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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1723/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RE CE, RE
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5520/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N 2023 NA0275608 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 18623 / 2024 sez. 20 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli che ha deciso sul ricorso proposto avverso l'avviso di Accertamento n. 2023 NA 0275608 Catasto Estimi Catastali e classamento.
Si riporta testualmente il contenuto dell'intero atto di gravame:
MOTIVI DI APPELLO:
A) Carente motivazione: Non valutati motivi di ricorso posti in Accertamento a supporto motivazione.
Come riportato nei motivi di ricorso la valutazione comparativa operata da A. Entrate verte su immobili ricadenti al Fgl. 3 P.lla 2 Subalterni 1, 45. Trattasi di locali ricadenti in tutt'altra zona del territorio del
Comune di Portici (distante dalla Indirizzo_1) specificamente sono ubicati alla Indirizzo_2. Va quindi disattesa la valutazione comparativa riportata da A. Entrate in Avviso di Accertamento.
B) La situazione catastale va considerata SUBORDINATA alle determinazione Urbanistica - L'unità immobiliare oggetto del presente gravane, alla Indirizzo_1 viene a ricadere in zona che anche da parte dell'Ente locale è considerata superata dal punto di vista commerciale per cui nell'ambito della stessa Categoria C viene a essere recuperata per utilizzi alternativi.
C) In merito a quanto indicato all' indicato punto B) il Comune di Portici ha concesso utilizzo alternativo come locale box auto, con concessione necessaria per utilizzo anche di Autorizzazione Passa Carrabile con opere in sede stradale comunale (taglio marciapiede, segnaletica etc) La indicazione da parte A. E
Uff. Napoli Territorio, recepita acriticamente dai Giudici di Prima Istanza: “ anche locali C / 1 possono avere concessione di Passo Carrabile " puo' aversi per locali di dimensioni di ampia superfice "non per locale oggetto del presente gravame esteso soli mq. 23 Non è possibile la presenza di autoveicolo Carico
/ Scarico in negozio attrezzato con banco di vendita, zona cassa / fatturazioni etc.
D) Genericità della indicazione di assenza di nuove opere Per locale adibito a box necessitano opere che potremmo definire a valenza secondaria: :pag 3 es: ausili a manovra veicolo, elettrificazione vano entrata etc. ma non certamente opere edili. Peraltro anche per motivi di sicurezza, e poi richiesto dall' Ente locale, era già stata fatta prova tecnica documentata e certificata sul carico portante della struttura.
Per quanto illustrato e documentato voglia codesta on. Le Corte di Giustizia Tributaria Secondo Grado
Campania dichiare:
In via principale, in Diritto, carenza di motivazione;
nel merito, per quanto illustrato e documentato relativamente la unità immobiliare, valutati elementi tutti sopraindicati riportare il locale alla Indirizzo_1 fgl. 3 P.lla 1478 Sub 73 in Ctg. C/ 6>>. L'Agenzia della Entrate Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente inammissibile perché difetta del sufficiente carattere di specificità ex art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che recita:
ll ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Nella fattispecie, l'atto di appello difetta della esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto della domanda e dei motivi specifici dell'impugnazione.
Infatti, l'appellante non ha chiarito qual è il contenuto dell'atto impositivo impugnato, quali sono i motivi della impugnazione proposta in primo grado, qual è lo specifico contenuto della sentenza appellata e quali le doglianze.
In definitiva, non si capisce perché, secondo la sig.ra Ricorrente_1, l'avviso di Accertamento n. 2023 NA
0275608 sarebbe illegittimo, perché la Corte di primo grado avrebbe sbagliato nel rigettare il suo ricorso e, soprattutto, perché il locale sito alla Indirizzo_1 fgl. 3 P.lla 1478 Sub 73 (di cui l'appellante non ha neppure indicato natura e destinazione) dovrebbe essere riportato in Ctg. C / 6.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della CAMPANIA Sezione 22 così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri come per legge.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RE CE, RE
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5520/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N 2023 NA0275608 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 18623 / 2024 sez. 20 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli che ha deciso sul ricorso proposto avverso l'avviso di Accertamento n. 2023 NA 0275608 Catasto Estimi Catastali e classamento.
