TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 442
TAR
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione della quota del payback. Il TAR ha ritenuto che, alla luce di tale pronuncia, le aziende che hanno pagato la quota ridotta sono tenute a versare il 25% dell'importo originariamente richiesto, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per le altre Regioni, il ricorso è stato rigettato sulla base di precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019

    Il TAR ha ritenuto che, a seguito della normativa sopravvenuta (art. 7 d.l. n. 95/2025) e dei pagamenti effettuati dalla ricorrente, la materia del contendere si è parzialmente o totalmente estinta, portando a una declaratoria di cessata materia del contendere o improcedibilità. Per i casi non coperti da tali eventi, il ricorso è stato rigettato sulla base di precedenti giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Violazione normativa sul scorporo costo servizio da dispositivo medico

    Il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere o improcedibilità in relazione ai pagamenti effettuati dalla ricorrente e alla normativa sopravvenuta. Per i casi residui, il ricorso è stato rigettato sulla base di precedenti giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa

    Il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere o improcedibilità in relazione ai pagamenti effettuati dalla ricorrente e alla normativa sopravvenuta. Per i casi residui, il ricorso è stato rigettato sulla base di precedenti giurisprudenziali.

  • Inammissibile
    Violazione principio partecipazione procedimento

    Il TAR ha dichiarato i ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Violazione principi trasparenza e conoscibilità dati

    Il TAR ha dichiarato i ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione normativa sul payback e nota esplicativa

    Il TAR ha dichiarato i ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    Il TAR ha dichiarato i ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Contrasto normativa payback con principio neutralità IVA

    Il TAR ha dichiarato i ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019

    Il TAR ha dichiarato i ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando alla giurisdizione ordinaria.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata per incostituzionalità art. 8 d.l. 34/2023

    Il TAR ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti relativi all'art. 8 del d.l. 34/2023 per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il legislatore ha ricondotto i versamenti eseguiti in base a tale articolo al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025, senza che la parte ricorrente abbia specificamente censurato quest'ultimo.

  • Altro
    Pagamento quota ridotta payback

    Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 7 d.l. n. 95/2025, che prevede l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali a seguito del versamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti. Per le Regioni per le quali non risulta documentato il pagamento, il ricorso è stato dichiarato improcedibile o rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 442
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 442
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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