Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2020, proposto da Acqualatina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato FA Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “Lazio Meridionale – Latina” – ATO4 Latina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera ER 580/2019/R/idr, avente ad oggetto l’approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3 e, in particolare, dell’art. 29.1 e 35 dell’Allegato A, relativa all’impatto del “FoNI” sul c.d. “valore residuo” e sul VRG (vincolo ricavi generati) del gestore uscente;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse le delibere 480/2019/R/idr e 402/2019/R/idr, oggetto di consultazione pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. FA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente nel ricorso informa che è una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO 4 Latina in proporzione alla popolazione residente), il cui partner industriale privato (che detiene il 49% del capitale societario ed ha responsabilità della gestione) è stato selezionato tramite una gara europea.
Afferma che nella qualità di gestore del servizio idrico integrato si vede direttamente lesa da alcune specifiche previsioni della delibera ARERA impugnata (delibera 580/19 e allegato, con cui l’Autorità ha approvato le disposizioni relative al terzo periodo regolatorio MTI-3, 2020-2022), novative rispetto a quanto previsto nelle delibere che hanno disciplinato i precedenti due periodi regolatori.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, dir. 2000/60/CE e dell’art. 154, d.lgs. 152/06. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione .
In sintesi si contesta il metodo di contabilizzazione del “FoNI” (Fondo Nuovi Investimenti) che è una componente, pagata dagli utenti, della tariffa idrica regolata nel Metodo Tariffario Idrico (MTI).
In particolare, si contesta nel motivo la sua contabile assimilazione a un contributo in conto impianti, assimilazione suggerita in un parere dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e recepito da ER nella delibera impugnata.
Si afferma che per la ricorrente era più conveniente il precedente criterio di contabilizzazione (“tecnica degli utili non distribuibili”) perché il nuovo non rispetta il principio del full recovery cost di cui all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE ed all'art. 154 d.lgs. 152 del 2006, a detrimento del valore di subentro per il gestore uscente e a vantaggio del subentrante. Infatti, si dice, il gestore subentrante si vedrà sottratto dall’onere di sostenere il pagamento di imposte già versate dal precedente gestore, che tuttavia non ne sarà ristorato. Il gestore uscente, si dice, perderebbe le imposte già contabilizzate fino a quel momento ma non ancora recuperate con l’ammortamento dei cespiti realizzati con il FoNI.
Nel caso della ricorrente, alla fine della concessione, si sostiene che ci sarebbero cespiti realizzati con il FoNI ancora da ammortizzare per 61 milioni di euro, che corrispondono a circa 14,7 milioni di euro di imposte non recuperate con l’ammortamento.
Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, dir. 2000/60/CE e dell’art. 154, d.lgs. 152/06. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione.
Il motivo si focalizza sull’art. 35, Allegato A alla delibera impugnata. Si afferma che a partire dal 2020, all’atto del controllo sul rispetto del vincolo di destinazione del FoNI non sarà più considerato – come invece avveniva in precedenza – l’effetto fiscale dell’IRES sul FoNI stesso. Nel ricorso è fatto un esempio: riconosciuto in tariffa un FoNI di 100 euro, fino al 2019 il vincolo di spesa risultava rispettato se venivano effettuati investimenti per 76 euro (100 euro - IRES di 24 euro), mentre dal 2020 sarà rispettato spendendo per investimenti 100 euro, ovvero l’intera quota FoNI, indipendentemente dall’impatto fiscale. La nuova regola, secondo la ricorrente, provoca una riduzione del VRG (Vincolo Ricavi Garantiti) complessivo, a causa del riconoscimento di minori oneri finanziari e oneri fiscali, a causa dei maggiori investimenti ora finanziati dal FoNI, pari a 4,1 milioni di euro. Comporta altresì una riduzione del Valore Residuo a fine concessione con una decurtazione di tale valore per circa 8,9 milioni di euro. Secondo la ricorrente manca una logica motivazione delle scelte effettuate dall’Autorità.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente intimata non si è costituita.
