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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2769/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico Eramo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 2769/2023 rg promosso da:
c.f. , in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., , rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Maiorino ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA), Via Lorenzo Fava n. 45. …………..….Attrice
Contro
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Messore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sant'Ambrogio Sul Garigliano (FR) alla Via Foresta n.3………………………………….….Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 19.03.2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato l' , a seguito della Parte_1
ordinanza con cui il Tribunale di Cassino in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc RG 2434/2023
dalla medesima proposto ha ordinato alla l'immediata rimozione dei jersey posti Controparte_1
all'ingresso dell'area di parcheggio oggetto di comodato d'uso dell'1.7.2017 e, comunque, di astenersi pagina 1 di 5 dal compimento di condotte volte a limitare il diritto di godimento della Parte_1
derivante dal comodato d'uso, ha introdotto il presente giudizio di merito per
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1.Preliminarmente, confermare l'Ordinanza resa dal
Tribunale di Cassino, (…), in data 8.09.2023 a definizione del procedimento civile recante R.G. n.
2434/2023 e con cronologico n. 15811/2023 dell'11.09.2023; 2. Ancora in via preliminare e nel merito,
accertare l 'arbitraria azione posta in essere dalla società in danno dell'attrice e Controparte_1
consistita nell'arbitrario e non autorizzato spoglio dell'area di parcheggio oggetto del contratto di
comodato d'uso gratuito sottoscritto l'1.07.2017 e, per l 'effetto, dichiarare la stessa responsabile di
tutti i danni prodotti al l' , in persona del suo Presidente e Parte_1
legale rapp.te p.t., sig.ra , per detto spoglio;
3. Nel merito, accertare e dichiarare che il Parte_2
bene di proprietà della società e concesso in locazione all' Controparte_1 Parte_1
oggetto del contratto sottoscritto l'1.07.2017 e registrato in data 27.07.2017 al numero
[...]
1837, Serie 37 privo dell'area di parcheggio esterna concessa in comodato d 'uso gratuito rende il
bene concesso in locazione non fruibile in conformità all'uso convenuto nel contratto;
4. Ancora nel
merito, ridurre il canone di locazione del bene oggetto contratto sottoscritto l'1.07.2017 e registrato in
data 27.07.2017 al numero 1837, Serie 37 in considerazione dell'assenza dell'area di parcheggio
esterna;
5. Condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento danni conseguenti il mancato uso dell'area di parcheggio dal
27.07.2023 al l '11.09.2023 e a quell'ulteriore periodo di tempo intercorrete dopo la scadenza del
termine fissato nel provvedimento reso dal Giudice adito;
6. Condannare, ancora, la società
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di risarcimento danni CP_1
conseguenti il mancato utilizzo dell'area di parcheggio esterna e per i frutti non conseguiti dalla
locazione;
7. Condannare, la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 2 di 5 Si è costituita la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di Controparte_1
reintegra nel possesso perché mutata rispetto a quella formulata nel giudizio cautelare di molestia nel possesso ex art. 1170 c.c. Nel merito ha eccepito la legittimità del suo operato per aver apposto la recinzione in data 26.07.2023, ossia a seguito della richiesta del 04.07.2022, ricevuta dall' Parte_1
il 06.08.2022, di restituzione ex art. 1810 c.c. dell'area concessa in uso temporaneo come parcheggio.
Ha contestato, altresì, la richiesta di risarcimento danni perché indeterminata e non dimostrata, nonché
il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull' anche in ordine alla dedotta Parte_1
non fruibilità del bene locato in assenza dell'area di parcheggio e la domanda di riduzione del canone.
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza del richiamo all'art. 1575 c.c. in quanto l'area in questione non risultava oggetto di contratto di locazione e ha concluso per il rigetto della domanda proposta per insussistenza dei presupposti.
La causa è stata istruita con prova documentale.
Con ordinanza del 7 maggio 2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato alla udienza in presenza del 19 marzo 2025, poi trasformata in udienza a trattazione scritta.
Per questo Giudice, a scioglimento della riserva presa alla udienza del 19 marzo 2025 e letti gli scritti conclusionali e le note difensive depositate per la menzionata udienza, deve preliminarmente esser disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di merito per mutamento della domanda rispetto alla fase cautelare. Il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare “ante causam” è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Il procedimento cautelare dà luogo a un provvedimento non decisorio che, per sua stessa definizione, non accerta e non condanna, ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (Cfr. Cassazione
civile, Sez. II, Ordinanza 11/1/2024, n. 1120).
Nel merito, la domanda deve esser rigettata.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione in atti è emerso che a seguito della ordinanza del 8 settembre 2023 con cui il
Tribunale di Cassino ha ordinato l'immediata rimozione dei jersey posti all'ingresso dell'area di parcheggio oggetto di comodato d'uso del 1 luglio 2017 alla quest'ultima ha ottenuto Controparte_1
Ordinanza di convalida di sfratto di morosità, resa in data 20 ottobre 2023 nel giudizio iscritto al num.
2749/2023 RG, con data per il rilascio fissata per il giorno 20 novembre 2023, e notificata all'attrice in data 4 novembre 2023 unitamente al pedissequo atto di precetto. A seguito di tale tempestiva produzione, con successiva comparsa conclusionale ex art. 189 cpc, la ha altresì Controparte_1
dichiarato che l'immobile è stato liberato dall' presso il Tribunale di Cassino in data 19 Pt_3
settembre 2024. Deve esser, pertanto, rigettata la domanda volta alla conferma della ordinanza resa all'esito del procedimento d'urgenza non sussistendo - all'esito dell'intervenuta convalida dello sfratto e del successivo rilascio forzoso dell'area in questione, circostanze non contestate dall'attrice - il presupposto legittimante la tutela invocata, ossia la permanenza della detenzione derivante dal contratto di comodato, da intendersi ormai risolto.
Parimenti infondate sono le ulteriori domande attoree. La domanda di risarcimento danni per mancato uso dell'area e frutti non conseguiti è risultata carente già sia sotto l'aspetto assertivo. L' Parte_1
nulla ha dedotto e documentato in ordine all'entità dei lamentati danni e tanto meno circa la riconducibilità degli stessi all'apposizione dei jersey posti all'ingresso dell'area di parcheggio oggetto di comodato d'uso. Genericità ed indeterminatezza che non può esser colmata con il prospettato ricorso all'intervento di un ausiliario per quantificare una richiesta risarcitoria legata alla non conseguibilità dei frutti sperati, perché meramente esplorativa per l'assenza di produzione documentale in merito.
Deve rigettarsi, altresì, la domanda attorea di rimessione della causa per l'udienza istruttoria, con concessione dei all'art. 183, VI co., c.p.c, perché erroneamente formulata, stante l'applicazione al giudizio in esame del rito Cartabia e, comunque, tardiva perché formulata solo per l'udienza virtuale del 19 marzo 2025 fissata per la decisione, ossia spirato il termine per la precisazione delle conclusioni
(I termine ex art. 189 n. 1, cpc).
pagina 4 di 5 Circa la violazione degli obblighi gravanti sul locatore e la domanda di riduzione del canone da intendersi entrambe, per i motivi anzidetti, formulate fino alla data dell'intervenuta convalida dello sfratto, deve rilevarsi che l'utilizzo temporaneo dell'area destinata a parcheggio (sub “C”) è stato concordato con contratto di comodato del 1° luglio 2017. Sulla durata temporanea dell'utilizzo di tale area si è pertanto formata la volontà dell' e ciò contestualmente alla stipulazione, in pari Parte_1
data, del contratto di locazione del fabbricato e dell'area esterna (sub “B”) con il quale è stata pattuita la durata di sei anni, inconciliabile con una concordata fruibilità temporanea dell'ara sub “C”.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del procedimento a cognizione sommaria da riconoscersi in favore dell' con le spese del presente giudizio di Parte_1
merito da riconoscersi in favore della stante il venir meno del presupposto in forza del Controparte_1
quale è stata emessa l'ordinanza del 8 settembre 2023 solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree;
Dichiara la completa compensazione delle spese.
