Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 825 del R.G.A.C. per l'anno 2022, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), difeso dall'avv. Gaetano Mancuso;
[...]
ricorrente contro
, Controparte_1
(P. IVA: ), con sede a Catanzaro, Via Lungomare, Loc. Mosca, in P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., difesa dall'avv.
Domenico Viscomi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: che, con contratto del 29.10.2008, veniva assunto dall' quale vincitore del concorso Codice DD04 e giusta delibera n. CP_1
676/08, con la qualifica di Dirigente Tecnico ed incarico iniziale di natura professionale presso la Direzione Tecnico- Scientifica Settore n. 7; che, nel corso del rapporto, eseguiva i seguenti compiti non rientranti nelle sue mansioni: Interventi di progettazione interna vari - Delibera n° 212 del 06/04/2011; Progettazione impianto elettrico laboratori biologici e chimici di Reggio Calabria - Delibera di incarico n°
1
SPC Pathnet - Delibera n° 1136 del 10/08/2010; Lavori di adeguamento ed abbattimento barriere architettoniche Dipartimento di Crotone - Delibera di liquidazione n° 478 del 20/05/2011; Progetto miglioramento efficienza energetica
Dip. KR - Determina n° 30 del 21/01/2013; Progettazione estensione su infrastruttura
INTRANET CNIPA-SPC del sistema di protocollazione informatica dell' - Incarico Prot. 15895 del 19/10/2010 - Consegna Prot;
17468 del CP_1
30/12/2011; Progetto esecutivo per l'adeguamento infrastrutturale della rete LAN della Sede Centrale e del Dipartimento di Catanzaro propedeutiche all'attivazione delle rete lntranet/lnternet su SPC- Sistema Pubblico di connettività- Incarico Prot.
15895 del 19/10/2010 - Consegna Prot. 4377 del 06/04/2011; - Impianto Fotovoltaico
CZ - Fondi POR FESR 2007-2013 - Delibera di liquidazione n° 365 del 13/07/2015;
Componente esperto “Procedura aperta per l'acquisto di un immobile in Cosenza dove allocare la dorsale laboratoristica del Dipartimento Provinciale ARPACAL di
Cosenza codice (CIG 02766183969)”(FONDI POR FESR 2000-2006) - Delibera n°
587 del 21/04/2009; Componente esperto “Appalto servizio globale manutenzione immobili indetto con Delibera n° 2159 del 23/12/2009” - Delibera n° 431 del
22/04/2010; che, a fronte di tali attività, non gli erano stati corrisposti gli incentivi dovuti e che a nulla erano valse le richieste e diffide inoltrate nei confronti dell'ente; che gli incentivi spettanti, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, rappresentano un'eccezione legale al principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è fissato dai contratti collettivi, in quanto attribuisce un compenso ulteriore e speciale, rinviando per la determinazione dello stesso ai regolamenti interni dell'amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata;
che tali emolumenti esprimono un “favor” del legislatore per l'affidamento di incarichi concretanti prestazioni d'opera professionale a dipendenti di ruolo per remunerare le specifiche professionalità coinvolte;
tanto premesso, ha chiesto: “Dichiarare che
l'Ing. , per le causali di cui in premessa, ha diritto al pagamento Parte_1 della somma di € 8.370,11 e, per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma di € 8.370,11 o di quella maggiore o minore che
2 risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi sino al soddisfo;
2) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita l' resistendo alla domanda. CP_1
Il ricorso è infondato.
La pretesa attorea di corresponsione degli incentivi tecnici per l'attività espletata non rinviene un valido fondamento giuridico.
L'art. 24 D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il trattamento economico dei dirigenti pubblici, dopo avere stabilito che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, prevede, al comma 3, che il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
A sua volta, l'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale
Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali per gli anni 2006-2009, rubricato “Onnicomprensività del trattamento economico”, prevede: “1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite …”.
L'istante, assunto dall' con la qualifica di Dirigente Tecnico, fonda la CP_1 propria richiesta sull'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 che disciplina la materia dei
3 “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”.
Tale disposizione prevede, al comma 5, che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
Il suddetto comma 5 dell'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, non stabilisce in modo espresso che nella platea dei soggetti destinatari degli incentivi per la progettazione rientrino i dirigenti, sicché manca una specifica norma di legge – per come esige il succitato art. 20 C.C.N.L. del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali per gli anni 2006-2009 - che preveda a loro favore, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, la erogazione di un preciso compenso a titolo di retribuzione di risultato.
4 Per di più, l'esegesi della disposizione del citato decreto porta ad escludere che dell'incentivo tecnico possa beneficiare il dirigente pubblico, se solo si pensi, da un lato, che la sua corresponsione costituisce un atto di competenza del dirigente stesso, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti ad esso sottoposti e, dall'altro, che la lettera della norma si riferisce per l'appunto ai dipendenti, anziché più generalmente al personale pubblico, e tanto induce ragionevolmente a restringere il compenso in questione ai lavoratori pubblici privi della qualifica dirigenziale.
L'interpretazione della norma nei termini siffatti trova avallo nella legislazione emanata successivamente in materia, atteso che l'art. 113, comma 3, D. Lgs. n.
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) esclude i dirigenti tra i possibili destinatari degli incentivi tecnici. Infatti, il comma 3 della suddetta disposizione stabilisce espressamente che esso “non si applica al personale con qualifica dirigenziale”. E la ratio legis della esclusione dalla fruizione degli incentivi tecnici per i dirigenti trova ragionevole giustificazione nella finalità di evitare una duplicazione degli incentivi di natura premiale, di cui già godono i dirigenti che usufruiscono della retribuzione di ruolo e di risultato.
Alla luce di tanto, ritiene il giudice che operi in materia il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale nel pubblico impiego per il quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza: non può dunque spettare la duplicazione della retribuzione, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo.
Nel caso concreto, è pacifico che il ricorrente svolga funzioni dirigenziali, già usufruendo pertanto del trattamento economico accessorio, comprendente, sia l'indennità di posizione, che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione, sia
5 l'indennità di risultato, finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti. Tanto basta per escluderlo dalla fruizione degli incentivi tecnici di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 che disciplina la materia dei “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 07.02.2025
Il Giudice del lavoro
Francesco Aragona
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