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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 6/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4815 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Michele Jacono, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Lovino, giusta procura allegata alla P.IVA_1
memoria difensiva;
- Resistente –
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
CP_2
- Terzo chiamato -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 6/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/6/2024 la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con nota del 23/1/2024 con ogni conseguenza di legge, nonché il suo diritto a percepire differenze retributive per € 94.093,82 o per la diversa somma giudizialmente accertata.
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Costituendosi in giudizio, la società resistente contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva l' , rendendosi disponibile a ricevere eventuale contribuzione omessa CP_2
purchè non prescritta.
All'udienza del 13/2/2025 il Giudice formulata proposta conciliativa e le parti, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo transattivo, chiedendo un breve termine per sottoscrivere il verbale di conciliazione.
Le parti depositavano in data 5/3/2025 un verbale di conciliazione stragiudiziale della controversia.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' infatti incontestato che le parti abbiano transatto la controversia stragiudizialmente, come da atto dalle stesse sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico in data 5/3/2025.
Avendo le parti trovato un accordo transattivo in ordine all'oggetto del presente giudizio, accordandosi finanche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali, non vi è più ragione per decidere nel merito la controversia.
Non vi è peraltro un interesse dell' alla prosecuzione del giudizio. CP_2
Per quanto riguarda le spese processuali, esse restano regolamentate come da accordo stragiudiziale.
Le spese tra l' e le parti sono integralmente compensate. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
19/6/2024 da nei confronti dell' unipersonale e dell' , Parte_1 Controparte_1 CP_2
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale tra le parti e Parte_1 Controparte_3
2) null'altro per le spese, regolamentate interamente dall'accordo transattivo;
3) compensa le spese tra e le altre parti processuali. CP_2
Così deciso in Trani il 6/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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