Si riporta testualmente il contenuto dell'intero atto di gravame:
MOTIVI DI APPELLO:
A) Carente motivazione: Non valutati motivi di ricorso posti in Accertamento a supporto motivazione.
Come riportato nei motivi di ricorso la valutazione comparativa operata da A. Entrate verte su immobili ricadenti al Fgl. 3 P.lla 2 Subalterni 1, 45. Trattasi di locali ricadenti in tutt'altra zona del territorio del
Comune di Portici (distante dalla Indirizzo_1) specificamente sono ubicati alla Indirizzo_2. Va quindi disattesa la valutazione comparativa riportata da A. Entrate in Avviso di Accertamento.
B) La situazione catastale va considerata SUBORDINATA alle determinazione Urbanistica - L'unità immobiliare oggetto del presente gravane, alla Indirizzo_1 viene a ricadere in zona che anche da parte dell'Ente locale è considerata superata dal punto di vista commerciale per cui nell'ambito della stessa Categoria C viene a essere recuperata per utilizzi alternativi.
C) In merito a quanto indicato all' indicato punto B) il Comune di Portici ha concesso utilizzo alternativo come locale box auto, con concessione necessaria per utilizzo anche di Autorizzazione Passa Carrabile con opere in sede stradale comunale (taglio marciapiede, segnaletica etc) La indicazione da parte A. E
Uff. Napoli Territorio, recepita acriticamente dai Giudici di Prima Istanza: “ anche locali C / 1 possono avere concessione di Passo Carrabile " puo' aversi per locali di dimensioni di ampia superfice "non per locale oggetto del presente gravame esteso soli mq. 23 Non è possibile la presenza di autoveicolo Carico
/ Scarico in negozio attrezzato con banco di vendita, zona cassa / fatturazioni etc.
D) Genericità della indicazione di assenza di nuove opere Per locale adibito a box necessitano opere che potremmo definire a valenza secondaria: :pag 3 es: ausili a manovra veicolo, elettrificazione vano entrata etc. ma non certamente opere edili. Peraltro anche per motivi di sicurezza, e poi richiesto dall' Ente locale, era già stata fatta prova tecnica documentata e certificata sul carico portante della struttura.
Per quanto illustrato e documentato voglia codesta on. Le Corte di Giustizia Tributaria Secondo Grado
Campania dichiare:
In via principale, in Diritto, carenza di motivazione;
nel merito, per quanto illustrato e documentato relativamente la unità immobiliare, valutati elementi tutti sopraindicati riportare il locale alla Indirizzo_1 fgl. 3 P.lla 1478 Sub 73 in Ctg. C/ 6>>. L'Agenzia della Entrate Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente inammissibile perché difetta del sufficiente carattere di specificità ex art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che recita:
ll ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Nella fattispecie, l'atto di appello difetta della esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto della domanda e dei motivi specifici dell'impugnazione.
Infatti, l'appellante non ha chiarito qual è il contenuto dell'atto impositivo impugnato, quali sono i motivi della impugnazione proposta in primo grado, qual è lo specifico contenuto della sentenza appellata e quali le doglianze.
In definitiva, non si capisce perché, secondo la sig.ra Ricorrente_1, l'avviso di Accertamento n. 2023 NA
0275608 sarebbe illegittimo, perché la Corte di primo grado avrebbe sbagliato nel rigettare il suo ricorso e, soprattutto, perché il locale sito alla Indirizzo_1 fgl. 3 P.lla 1478 Sub 73 (di cui l'appellante non ha neppure indicato natura e destinazione) dovrebbe essere riportato in Ctg. C / 6.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della CAMPANIA Sezione 22 così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri come per legge.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio