Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri è sancita, per i dipendenti pubblici (nella specie, impiegato dell'ufficio tecnico comunale), con riferimento alla situazione di incompatibilità che la legge ricollega al solo rapporto di impiego a tempo pieno, mentre tale incompatibilità non è più astrattamente configurabile in ipotesi di rapporto a tempo parziale, con la conseguenza che, se il competente organismo di categoria rifiuti l'iscrizione di un professionista all'ordine, lo fa assumendo che questi si trova in una situazione di incompatibilità, sicché il giudice dinanzi al quale il rifiuto sia impugnato deve accertare se tale situazione sussista o meno (e cioè se egli sia, con l'amministrazione pubblica, in rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale), e non anche se il provvedimento che abbia modificato il rapporto da tempo pieno in parziale sia o meno legittimo (poiché, modificata la natura del rapporto, e sino al perdurare della modifica stessa, l'incompatibilità più non sussiste). Se, peraltro, l'organismo di categoria convenuto in giudizio abbia eccepito che il provvedimento di trasformazione del rapporto di impiego è illegittimo, ciò equivale a chiedere, da parte dell'organismo stesso, la disapplicazione di detto provvedimento, con la conseguenza che il giudice, investito senz'altro del potere di disapplicazione "incidenter tantum" di tale atto, non ha alcun dovere di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento eventualmente instaurato dinanzi al TAR da parte del predetto organo professionale per l'annullamento del provvedimento "de quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, difeso dall'avvocato CALOGERO NARESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persone del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- controricorrente -
nonché contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI, IN IA TE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA;
- intimati -
avverso la decisione n. 66/98 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa il 15/10/98 e depositata l'11/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Fausto FALORNI (per delega Avv. C. NARESE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La geom. AR ST HI, dipendente comunale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Torrita di Siena, presentava in data 8 maggio 1997 richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno.
A seguito dell'accoglimento, in data 9 luglio 1997, di tale istanza da parte della Giunta comunale, inoltrava al Collegio dei geometri di Siena richiesta di iscrizione all'albo professionale, richiesta che veniva rigettata con la motivazione che l'attività di libero professionista sarebbe stata in contrasto con quella svolta dalla HI presso l'ente locale.
Contro tale delibera l'interessata presentava ricorso al Consiglio Nazionale dei geometri deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge.
L'organismo di categoria, avendo impugnato dinanzi al TAR della Toscana l'anzidetta delibera, chiedeva pregiudizialmente la sospensione del giudizio, assumendo la pregiudizialità del procedimento dinanzi al giudice amministrativo e resisteva inoltre nel merito alla impugnativa.
Con decisione n. 66/1998 del 15.10/11.12.1998 il Consiglio nazionale dei geometri, respinta l'eccezione di sospensione, accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione il Collegio dei geometri di Siena propone ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria difensiva.
Resiste con controricorso il Ministero di grazia e giustizia. Le altre parti non hanno invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di incompetenza di questa sezione sollevata dal Collegio ricorrente dietro il rilievo che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, R.D. 11.2.1929 n. 274 (contenente il "regolamento per la professione dei geometri"), competenti a decidere sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione Centrale (ora Collegio Nazionale) dei geometri sarebbero le sezioni unite della Corte di cassazione.
Affrontando siffatta questione, con recente pronuncia (Cass. SS.UU. 13.7.2000 n. 487) questa Suprema Corte ha infatti affermato che la competenza esclusiva delle sezioni unite sussiste limitatamente a quei gravami che risultino proposti per motivi attinenti alla giurisdizione (a norma degli artt. 19 D.L.C.P.S. n. 233 del 1946 e 362 c.p.c.) mentre nel caso di impugnazione per violazione di legge tale competenza spetta alla Suprema Corte a sezione semplice.
2 - Sempre pregiudizialmente, prospettandosi su un piano generale - sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso - il problema della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse all'impugnazione, va precisato che tale interesse va ravvisato nell'assolvimento da parte del Collegio provinciale della funzione, istituzionalmente affidatagli, di assicurare il rispetto della deontologia professionale all'interno della categoria.
3 - Denuncia il ricorrente con il primo mezzo "violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod.proc.civ. in relazione all'art. 7 co. 3^ r.d. 11.2.1929 n. 274, e all'art. 1, commi 58 e 58 bis, l. n. 662/96 (art. 360 n. 5 c.p.c. e art. 111 Cost.) - motivazione carente e contraddittoria (art. 360 n. 3 c.p.c.)". Premette che ad esso appartiene istituzionalmente il potere-dovere di verificare, ai sensi dell'art. 7, 3^ comma, r.d. n. 274/29, che i dipendenti pubblici eccezionalmente iscritti all'albo non esercitino la libera professione ove sussista una delle incompatibilità previste da una qualsiasi fonte normativa - siccome la delibera del comune di Torrita di Siena, autorizzativa del tempo parziale nei confronti della geom. HI, era stata adottata in violazione della normativa che la prevedeva (che faceva obbligo di individuare ed indicare quelle attività professionali che in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali, erano o dovevano comunque ritenersi non consentito), aveva proposto impugnativa per promuovere l'annullamento dinanzi al T.A.R. Toscana.
La decisione del giudice amministrativo, assume, rivestiva carattere pregiudiziale rispetto all'iscrizione all'albo e da qui la necessità di disporre la sospensione della pronuncia del giudice speciale. La censura è infondata.
L'appartenenza all'ordine è impedita dalla situazione di incompatibilità che la legge ricollega al rapporto di impiego a tempo pieno, ma incompatibilità non c'è quando il rapporto di impiego è a tempo parziale.
Se l'organismo di categoria rifiuta di iscrivere un professionista all'ordine e lo fa assumendo che il professionista si trova in una situazione di incompatibilità, il giudice, davanti al quale il rifiuto è impugnato, deve accertare se il professionista si trovi nella situazione d'incompatibilità oppostagli, quindi se egli è con una amministrazione pubblica in rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, e non se il provvedimento che ha modificato il rapporto da tempo pieno a parziale è legittimo, perché, modificata la natura del rapporto e sino a quando questa perduri, non sussiste incompatibilità.
Se però l'organismo di categoria eccepisce nel giudizio che il provvedimento di trasformazione del rapporto d'impiego è illegittimo, questo equivale da parte dell'organismo di categoria, a domandare la disapplicazione del provvedimento, al fine di escluderne gli effetti nel rapporto di appartenenza del professionista all'ordine.
Ma, appunto perché, nella controversia tra professionista e ordine, che verte sul diritto del professionista di appartenere all'ordine, il giudice ha il potere di disapplicare il provvedimento reso nel - rapporto d'impiego che lega il professionista alla pubblica amministrazione il Consiglio nazionale non aveva il dovere di sospendere di giudicare in attesa che il T.A.R. decidesse sulla impugnazione proposta dal Collegio dei geometri contro il provvedimento del Comune.
4 - Con il secondo mezzo, deducendo "violazione dell'art. 5 L. 203/1865 n. 2248 allegato E in relazione all'art. 7 terzo comma, R.D. 11.2.1929 n. 274 ed al comma 58 bis dell'art. 1 della L. 23.12.1996, n. 662 (art. 360 n. 5 c.p.c.) - motivazione erronea e contraddittoria" avanza più specifiche censure all'impugnata decisione.
Nella specie, afferma, deve aversi riguardo a due norme che fissano precisi limiti all'esercizio della libera professione da parte dei pubblici impiegati che sono stati autorizzati alla iscrizione nei relativi albi professionali: l'art. 3 co. 3^ del R.D. n. 274 dell'11.2.1929 e l'art. 1, comma 58 bis. D.L. 28.3.1997, n. 79.
La prima, relativa proprio alla categoria dei geometri, consente l'esercizio della libera professione a quegli impiegati pubblici che potevano essere iscritti nell'albo "ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali:
ovvero da capitolati".
La seconda introduce un generale potere-dovere regolamentare dei vari ministeri aventi ad oggetto la fissazione dei limiti entro i quali debbono svolgersi le attività professionali dei dipendenti pubblici a tempo parziale (sancendo in tal modo una regola sostanziale diretta a tutte le amministrazioni anche in assenza di specifica regolamentazione ministeriale).
È a tali norme che il Comune di Torrita, nell'adottare il provvedimento autorizzativo del tempo parziale nei confronti della geom. HI, avrebbe dovuto richiamarsi, individuando le attività professionali potenzialmente interferenti con i compiti istituzionali da essa svolti nella qualità di impiegata dell'ufficio tecnico del comune. E priva di rilevanza doveva ritenersi la circostanza che lei fosse stata contestualmente destinata al servizio lavori pubblici anzicché al servizio urbanistica, ben potendo tale destinazione essere modificata con un semplice ordine di servizio del sindaco del quale esso Collegio Provinciale - responsabile della tenuta dell'albo professionale - poteva non venire a conoscenza (non sussistendo alcun dovere di comunicazione nei suoi confronti). Quanto alla decisione impugnata osserva: a) che assolutamente erronea era l'affermazione secondo cui nel caso in esame non potesse ravvisarsi un conflitto di interessi perché la HI intendeva operare professionalmente in materia urbanistica ed edilizia mentre all'interno del comune era adibita esclusivamente ai "lavori pubblici": e ciò, non solo per le argomentazioni in precedenza svolte, ma anche per le possibili interferenze esistenti, specie nell'ambito di un piccolo comune, tra i due settori (lavori pubblici ed edilizia privata); b) che se esatto e da condividere era il rilievo che la valutazione delle eventuali incompatibilità spettava alla pubblica amministrazione, privo di fondamento era l'assunto che siffatta valutazione era stata effettuata dal comune di Torrita "in ossequio al comma 58"; c) che, infine, se era indubbiamente vero che il controllo sulle attività dei propri iscritti poteva essere esercitata da esso Collegio solo in riferimento ad un'iscrizione all'albo già avvenuta e ad un'attività professionale in atto, ciò non significava che siffatto obbligo di verifica non retroagisse alla fase dell'iscrizione laddove già in quel momento si intravedessero delle possibili situazioni di incompatibilità e/o di interferenza tra l'attività professionale e quella di pubblico impiegato. E muovendo da tale rilievo postula la cassazione della decisione impugnata per violazione dell'obbligo di disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo - la delibera in questione - sancito dall'art. 5 legge 20 marzo 1965 n. 2248 all. E. Le esposte doglianze sono destituite di fondamento. In primo luogo, su un piano generale, va rilevato che, come per altro affermato dalla Corte Costituzionale in alcune pronunce in materia (la n. 371 del 1998 e la n. 171 del 1999), nel nostro ordinamento si è operata una revisione del pubblico impiego attraverso la c.d. privatizzazione del rapporto", ispirata da una prospettiva di maggiore valorizzazione dei risultati dell'azione amministrativa alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. In tale logica normativa si colloca la disciplina del tempo parziale realizzata anche attraverso la riscrittura delle regole relative alle incompatibilità. Tale disciplina, recata dal comma 56 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, ha introdotto una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di pubblico impiego, e cioè a quello dell'esclusività della prestazione, tanto più che successivamente il comma 56 bis aggiunto all'art. 1 di detta legge dall'art. 6 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ha completato il disegno legislativo disponendo l'abrogazione (e non più l'inapplicabilità) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipendenti a tempo parziale l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni di lavoro. Trattasi di principi che per la loro ampiezza, incisività e rilevanza nazionale costituiscono, per la loro natura oggettiva, principi fondamentali della legislazione statale che perseguono l'obiettivo del completamento del processo di omologazione tra il rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni ed il rapporto di lavoro subordinato privato, in un quadro di riforma che si fonda sull'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla miglior efficienza e qualità delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini.
E non è dubbio, al lume delle esposte considerazioni e dei principi che presiedono a detta riforma, che tutte le norme intese a prevedere e disciplinare eventuali situazioni di incompatibilità o possibili interferenze tra l'attività privata e quella pubblica sono dettate al precipuo ed esclusivo fine della regolamentazione dei rapporti tra l'impiegato e la pubblica amministrazione dalla quale dipendente. Ciò comporta, da un lato, che qualsiasi incompatibilità o eventuale interferenza debba essere prevista e disciplinata solo per legge e non possa essere creata dall'interprete; dall'altro che la stessa previsione normativa (art. 39 co. 25 L. 25.11.1997 n. 449) di un potere regolamentare affidato ai vari ministeri di individuare le attività lavorative, autonome o subordinate, interferenti con i compiti istituzionali dei propri dipendenti (del quale si è avvalso solo il Ministero di Grazia e Giustizia con l'adozione del D.M. 6 luglio 1998) si prefigge unicamente la cura degli interessi della pubblica amministrazione e non quelli deontologici della categoria professionale nel cui albo il pubblico impiegato ha chiesto di essere iscritto.
Atteso quanto sopra, nel richiamare l'autorevole e specifico precedente di questa Corte (Cass. SS.UU. 23.9.1994 n. 7485) con il quale è stato affermato che il dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto ad essere iscritto all'albo professionale, va rilevato che l'unico problema che si pone è quello della compatibilità con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.
Ma tale problema che rileva, come si è detto, solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, deve essere verificato non in astratto, ma in concreto dalla stessa amministrazione che - anche in mancanza di una disciplina generale di tipo regolamentare - è perfettamente in grado di valutare gli eventuali riflessi negativi della deroga consentita.
Siffatta valutazione, come attentamente e correttamente osservato nell'impugnata decisione - con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi ed errori logici o giuridici - è stata effettuata dalla Giunta municipale e non può sicuramente essere sindacata in questa sede, per altro con la prospettazione di ipotetiche interferenze rilevanti, eventualmente, solo sotto il profilo della deontologia professionale. Ed appare chiaro che anche in tale ottica, la stessa valutazione del Collegio Provinciale dell'attività del proprio iscritto non può essere operata in via preventiva e generalizzata ma in via successiva, in relazione a singoli comportamento.
5 - Con il terzo mezzo viene proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 58 bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come integrata con l'art. 6 D.L. 28 marzo 1997, n. 79
per violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Integrando tale disposizione una "norma agendi" per quelle pubbliche amministrazioni che autorizzino il tempo parziale ai propri dipendenti se ne dovrebbe dedurre la necessità normativa imposta di operare comunque - anche nell'assenza di regolamentazione ministeriale - l'individuazione di possibili interferenze applicabili a tutti gli impiegati pubblici.
E laddove invece tale necessità si escludesse in mancanza di decreto ministeriale si profilerebbe una situazione di incostituzionalità di tale norma.
L'eccezione è manifestamente infondata attesa la manifesta irrilevanza della dedotta questione ai fini della decisione che non ha ad oggetto l'esame di tale normativa, bensì quello dell'operato del Collegio provinciale dei geometri di Siena.
Il ricorso va pertanto rigettato, ma sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione e ciò pur precisando che il Ministero di Grazia e Giustizia - resistente costituito in questa sede - non avendo partecipato al precedente grado non era parte nel presente giudizio e non poteva quindi considerarsi legittimato a proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 19 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001