Art. 2.
L'effettiva utilita' dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.
L'effettiva utilita' dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.