa familiare
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2
come in epigrafe generalizzati, in riferimento al matrimonio civile dagli stessi contratto in
4 Massa, il giorno 03.07.1997, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 1997, al n. 22, Parte, II, Serie A, alle seguenti condizioni:
A) I Sigg.ri e continueranno a vivere separati, liberi Parte_1 Parte_2 entrambi di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente ogni modifica, anche temporanea della stessa.
B) La casa familiare, sita in Ameglia, Via Litoranea n. 60 di proprietà del Sig. con Parte_2 quanto la arreda, resterà nella disponibilità di quest'ultimo.
C) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento ordinario della figlia Parte_2 Per_1 alla Sig.ra la somma di €. 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del C.N.F., recepite dal Tribunale adito;
D) Dà atto che le parti si sono dichiarate concordemente entrambe indipendenti dal punto di vista economico, rinunciando a qualsiasi reciproca pretesa di alimenti e/o mantenimento.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di Massa di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
- Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 12.06.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5