Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3237 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Canonici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 177724 del 02.05.2025, notificato in pari data, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/Q/2023/108307 rilasciato in favore del ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi incluso il diniego alla richiesta di subentro nuovo datore di lavoro avanzata dal ricorrente, prot. n. 248275 del 19.06.2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 13\10\2025:
- del diniego prot. 318055 del 06.08.2025 in relazione all’istanza di riesame del 28.07.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa MA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, ritualmente proposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore in data 1° maggio 2023 e di quello con cui la Prefettura ha denegato il subentro del nuovo datore di lavoro.
Il ricorrente espone che: - entrava in Italia in data 30 giugno 2023 a seguito di nulla osta del 1° maggio 2023 e relativo visto di ingresso; - giunto sul territorio nazionale, il ricorrente constatava l’irreperibilità del datore di lavoro promittente; - dalla mancata presentazione del datore di lavoro in Prefettura per gli adempimenti di rito scaturiva, in data 12 marzo 2025, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta in oggetto; - in data 2 maggio 2025, la Prefettura ha disposto la revoca del nulla osta; - in data 27 maggio 2025 veniva comunicato tramite UniLav l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro da parte di “3G Costruzioni S.r.l.”, con sede in Nola, comprovato anche da contratto e busta paga; - con istanza del 9 giugno 2025, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela del provvedimento negativo e il subentro del nuovo datore di lavoro; - con atto del 19 giugno 2025, la Prefettura ha negato il subentro.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della disciplina di settore, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
In sostanza, il ricorrente si duole dell'abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua tardiva revoca, che avrebbe consolidato il legittimo affidamento del lavoratore, rendendo l'atto gravato sproporzionato e quasi punitivo nei confronti di un soggetto incolpevole; l’amministrazione avrebbe errato nel non considerare la buona fede del ricorrente e, soprattutto, la circostanza sopravvenuta e decisiva del reperimento di una nuova e stabile occupazione lavorativa, elemento che avrebbe imposto una diversa e più approfondita valutazione della sua posizione, in linea con la giurisprudenza di questo stesso Tribunale.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1693 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In data 13 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 ottobre 2025, con cui ha impugnato il diniego espresso dalla Prefettura in data 8 agosto 2025 sulla richiesta di riesame e ciò in quanto “da verifiche a campione è emerso che con nota di riscontro acquisita al prot. 115045 di questa Prefettura il 18.3.2025 il comune di Mugnano ha disconosciuto la paternità del documento di riconoscimento del datore di lavoro”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità di tale diniego per violazione della disciplina di settore, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
In sostanza, il ricorrente ribadisce che l'abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua tardiva revoca avrebbe consolidato il legittimo affidamento del lavoratore, rendendo l'atto gravato sproporzionato e quasi punitivo nei confronti di un soggetto incolpevole; l’amministrazione avrebbe errato nel non considerare la buona fede del ricorrente e, soprattutto, la circostanza sopravvenuta e decisiva del reperimento di una nuova e stabile occupazione lavorativa, elemento che doveva essere considerato ai fini del riesame della posizione del ricorrente, non potendo ricadere sul lavoratore incolpevole le problematiche relative al datore di lavoro.
Con ordinanza n. 2705 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti e confermato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica già fissata alla data del 21 gennaio 2026.
L’amministrazione intimata ha insistito per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (cfr. Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova della mala fede del ricorrente e ciò anche in riferimento alla presentazione del contestato documento di riconoscimento che riguarda il datore di lavoro originario richiedente il nulla osta, per cui la mancata considerazione degli elementi forniti dal ricorrente (assunzione da parte di altro datore di lavoro comprovata da dichiarazione unilav, contratto e buste paga) è da ritenersi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto irragionevole e in contrasto con il principio di buona fede e proporzionalità.
Nel caso di specie, invero, l’approccio seguito dalla Prefettura si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole, che finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un'integrazione già positivamente avviata. Ciò contrasta non solo con i principi di buon andamento, ma anche con la stessa ratio della normativa sui flussi, consistente nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta in un quadro di legalità.
Per quanto sopra, pertanto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SP | NO UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.