Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5903
CASS
Sentenza 20 aprile 2001

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Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri è sancita, per i dipendenti pubblici (nella specie, impiegato dell'ufficio tecnico comunale), con riferimento alla situazione di incompatibilità che la legge ricollega al solo rapporto di impiego a tempo pieno, mentre tale incompatibilità non è più astrattamente configurabile in ipotesi di rapporto a tempo parziale, con la conseguenza che, se il competente organismo di categoria rifiuti l'iscrizione di un professionista all'ordine, lo fa assumendo che questi si trova in una situazione di incompatibilità, sicché il giudice dinanzi al quale il rifiuto sia impugnato deve accertare se tale situazione sussista o meno (e cioè se egli sia, con l'amministrazione pubblica, in rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale), e non anche se il provvedimento che abbia modificato il rapporto da tempo pieno in parziale sia o meno legittimo (poiché, modificata la natura del rapporto, e sino al perdurare della modifica stessa, l'incompatibilità più non sussiste). Se, peraltro, l'organismo di categoria convenuto in giudizio abbia eccepito che il provvedimento di trasformazione del rapporto di impiego è illegittimo, ciò equivale a chiedere, da parte dell'organismo stesso, la disapplicazione di detto provvedimento, con la conseguenza che il giudice, investito senz'altro del potere di disapplicazione "incidenter tantum" di tale atto, non ha alcun dovere di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento eventualmente instaurato dinanzi al TAR da parte del predetto organo professionale per l'annullamento del provvedimento "de quo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5903
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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