Cassino, 1° aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico Eramo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 2769/2023 rg promosso da:
c.f. , in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., , rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Maiorino ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA), Via Lorenzo Fava n. 45. …………..….Attrice
Contro
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Messore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sant'Ambrogio Sul Garigliano (FR) alla Via Foresta n.3………………………………….….Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 19.03.2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato l' , a seguito della Parte_1
ordinanza con cui il Tribunale di Cassino in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc RG 2434/2023
dalla medesima proposto ha ordinato alla l'immediata rimozione dei jersey posti Controparte_1
all'ingresso dell'area di parcheggio oggetto di comodato d'uso dell'1.7.2017 e, comunque, di astenersi pagina 1 di 5 dal compimento di condotte volte a limitare il diritto di godimento della Parte_1
derivante dal comodato d'uso, ha introdotto il presente giudizio di merito per
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1.Preliminarmente, confermare l'Ordinanza resa dal
Tribunale di Cassino, (…), in data 8.09.2023 a definizione del procedimento civile recante R.G. n.
2434/2023 e con cronologico n. 15811/2023 dell'11.09.2023; 2. Ancora in via preliminare e nel merito,
accertare l 'arbitraria azione posta in essere dalla società in danno dell'attrice e Controparte_1
consistita nell'arbitrario e non autorizzato spoglio dell'area di parcheggio oggetto del contratto di
comodato d'uso gratuito sottoscritto l'1.07.2017 e, per l 'effetto, dichiarare la stessa responsabile di
tutti i danni prodotti al l' , in persona del suo Presidente e Parte_1
legale rapp.te p.t., sig.ra , per detto spoglio;
3. Nel merito, accertare e dichiarare che il Parte_2
bene di proprietà della società e concesso in locazione all' Controparte_1 Parte_1
oggetto del contratto sottoscritto l'1.07.2017 e registrato in data 27.07.2017 al numero
[...]
1837, Serie 37 privo dell'area di parcheggio esterna concessa in comodato d 'uso gratuito rende il
bene concesso in locazione non fruibile in conformità all'uso convenuto nel contratto;
4. Ancora nel
merito, ridurre il canone di locazione del bene oggetto contratto sottoscritto l'1.07.2017 e registrato in
data 27.07.2017 al numero 1837, Serie 37 in considerazione dell'assenza dell'area di parcheggio
esterna;
5. Condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento danni conseguenti il mancato uso dell'area di parcheggio dal
27.07.2023 al l '11.09.2023 e a quell'ulteriore periodo di tempo intercorrete dopo la scadenza del
termine fissato nel provvedimento reso dal Giudice adito;
6. Condannare, ancora, la società
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di risarcimento danni CP_1
conseguenti il mancato utilizzo dell'area di parcheggio esterna e per i frutti non conseguiti dalla
locazione;
7. Condannare, la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 2 di 5 Si è costituita la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di Controparte_1
reintegra nel possesso perché mutata rispetto a quella formulata nel giudizio cautelare di molestia nel possesso ex art. 1170 c.c. Nel merito ha eccepito la legittimità del suo operato per aver apposto la recinzione in data 26.07.2023, ossia a seguito della richiesta del 04.07.2022, ricevuta dall' Parte_1
il 06.08.2022, di restituzione ex art. 1810 c.c. dell'area concessa in uso temporaneo come parcheggio.
Ha contestato, altresì, la richiesta di risarcimento danni perché indeterminata e non dimostrata, nonché
il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull' anche in ordine alla dedotta Parte_1
non fruibilità del bene locato in assenza dell'area di parcheggio e la domanda di riduzione del canone.
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza del richiamo all'art. 1575 c.c. in quanto l'area in questione non risultava oggetto di contratto di locazione e ha concluso per il rigetto della domanda proposta per insussistenza dei presupposti.
La causa è stata istruita con prova documentale.
Con ordinanza del 7 maggio 2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato alla udienza in presenza del 19 marzo 2025, poi trasformata in udienza a trattazione scritta.