Parimenti non si è costituito l’Ente d'Ambito territoriale ottimale n. 4 – “Lazio meridionale – Latina”.
All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, comunque infondato, per le seguenti ragioni.
Nel primo motivo di ricorso non viene data alcuna prova che, nel caso di specie, sarà certo il fatto prefigurato, ossia che vi saranno cespiti non ammortizzati con vita utile non terminata alla scadenza dell’affidamento. Non è, quindi, ravvisabile alcun interesse alla coltivazione del mezzo di gravame.
La scadenza dell’affidamento, per la ricorrente, avverrà, infatti, nel lontano 2042 mentre gli impianti hanno quale orizzonte temporale massimo (cfr. DM 31/12/1988) di ammortamento 10 anni (33 gli immobili strumentali, tuttavia il FoNi dovrebbe finanziari impianti: reti, depuratori, fognature, non immobili).
La concessione di gestione della ricorrente dura 30 anni (cfr. doc. 8 dep. 30 gennaio 2026, art. 11) decorrenti dal 3 maggio 2012, quindi fino al 3 maggio 2042 (per il vero risulta ex actis in essere dal lontano 2002 e nel 2012 è stata rinnovata per altri 30 anni, dunque alla naturale scadenza, avrà avuto durata quarantennale, periodo che pare congruo ad ogni opportuno ammortamento), la delibera gravata ha inciso, viceversa, per soli quattro anni, dal 2020 al 2023, mentre per i successivi sei anni dal 2023, è disciplinata dalla nuova delibera del 28 dicembre 2023 (639/2023/R/idr) ARERA di approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4). La ricorrente non ha, quindi, interesse all’annullamento dell’atto impugnato, posto che le doglianze assumono un orizzonte temporale pari alla durata della convenzione, come se la tariffa contestata durasse fino al 2042. Come scritto, tuttavia, la disciplina tariffaria è già cambiata e la nuova non è stata gravata con motivi aggiunti. Dunque, la somma indicata di circa 14,7 milioni di euro quale danno derivante dalla nuova (ma, come visto, già superata) disciplina tariffaria è del tutto ipotetico e generico e non è affatto certo (al di là di apodittiche deduzioni) che la invocata caducazione comporti una situazione migliorativa per la ricorrente e che, quindi, sia ravvisabile l’interesse al ricorso.
Il motivo sarebbe, comunque, infondato, per le seguenti ragioni.
Si censura, infatti, la discrezionalità tecnica della PA senza che siano messe in rilievo palesi illogicità o travisamenti in fatto o manifesta opacità nelle decisioni.
In tema si è espressa l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 16/2025, la quale ha posto in evidenza che “ I criteri direttivi indicati nella legge esprimono una ratio che può essere implementata da diverse regole di settore, sicché il sindacato del giudice amministrativo – pur basandosi sulla diretta conoscenza dei fatti rilevanti ‒ non è ‘di tipo sussuntivo’, bensì ‘funzionale’, in quanto incentrato sui principi della ragionevolezza (anche tecnica) e della proporzionalità.
L’interessato, oltre a far valere il rispetto delle garanzie procedimentali, può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall’Autorità (in osservanza dei «principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione»: art. 2 del c.p.a.), prospettando quei motivi da cui possano emergere seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta regolatoria.
Resta fermo che se, all’esito dell’istruttoria, si fronteggiano opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare la decisione.
In quest’ultimo caso, non si può ravvisare un ‘privilegio’ di insindacabilità dell’azione amministrativa, ma si deve constatare come la legge, decidendo di non disciplinare direttamente il conflitto di interessi e di apprestare solo i criteri ed i procedimenti per la loro risoluzione dialettica, abbia demandato all’Amministrazione il potere di decidere motivatamente quale debba prevalere (cfr. Consiglio di Stato 23 settembre 2022, n. 8167) ”.
