Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIP AR:07 948 /02 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria ggri Ma stra i: dagli Ill.n ✓ Pasquale REALE Presidente R.G. N. 19344/99 Consigliere Cron. 21867 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Rel. Consigliere Ud.18/01/02 Dott. Nino FICO Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LO ET, LO GH, LO RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ANIELLO, difesi dall'avvocato RAFFAELE LEBOTTI, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 98/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di POTENZA, depositata il 162 08/09/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti i restanti. -2- Svolgimento del processo Con atto del 16.1.1991 PI, HE e IA TA hanno proceduto alla divisione dei beni comuni. L'Ufficio del Registro di Potenza ha elevato il valore complessivo dei beni oggetto dell'atto da quello dichiarato di lire 190.215.000 a quello di 1.212.000.000 (quale desumibile dalle rendite catastali attribuite dall'UTE ai beni stessi su istanza formulata dai condividenti ai sensi dell'art. 12 del D.L. n.70/88, convertito nella L. n.154/88) ed ha liquidato il conguaglio dell'imposta dovuta. L'atto è stato impugnato dai TA e la Commissione Tributaria di primo grado di Potenza ha accolto il ricorso sotto il profilo della mancata indicazione delle rendite catastali applicate dall'Ufficio e della conseguente impossibilità per i contribuenti di verificare la corrispondenza tra le rendite e il valore accertato. L'Ufficio ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lucania ha accolto l'impugnazione ritenendo corretto l'accertamento eseguito sulla base delle rendite catastali attribuite dall'UTE, attesa l'istanza in tal senso espressamente avanzata dai condividenti a norma dell'art. 12 della legge n. 154/88. Avverso quest'ultima decisione i TA hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi. L'intimato Ministero delle Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i primi tre motivi i ricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.: a) la violazione e falsa applicazione dell'art.51 e dell'art.52 - 1°, 2° e 4° comma – del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986; b) la violazione e falsa applicazione dell'art.12 del D.L. n.70 del 14 marzo 1988; c) la violazione dell'art.2697 c.c. Più specificatamente i ricorrenti hanno dedotto: che il quarto comma dell'art.52 del D.P.R. n.131/86 non consente una valutazione con riferimento alle sole rendite catastali, prescindendo dall'accertamento del valore venale del bene, quale previsto dal primo comma dello stesso articolo, e dagli altri criteri indicati nel precedente art.51; che la richiesta di attribuzione di rendita catastale a norma dell'art. 12 del D.L. non comporta che si determini il valore venale sulla base di detta rendita;
che l'Ufficio non aveva in ogni caso fornito la prova della corrispondenza tra il valore determinabile sulla base della rendita catastale e il valore determinato in concreto. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto concernenti aspetti diversi della stessa questione, sono infondate. In tema di imposta di registro, quando, come nella specie, alla data della formazione dell'atto l'immobile non è iscritto nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita e il contribuente chieda, a norma dell'art. 12 del D.L. n.70/88, convertito nella L. n.154/88, l'iscrizione con attribuzione di rendita ad opera dell'UTE, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, la valutazione non può essere che quella prevista dall'art.52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, espressamente richiamato dall'art. 12, con la conseguenza che, se il valore dichiarato nell'atto risulta inferiore all'ammontare determinato in modo automatico ai sensi della disposizione richiamata, sulla base, cioè, della rendita catastale così come attribuita, legittimamente l'Ufficio provvede ad elevare il valore da quello indicato a quello risultante dall'applicazione del criterio di valutazione automatica ed a richiedere il conguaglio dell'imposta dovuta. In tal caso l'imposizione ha luogo sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione del bene (il valore determinato in base alla rendita attribuita dall'UTE si considera valore "dichiarato" dal contribuente) e l'Ufficio provvede solo a liquidare l'importo dovuto (Cass. 16 marzo 2000, n.3046; Cass. 18 novembre 2000, n.14913; Cass. 22 novembre 2000, n.15091; Cass. 5 giugno 2001, n.7580). La valutazione ex artt. 12 L. n.154/88 e 52, comma 4, D.P.R. n.131/86 prescinde del tutto sia dal valore venale del bene in comune commercio, cui fa riferimento il primo comma dell'art.52, e, conseguentemente, dalle condizioni in cui il bene si trova, sia dagli altri criteri stabiliti nell'art.51 dello stesso decreto, che pertanto non trova applicazione. Non è l'Ufficio che deve dimostrare la corrispondenza tra valore automaticamente determinabile sulla base della rendita catastale attribuita e valore in concreto determinato, ma spetta al contribuente dedurre e provare la non corrispondenza tra gli stessi. Né può il contribuente validamente eccepire che l'atto dell'Ufficio non contiene alcuna indicazione circa la rendita, essendo questa di facilissima conoscibilità, attraverso richiesta a quello stesso ufficio al quale è stata presentata domanda di attribuzione e di voltura (Ufficio Tecnico Erariale). Col quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), in ordine, precisamente, alla dedotta definizione della lite ai sensi del D.L. n.79/97, convertito nella legge n.140/97. Anche tale censura è da ritenere infondata attesa la sua assoluta genericità e la mancanza di fondamento probatorio. Il ricorso va dunque respinto.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. ORTE Roma, 18. 01. 2002 V il cons. est. il presidente IL CANCELLIERE Arnaldo Cabano Oggi 30 MAG, 2002 DEPOSITAT