Per questo Giudice, a scioglimento della riserva presa alla udienza del 19 marzo 2025 e letti gli scritti conclusionali e le note difensive depositate per la menzionata udienza, deve preliminarmente esser disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di merito per mutamento della domanda rispetto alla fase cautelare. Il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare “ante causam” è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Il procedimento cautelare dà luogo a un provvedimento non decisorio che, per sua stessa definizione, non accerta e non condanna, ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (Cfr. Cassazione
civile, Sez. II, Ordinanza 11/1/2024, n. 1120).
Nel merito, la domanda deve esser rigettata.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione in atti è emerso che a seguito della ordinanza del 8 settembre 2023 con cui il
Tribunale di Cassino ha ordinato l'immediata rimozione dei jersey posti all'ingresso dell'area di parcheggio oggetto di comodato d'uso del 1 luglio 2017 alla quest'ultima ha ottenuto Controparte_1
Ordinanza di convalida di sfratto di morosità, resa in data 20 ottobre 2023 nel giudizio iscritto al num.
2749/2023 RG, con data per il rilascio fissata per il giorno 20 novembre 2023, e notificata all'attrice in data 4 novembre 2023 unitamente al pedissequo atto di precetto. A seguito di tale tempestiva produzione, con successiva comparsa conclusionale ex art. 189 cpc, la ha altresì Controparte_1
dichiarato che l'immobile è stato liberato dall' presso il Tribunale di Cassino in data 19 Pt_3
settembre 2024. Deve esser, pertanto, rigettata la domanda volta alla conferma della ordinanza resa all'esito del procedimento d'urgenza non sussistendo - all'esito dell'intervenuta convalida dello sfratto e del successivo rilascio forzoso dell'area in questione, circostanze non contestate dall'attrice - il presupposto legittimante la tutela invocata, ossia la permanenza della detenzione derivante dal contratto di comodato, da intendersi ormai risolto.
Parimenti infondate sono le ulteriori domande attoree. La domanda di risarcimento danni per mancato uso dell'area e frutti non conseguiti è risultata carente già sia sotto l'aspetto assertivo. L' Parte_1
nulla ha dedotto e documentato in ordine all'entità dei lamentati danni e tanto meno circa la riconducibilità degli stessi all'apposizione dei jersey posti all'ingresso dell'area di parcheggio oggetto di comodato d'uso. Genericità ed indeterminatezza che non può esser colmata con il prospettato ricorso all'intervento di un ausiliario per quantificare una richiesta risarcitoria legata alla non conseguibilità dei frutti sperati, perché meramente esplorativa per l'assenza di produzione documentale in merito.
Deve rigettarsi, altresì, la domanda attorea di rimessione della causa per l'udienza istruttoria, con concessione dei all'art. 183, VI co., c.p.c, perché erroneamente formulata, stante l'applicazione al giudizio in esame del rito Cartabia e, comunque, tardiva perché formulata solo per l'udienza virtuale del 19 marzo 2025 fissata per la decisione, ossia spirato il termine per la precisazione delle conclusioni
(I termine ex art. 189 n. 1, cpc).
pagina 4 di 5 Circa la violazione degli obblighi gravanti sul locatore e la domanda di riduzione del canone da intendersi entrambe, per i motivi anzidetti, formulate fino alla data dell'intervenuta convalida dello sfratto, deve rilevarsi che l'utilizzo temporaneo dell'area destinata a parcheggio (sub “C”) è stato concordato con contratto di comodato del 1° luglio 2017. Sulla durata temporanea dell'utilizzo di tale area si è pertanto formata la volontà dell' e ciò contestualmente alla stipulazione, in pari Parte_1
data, del contratto di locazione del fabbricato e dell'area esterna (sub “B”) con il quale è stata pattuita la durata di sei anni, inconciliabile con una concordata fruibilità temporanea dell'ara sub “C”.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del procedimento a cognizione sommaria da riconoscersi in favore dell' con le spese del presente giudizio di Parte_1
merito da riconoscersi in favore della stante il venir meno del presupposto in forza del Controparte_1
quale è stata emessa l'ordinanza del 8 settembre 2023 solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree;
Dichiara la completa compensazione delle spese.
Cassino, 1° aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5