Nel caso di specie la ricorrente va di contrario avviso rispetto alle regole contabili da adottare secondo l’OIC, che, tuttavia, è Organismo deputato alla emanazione dei principi contabili, norme tecniche che integrano le norme del codice civile in materia di redazione del bilancio. Le funzioni dell’OIC sono disciplinate dagli articoli 9-bis e 9-ter D.lgs. 38/2005, l’art. 9-bis prevede che l’OIC emani i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile, fornisca supporto all’attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri, partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. I principi contabili emanati dall’OIC sono criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione.
Alla luce della valenza ordinamentale rivestita dall’OIC, non pare irragionevole che l’ARERA si sia conformata, nella strutturazione della tariffa idrica, alle indicazioni da esso promananti relativamente al trattamento contabile del FoNI. Il sintetico e a tratti criptico mezzo di censura all’esame, non riesce a mettere chiaramente in evidenza quale sarebbe la manifesta illogicità o il travisamento in fatto in cui sarebbe incorso l’OIC e di conseguenza l’ARERA. Ciò che viene evidenziato è solo un (per le ragioni viste) discutibile calcolo soggettivo di convenienza economica.
Tuttavia il criterio tariffario in materia idrica, non dovrebbe essere condizionato solo dalla convenienza dei singoli gestori, posto che secondo l’art. 154 c. 1 D.lgs. 152/2006, “ La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, [dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito] e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo ”. Tenendo in considerazione che il riferimento, nella norma richiamata, alla remunerazione del capitale investito, è stata abrogata a seguito di referendum (cfr. D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116).
Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile e comunque infondato.
Anche il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, per le stesse ragioni già viste. Anche in questo caso sono dedotti danni derivanti da singole disposizioni inerenti la tariffa idrica, assumendo quale orizzonte temporale di vigenza delle contestate nuove (e ormai desuete) norme l’intera vita utile della propria pluridecennale convenzione di gestione. Ma tale assunto è smentito, analogamente a quanto già visto con riferimento al primo motivo, dalla stessa intervenuta evoluzione normativa, non ulteriormente oggetto di gravame.
Il motivo sarebbe, comunque, da disattendere nel merito poiché con esso, al pari del primo motivo, si contesta la discrezionalità tecnica della PA senza che siano messe in rilievo palesi illogicità o travisamenti in fatto o manifesta opacità nelle decisioni.
Peraltro, la tesi di parte ricorrente non persuade, in quanto non è detto che una società sconti sempre effettivamente il 24 % a titolo di Ires, posto che sebbene l’aliquota Ires teorica sia formalmente del 24%, l’aliquota effettiva (ossia l’Ires pagata in rapporto all’utile prima delle imposte) dipende da vari fattori, quali perdite fiscali riportabili, deduzioni ad es. di interessi passivi, crediti d’imposta, ammortamenti accelerati, regimi agevolati. Dunque è opinabile che sia necessariamente più corretto decurtare il FoNI del 24%, anziché non decurtarlo affatto o in altra misura, ai fini della verifica del rispetto del vincolo di destinazione, perché può ben darsi che l’Ires effettiva pagata da una specifica società, sia nulla. Inoltre, la valutazione della capacità del metodo di calcolo della tariffa di rispettare il principio del full recovery cost , andrebbe effettuata non atomisticamente, prendendo in esame singoli elementi di calcolo, come il FoNI, bensì nel suo complesso (la tariffa è infatti composta da costi di gestione, ammortamenti, rendimento del capitale investito, oneri finanziari e fiscali, perequazioni, FoNI).
Alla luce delle esposte considerazioni, anche il secondo motivo di diritto è inammissibile e comunque infondato nel merito.
In conclusione l’intero ricorso va dichiarato inammissibile, comunque infondato.
Nulla sulle spese, per non essersi costituite né l’ARERA, né l’Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “Lazio Meridionale – Latina”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, comunque infondato.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
FA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RI | TO AR |
IL SEGRETARIO