Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1723
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di motivazione

    La Corte dichiara l'appello inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992. Si rileva che l'atto di appello manca dell'esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto della domanda e dei motivi specifici dell'impugnazione. Non è chiaro il contenuto dell'atto impositivo, i motivi del ricorso in primo grado, lo specifico contenuto della sentenza appellata e le doglianze. Non si comprende perché l'avviso di accertamento sia illegittimo, perché la Corte di primo grado abbia errato e perché il locale debba essere riportato in Categoria C/6.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1723
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1723
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo