CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13745 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BD FA AH AH nato il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato PREZIOSI FABRIZIO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato SALVATORI GINO del foro di ROMA in difesa di AJ ANTAR, SALAH EDDINE ANTAR, INTISSAR ANTAR, MA ANTAR e ANOUAR ANTAR, come da nomina depositata in udienza, che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. E' presente l'avvocato CIOCCHETTA MARCO del foro di MONZA in difesa di BD FA AH AH che conclude chiedendo l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 13745 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO e 1. BA TA MA FO ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 19 gennaio 2022 (così come rettificata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., da successiva ordinanza del 9 marzo 2022 per la correzione di un errore materiale) che, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Milano del 27 aprile 2021, lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione in ordine al reato di omicidio aggravato dai futili motivi di Antar Mouhssine, a titolo di concorso anomalo con AR AH MD ED RY e BA AM MA FO, ai sensi degli artt. 116, 575 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il 7 giugno 2020 aveva partecipato attivamente all'aggressione posta in essere ai danni della vittima, nell'ambito della quale quest'ultima era deceduta a seguito di ripetute coltellate all'addome inferte da BA AM MA FO. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise appello avrebbe erroneamente accertato in capo all'imputato il reato di omicidio doloso, anziché, come accertato dal giudice di primo grado, a titolo di concorso anomalo. Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'azione violenta era durata solo pochi secondi e che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, era improbabile che l'imputato sapesse che il fratello stesse girando armato. L'imputato, quindi, che aveva posto in essere azioni non particolarmente violente e lesive (come confermato anche dalla consulenza tecnica medico-legale agli atti), non avrebbe potuto prevedere l'evento fatale, anche considerando il fatto che l'azione omicidiaria risultava inspiegabile a fronte della posizione di dominio degli aggressori sulla vittima e del fatto che la condotta era stata posta in essere in luogo pubblico, alla presenza di numerose persone e a viso scoperto (tanto che gli stessi correi erano stati poi ripresi da varie telecamere). Il ricorrente, poi, evidenzia che, se la vittima fosse state effettivamente spaventata, come erroneamente sostenuto dal giudice di appello, avrebbe telefonato alle Forze dell'ordine e non agli amici, come di fatto era avvenuto. Il fatto che la vittima, poi, prima dell'aggressione, fosse agitata e non spaventata era confermato dalle dichiarazioni della teste SM SA, la quale aveva affermato che era stata proprio la vittima a parlare ad alta voce (e non gli aggressori), e della teste AI MA, la quale aveva affermato che la vittima si Al( 2 era rivolta in modo agitato a un altro passeggiero dell'autobus (al quale aveva risposto «scusa zio»). Il ricorrente, inoltre, contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che l'imputato, successivamente ai fatti in esame, non aveva manifestato alcuna recriminazione nei confronti del fratello, poiché mosso dal solo intento di scappare, anche considerando che lo stesso non era a conoscenza dell'esito dell'aggressione subita dalla parte offesa. Nel ricorso, infine, si evidenzia che la penale responsabilità dell'imputato non era emersa neanche dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, in forza delle quali si evinceva solo che il decesso della vittima era stato determinato dal fratello, della cui indole violenta - a differenza di quanto sostenuto apoditticamente dal giudice di merito - non era a conoscenza l'imputato. I due, inoltre, non si erano più visti né sentiti da quando l'esecutore materiale dell'omicidio era giunto in Egitto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe accertato la circostanza aggravante dei futili motivi, senza considerare che l'azione colposa posta in essere dal concorrente anomalo non poteva essere messa sullo stesso piano di quella realizzata a titolo di dolo dall'esecutore materiale dell'omicidio. In particolare, non vi era alcuna forma di estrinsecazione dei futili motivi dell'autore materiale dell'omicidio, tali da renderli oggettivi e, quindi, estendibili anche al concorrente anomalo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Ai fini dell'applicazione del c.d. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., non è sufficiente provare il mero nesso di causalità materiale tra l'azione realizzata e l'evento, ma è necessario provare che il reato diverso e più grave fosse prevedibile nella mente dell'imputato. Tale circostanza, per sua natura, deve essere oggetto di un serio scrutinio, secondo il criterio della prognosi postuma, alla luce di tutti gli elementi disponibili e deve essere ponderata in ragione della specifica natura dell'azione realizzata. Pertanto, in presenza di un'azione collettiva, di un risultato causalmente legato all'azione plurisoggettiva e di un evento voluto, con dolo diretto o indiretto 3 almeno da taluno dei concorrenti, affinché operi il meccanismo del concorso anomalo è necessario dimostrare che il reato diverso e più grave commesso dal concorrente si sarebbe potuto rappresentare nella mente dell'agente come sviluppo ovvero come epilogo logicamente prevedibile, rispetto al fatto programmato. La ratio del meccanismo d'imputazione estensiva è evidente: se si agisce in gruppo si aderisce alle conseguenze che sono legate, in fatto, in un logico e naturale divenire, all'azione programmata. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsuale prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Larosa, Rv. 272893). In questo senso, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello previamente concordato e materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, De Luca, Rv. 257614). Là dove, poi, come nel caso di specie, si programmi un delitto che rientra nell'ambito di un'azione violenta orientata alla persona, la progressione e la degenerazione nell'evento lesivo maggiore o, addirittura, nella morte è ipotesi plausibile, posto che la stessa aggressione al bene materiale (integrità fisica), che si è accettato di mettere in discussione, può naturalmente progredire verso una lesività di maggiore intensità, nel perimetro di un bene giuridico omogeneo. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello, in corretta applicazione dei sopra citati principi giurisprudenziali, ha evidenziato in modo ineccepibile che la mancata conoscenza da parte dell'imputato circa il fatto che l'esecutore materiale dell'omicidio possedesse un coltello non fosse elemento sufficiente a escludere la prevedibilità in concreto dello stesso imputato del più grave sviluppo criminoso dall'azione intrapresa insieme ai concorrenti. Dalla lettura delle dichiarazioni dei testimoni, infatti, emergeva chiaramente come il gruppo fosse stato coeso e compatto sin dall'inizio dell'azione delinquenziale, posta in essere con una violenza sproporzionata e inspiegabile da parte dell'intero gruppo, senza che nessuno si fosse dissociato dall'azione lesiva collettiva. 4 Il giudice di appello, poi, ha evidenziato che la violenza della colluttazione era stata tale che una passeggiera dell'autobus, la quale avrebbe voluto aiutare la vittima, era stata trattenuta dall'amica, temendo per la sua incolumità. La responsabilità ex art. 116 cod. pen. trovava conferma anche nel comportamento tenuto dallo stesso imputato al ferimento mortale della vittima: la Corte di assise di appello, infatti, ha evidenziato che risponde a una massima d'esperienza l'affermazione secondo cui la persona che si trovi direttamente coinvolta in un gravissimo episodio, senza averlo previsto né potuto prevedere, mostri nell'immediatezza dell'evento una reazione di sconcerto o sorpresa, circostanza non avvenuta nel caso di specie, come risultava dal fatto che l'imputato non si era allontanato dai correi, ma si era dato alla fuga insieme a questi;
infatti dalla visione delle immagini riprese da varie telecamere della zona non si evinceva alcun comportamento sorpreso o recriminatorio dell'imputato nei confronti dell'esecutore materiale dell'omicidio. Anche il tenore delle intercettazioni telefoniche eseguite nei giorni successivi all'evento confermava l'assunto del giudice di merito, che ha evidenziato come l'imputato - tra le altre dichiarazioni - aveva affermato che il fratello aveva «sistemato per bene» una persona con la quale lo stesso aveva litigato. Infine, si evidenzia che l'errore di diritto lamentato dal ricorrente non sussiste, posto che - come sopra evidenziato - il giudice di merito ha sostenuto il proprio convincimento per la ritenuta previsione, ex art. 116 cod. pen., della possibile degenerazione della lite in omicidio con dolo alternativo indiretto, che ovviamente contiene anche l'ipotesi della prevedibilità dell'evento più grave posto in essere dal concorrente. In definitiva, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di omicidio a titolo di concorso anomalo, perché i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha infatti evidenziato che l'imputato aveva agito con la percezione diretta della futilità dell'azione delinquenziale già al momento dell'aggressione fisica alla quale lo stesso aveva partecipato in modo cosciente e volontario. La circostanza aggravante in oggetto, infatti, sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità, con evidente sproporzione, rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, 5 Il Consigliere estensore Il Presidente O ,.i. ; --,--.- -3 a 9 — un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato in modo ineccepibile che la sproporzione tra una banale discussione per uno sguardo percepito come fastidioso e un'aggressione violenta era stato evidente sin da subito: a fronte di un diverbio nato da un mero pretesto, l'imputato e i suoi complici avevano iniziato ad aggredire la vittima in superiorità numerica. Nonostante la immediata resa della vittima, l'imputato e i complici avevano continuato a eseguire l'azione con intenti punitivi, tanto da mostrare un disinvolto e inutile uso della violenza nei confronti della vittima. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Nel giudizio di legittimità, in tema di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica nei confronti dell'imputato per il pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AJ Antar, AL NE Antar, IS Antar, MA Antar, AR Antar, SI Antar, che il difensore indica essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 2 o 5) , o ,_•_; Così deciso il 05/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato PREZIOSI FABRIZIO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato SALVATORI GINO del foro di ROMA in difesa di AJ ANTAR, SALAH EDDINE ANTAR, INTISSAR ANTAR, MA ANTAR e ANOUAR ANTAR, come da nomina depositata in udienza, che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. E' presente l'avvocato CIOCCHETTA MARCO del foro di MONZA in difesa di BD FA AH AH che conclude chiedendo l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 13745 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO e 1. BA TA MA FO ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 19 gennaio 2022 (così come rettificata, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., da successiva ordinanza del 9 marzo 2022 per la correzione di un errore materiale) che, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Milano del 27 aprile 2021, lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione in ordine al reato di omicidio aggravato dai futili motivi di Antar Mouhssine, a titolo di concorso anomalo con AR AH MD ED RY e BA AM MA FO, ai sensi degli artt. 116, 575 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il 7 giugno 2020 aveva partecipato attivamente all'aggressione posta in essere ai danni della vittima, nell'ambito della quale quest'ultima era deceduta a seguito di ripetute coltellate all'addome inferte da BA AM MA FO. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise appello avrebbe erroneamente accertato in capo all'imputato il reato di omicidio doloso, anziché, come accertato dal giudice di primo grado, a titolo di concorso anomalo. Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'azione violenta era durata solo pochi secondi e che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, era improbabile che l'imputato sapesse che il fratello stesse girando armato. L'imputato, quindi, che aveva posto in essere azioni non particolarmente violente e lesive (come confermato anche dalla consulenza tecnica medico-legale agli atti), non avrebbe potuto prevedere l'evento fatale, anche considerando il fatto che l'azione omicidiaria risultava inspiegabile a fronte della posizione di dominio degli aggressori sulla vittima e del fatto che la condotta era stata posta in essere in luogo pubblico, alla presenza di numerose persone e a viso scoperto (tanto che gli stessi correi erano stati poi ripresi da varie telecamere). Il ricorrente, poi, evidenzia che, se la vittima fosse state effettivamente spaventata, come erroneamente sostenuto dal giudice di appello, avrebbe telefonato alle Forze dell'ordine e non agli amici, come di fatto era avvenuto. Il fatto che la vittima, poi, prima dell'aggressione, fosse agitata e non spaventata era confermato dalle dichiarazioni della teste SM SA, la quale aveva affermato che era stata proprio la vittima a parlare ad alta voce (e non gli aggressori), e della teste AI MA, la quale aveva affermato che la vittima si Al( 2 era rivolta in modo agitato a un altro passeggiero dell'autobus (al quale aveva risposto «scusa zio»). Il ricorrente, inoltre, contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che l'imputato, successivamente ai fatti in esame, non aveva manifestato alcuna recriminazione nei confronti del fratello, poiché mosso dal solo intento di scappare, anche considerando che lo stesso non era a conoscenza dell'esito dell'aggressione subita dalla parte offesa. Nel ricorso, infine, si evidenzia che la penale responsabilità dell'imputato non era emersa neanche dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, in forza delle quali si evinceva solo che il decesso della vittima era stato determinato dal fratello, della cui indole violenta - a differenza di quanto sostenuto apoditticamente dal giudice di merito - non era a conoscenza l'imputato. I due, inoltre, non si erano più visti né sentiti da quando l'esecutore materiale dell'omicidio era giunto in Egitto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe accertato la circostanza aggravante dei futili motivi, senza considerare che l'azione colposa posta in essere dal concorrente anomalo non poteva essere messa sullo stesso piano di quella realizzata a titolo di dolo dall'esecutore materiale dell'omicidio. In particolare, non vi era alcuna forma di estrinsecazione dei futili motivi dell'autore materiale dell'omicidio, tali da renderli oggettivi e, quindi, estendibili anche al concorrente anomalo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Ai fini dell'applicazione del c.d. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., non è sufficiente provare il mero nesso di causalità materiale tra l'azione realizzata e l'evento, ma è necessario provare che il reato diverso e più grave fosse prevedibile nella mente dell'imputato. Tale circostanza, per sua natura, deve essere oggetto di un serio scrutinio, secondo il criterio della prognosi postuma, alla luce di tutti gli elementi disponibili e deve essere ponderata in ragione della specifica natura dell'azione realizzata. Pertanto, in presenza di un'azione collettiva, di un risultato causalmente legato all'azione plurisoggettiva e di un evento voluto, con dolo diretto o indiretto 3 almeno da taluno dei concorrenti, affinché operi il meccanismo del concorso anomalo è necessario dimostrare che il reato diverso e più grave commesso dal concorrente si sarebbe potuto rappresentare nella mente dell'agente come sviluppo ovvero come epilogo logicamente prevedibile, rispetto al fatto programmato. La ratio del meccanismo d'imputazione estensiva è evidente: se si agisce in gruppo si aderisce alle conseguenze che sono legate, in fatto, in un logico e naturale divenire, all'azione programmata. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsuale prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Larosa, Rv. 272893). In questo senso, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello previamente concordato e materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, De Luca, Rv. 257614). Là dove, poi, come nel caso di specie, si programmi un delitto che rientra nell'ambito di un'azione violenta orientata alla persona, la progressione e la degenerazione nell'evento lesivo maggiore o, addirittura, nella morte è ipotesi plausibile, posto che la stessa aggressione al bene materiale (integrità fisica), che si è accettato di mettere in discussione, può naturalmente progredire verso una lesività di maggiore intensità, nel perimetro di un bene giuridico omogeneo. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello, in corretta applicazione dei sopra citati principi giurisprudenziali, ha evidenziato in modo ineccepibile che la mancata conoscenza da parte dell'imputato circa il fatto che l'esecutore materiale dell'omicidio possedesse un coltello non fosse elemento sufficiente a escludere la prevedibilità in concreto dello stesso imputato del più grave sviluppo criminoso dall'azione intrapresa insieme ai concorrenti. Dalla lettura delle dichiarazioni dei testimoni, infatti, emergeva chiaramente come il gruppo fosse stato coeso e compatto sin dall'inizio dell'azione delinquenziale, posta in essere con una violenza sproporzionata e inspiegabile da parte dell'intero gruppo, senza che nessuno si fosse dissociato dall'azione lesiva collettiva. 4 Il giudice di appello, poi, ha evidenziato che la violenza della colluttazione era stata tale che una passeggiera dell'autobus, la quale avrebbe voluto aiutare la vittima, era stata trattenuta dall'amica, temendo per la sua incolumità. La responsabilità ex art. 116 cod. pen. trovava conferma anche nel comportamento tenuto dallo stesso imputato al ferimento mortale della vittima: la Corte di assise di appello, infatti, ha evidenziato che risponde a una massima d'esperienza l'affermazione secondo cui la persona che si trovi direttamente coinvolta in un gravissimo episodio, senza averlo previsto né potuto prevedere, mostri nell'immediatezza dell'evento una reazione di sconcerto o sorpresa, circostanza non avvenuta nel caso di specie, come risultava dal fatto che l'imputato non si era allontanato dai correi, ma si era dato alla fuga insieme a questi;
infatti dalla visione delle immagini riprese da varie telecamere della zona non si evinceva alcun comportamento sorpreso o recriminatorio dell'imputato nei confronti dell'esecutore materiale dell'omicidio. Anche il tenore delle intercettazioni telefoniche eseguite nei giorni successivi all'evento confermava l'assunto del giudice di merito, che ha evidenziato come l'imputato - tra le altre dichiarazioni - aveva affermato che il fratello aveva «sistemato per bene» una persona con la quale lo stesso aveva litigato. Infine, si evidenzia che l'errore di diritto lamentato dal ricorrente non sussiste, posto che - come sopra evidenziato - il giudice di merito ha sostenuto il proprio convincimento per la ritenuta previsione, ex art. 116 cod. pen., della possibile degenerazione della lite in omicidio con dolo alternativo indiretto, che ovviamente contiene anche l'ipotesi della prevedibilità dell'evento più grave posto in essere dal concorrente. In definitiva, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di omicidio a titolo di concorso anomalo, perché i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha infatti evidenziato che l'imputato aveva agito con la percezione diretta della futilità dell'azione delinquenziale già al momento dell'aggressione fisica alla quale lo stesso aveva partecipato in modo cosciente e volontario. La circostanza aggravante in oggetto, infatti, sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità, con evidente sproporzione, rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, 5 Il Consigliere estensore Il Presidente O ,.i. ; --,--.- -3 a 9 — un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato in modo ineccepibile che la sproporzione tra una banale discussione per uno sguardo percepito come fastidioso e un'aggressione violenta era stato evidente sin da subito: a fronte di un diverbio nato da un mero pretesto, l'imputato e i suoi complici avevano iniziato ad aggredire la vittima in superiorità numerica. Nonostante la immediata resa della vittima, l'imputato e i complici avevano continuato a eseguire l'azione con intenti punitivi, tanto da mostrare un disinvolto e inutile uso della violenza nei confronti della vittima. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Nel giudizio di legittimità, in tema di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica nei confronti dell'imputato per il pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AJ Antar, AL NE Antar, IS Antar, MA Antar, AR Antar, SI Antar, che il difensore indica essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 2 o 5) , o ,_•_; Così deciso il 05/12/2022